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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15923/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna emessa nei loro confronti per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod. pen.; considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo rispetto alla dedotta assenza della condizione di procedibilità (tema sul quale insiste la memoria contenente motivo aggiunto), alla stregua delle conclusioni raggiunte da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, in ragione del mancato perfezionamento del rapporto processale a causa dell'inammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sul quale torna ad insistere la memoria con motivi aggiunti depositata nel suo interesse, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (v.

Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022) Rv. 282402 - 01); considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente al difetto motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo rispetto alla dedotta assenza della condizione di procedibilità (tema sul quale insiste la memoria con motivi aggiunti), alla stregua delle conclusioni raggiunte da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, in ragione del mancato perfezionamento del rapporto processale a causa dell'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del loro difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna emessa nei loro confronti per il delitto di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, 5 e 7 cod. pen.; considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo rispetto alla dedotta assenza della condizione di procedibilità (tema sul quale insiste la memoria contenente motivo aggiunto), alla stregua delle conclusioni raggiunte da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, in ragione del mancato perfezionamento del rapporto processale a causa dell'inammissibilità del ricorso; considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sul quale torna ad insistere la memoria con motivi aggiunti depositata nel suo interesse, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (v. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022) Rv. 282402 - 01); considerato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente al difetto motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo rispetto alla dedotta assenza della condizione di procedibilità (tema sul quale insiste la memoria con motivi aggiunti), alla stregua delle conclusioni raggiunte da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, in ragione del mancato perfezionamento del rapporto processale a causa dell'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi
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