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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04997/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; preso atto che il presente procedimento è stato trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/10/2024 ha confermato la sentenza emessa in data 31/03/2023 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 648 e 99 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione personalmente con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata” (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; successivamente, Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039-01, Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).

2. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; preso atto che il presente procedimento è stato trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/10/2024 ha confermato la sentenza emessa in data 31/03/2023 dal Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 648 e 99 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione personalmente con un unico motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata” (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; successivamente, Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039-01, Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01). 2. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2
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