Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:140
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0558_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2022 –
OZ / BEI
(causa C‑558/17 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione – Non necessità di un rifiuto opposto a una domanda di rimborso dalla parte condannata alle spese
(Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1)
(v. punti 13 e 14)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 19 - 21)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 22 e 41)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 36 - 38)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese legali sostenute prima del procedimento di primo grado – Esclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punto 39)
[OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve rimborsare a OZ nei procedimenti C‑558/17 P e T‑607/16 è fissato a EUR 30000.