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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:140
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CO0558_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2022 –

OZ / BEI

(causa C‑558/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione – Non necessità di un rifiuto opposto a una domanda di rimborso dalla parte condannata alle spese (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punti 13 e 14)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 19 - 21)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 22 e 41)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 36 - 38)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese legali sostenute prima del procedimento di primo grado – Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punto 39) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve rimborsare a OZ nei procedimenti C‑558/17 P e T‑607/16 è fissato a EUR 30000.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CO0558_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2022 – OZ / BEI (causa C‑558/17 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione – Non necessità di un rifiuto opposto a una domanda di rimborso dalla parte condannata alle spese (Regolamento di procedura della Corte, art. 145, § 1) (v. punti 13 e 14) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 19 - 21) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione – Procedimento standardizzato caratterizzato dall’assenza di difficoltà [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 22 e 41) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento – Criteri [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 36 - 38) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese legali sostenute prima del procedimento di primo grado – Esclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punto 39) [OSCURATO:PERSONA] totale delle spese che la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve rimborsare a OZ nei procedimenti C‑558/17 P e T‑607/16 è fissato a EUR 30000.
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