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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04507/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18702/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 66 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del [OSCURATO:PERSONA] - ROMA n. 492/2020depositata il 28/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: In data 10 dicembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell'Agenzia delle entrate notificava a TORTORELLA Massimo in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione culturale [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TK7043401746/2015 con il quale pretendeva, con riferimento all'anno 2008, il pagamento di una maggior IRES per Euro 769.177,00, di una maggior IRAP per Euro 126.508,00 e di una maggior IVA per Euro 656.858,00.

Il contribuente proponeva ricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 15575/16/2017 pronunciata il 7 giugno 2015 e depositata il 26 giugno 2015, dichiarava inammissibile.

Il contribuente proponeva appello, che la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnata sentenza n. 492/8/2020, pronunciata il 3 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020, rigettava.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il presente giudizio, in cui si costituiva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che: Con istanza cartacea addì 8 giugno 2022, il contribuente rappresentava che in data 22 settembre 2020 le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo, a fronte del quale il medesimo, in data 28 settembre 2020, aveva provveduto “ad effettuare il versamento della prima rata e […] delle rate successive sino ad oggi dovute”.

L’istanza, corredata dell’accordo e delle prove dei versamenti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Inoltre, con istanza telematica addì 23 novembre 2023, depositata il giorno successivo, il contribuente reiterava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esponendo quanto segue: A fronte della sentenza n. 15575/16/2017 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione, quest’ultima proponeva tempestivo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il quale si concludeva con sentenza n. 492/8/2020, depositata il 28 gennaio 2020, sfavorevole all’Associazione.

Avverso la sentenza 492/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente: - Ricorso per cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R. 18702/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023); - Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al numero R.G. 4410/2020.

Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio “Accordo quadro”, sottoscritto in data 17.09.2020.

Più nello specifico, per la controversia oggetto del presente contenzioso, concernente l’avviso di accertamento n.

TK7043401746/2015 (e per il quale, lo si ripete, sono stati instaurati parallelamente due distinti contenziosi, di cui uno per cassazione e uno per revocazione), è stato sottoscritto l'accordo conciliativo n. 500013/2020, con protocollo n. 105074.

A scanso di qualsiasi equivoco, preme evidenziare che ancorché tale accordo conciliativo faccia formalmente riferimento al giudizio di revocazione R.G. 4410/2020 lo stesso era finalizzato a definire la contestazione che origina dall’avviso di accertamento n.

TK7043401746/2015.

A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento […] l’Ufficio ha depositato nel giudizio di revocazione rituale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992 a cui l’Associazione ha aderito.

Il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n. 3510/4/2021, pronunciata il 15 giugno 2021, depositata il 13 luglio 2021 (All. 1) […]”.

Ora, l’accordo conciliativo allegato all’istanza addì 8 giugno 2022 si riferisce espressamente al solo giudizio di revocazione n. 4410/2020 r.g. pendente avanti l’allora CTR del [OSCURATO:PERSONA] e non al presente giudizio.

Dal testo dello stesso non emerge che, come rappresentato in specie nell’istanza addì 23 novembre 2023, le parti abbiano inteso definire l’intera posizione debitoria del contribuente e quindi, tra gli altri, anche il presente giudizio.

Peraltro, il contribuente partecipa al presente giudizio sia personalmente che quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima, nondimeno, stando al suddetto accordo, sembrerebbe essere solo una degli enti coinvolti nel contenzioso.

Ad impedire ogni ulteriore possibilità di chiarimento è la mancata allegazione altresì dell’“accordo quadro” del 17 settembre 2020.

Alla luce di quanto precede, sorge l’esigenza di interpellare l’Agenzia affinché si esprima, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando l’Agenzia delle entrate di esprimersi, nel termine di gg. 60 dalla comunicazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18702/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 66 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del [OSCURATO:PERSONA] - ROMA n. 492/2020depositata il 28/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In data 10 dicembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma dell'Agenzia delle entrate notificava a TORTORELLA Massimo in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione culturale [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TK7043401746/2015 con il quale pretendeva, con riferimento all'anno 2008, il pagamento di una maggior IRES per Euro 769.177,00, di una maggior IRAP per Euro 126.508,00 e di una maggior IVA per Euro 656.858,00. Il contribuente proponeva ricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 15575/16/2017 pronunciata il 7 giugno 2015 e depositata il 26 giugno 2015, dichiarava inammissibile. Il contribuente proponeva appello, che la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnata sentenza n. 492/8/2020, pronunciata il 3 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020, rigettava. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il presente giudizio, in cui si costituiva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: Con istanza cartacea addì 8 giugno 2022, il contribuente rappresentava che in data 22 settembre 2020 le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo, a fronte del quale il medesimo, in data 28 settembre 2020, aveva provveduto “ad effettuare il versamento della prima rata e […] delle rate successive sino ad oggi dovute”. L’istanza, corredata dell’accordo e delle prove dei versamenti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Inoltre, con istanza telematica addì 23 novembre 2023, depositata il giorno successivo, il contribuente reiterava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esponendo quanto segue: A fronte della sentenza n. 15575/16/2017 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione, quest’ultima proponeva tempestivo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il quale si concludeva con sentenza n. 492/8/2020, depositata il 28 gennaio 2020, sfavorevole all’Associazione. Avverso la sentenza 492/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente: - Ricorso per cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R. 18702/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023); - Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al numero R.G. 4410/2020. Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio “Accordo quadro”, sottoscritto in data 17.09.2020. Più nello specifico, per la controversia oggetto del presente contenzioso, concernente l’avviso di accertamento n. TK7043401746/2015 (e per il quale, lo si ripete, sono stati instaurati parallelamente due distinti contenziosi, di cui uno per cassazione e uno per revocazione), è stato sottoscritto l'accordo conciliativo n. 500013/2020, con protocollo n. 105074. A scanso di qualsiasi equivoco, preme evidenziare che ancorché tale accordo conciliativo faccia formalmente riferimento al giudizio di revocazione R.G. 4410/2020 lo stesso era finalizzato a definire la contestazione che origina dall’avviso di accertamento n. TK7043401746/2015. A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento […] l’Ufficio ha depositato nel giudizio di revocazione rituale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992 a cui l’Associazione ha aderito. Il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n. 3510/4/2021, pronunciata il 15 giugno 2021, depositata il 13 luglio 2021 (All. 1) […]”. Ora, l’accordo conciliativo allegato all’istanza addì 8 giugno 2022 si riferisce espressamente al solo giudizio di revocazione n. 4410/2020 r.g. pendente avanti l’allora CTR del [OSCURATO:PERSONA] e non al presente giudizio. Dal testo dello stesso non emerge che, come rappresentato in specie nell’istanza addì 23 novembre 2023, le parti abbiano inteso definire l’intera posizione debitoria del contribuente e quindi, tra gli altri, anche il presente giudizio. Peraltro, il contribuente partecipa al presente giudizio sia personalmente che quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima, nondimeno, stando al suddetto accordo, sembrerebbe essere solo una degli enti coinvolti nel contenzioso. Ad impedire ogni ulteriore possibilità di chiarimento è la mancata allegazione altresì dell’“accordo quadro” del 17 settembre 2020. Alla luce di quanto precede, sorge l’esigenza di interpellare l’Agenzia affinché si esprima, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, mandando l’Agenzia delle entrate di esprimersi, nel termine di gg. 60 dalla comunicazio
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