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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25543/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti donniciliari.

La misura era stata adottata in relazione ai reati, commessi in concorso con altri (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di: tentato furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo g, artt. 110, 56, 61, n. 2, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma, n. 5, cod. pen.); furto di un trattore ai danni di una persona rimasta non identificata (capo h, artt. 110, 624 e 625, n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen.); estorsione, per avere costretto il proprietario dello stesso trattore a consegnare una somma di denaro per ottenere la restituzione del mezzo (capo i, artt. 110, 81, secondo comma, e 629, primo e secondo comma, cod. pen.).

2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei tre reati contestati.

Quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), il ricorrente lamenta, in particolare, che: il contenuto delle conversazioni intercettate non era «sintomatic[o] di una pianificazione con finalità delittuose»; l'ordinanza impugnata non indica chi tra i vari soggetti coinvolti nel fatto fosse in possesso del sequestrato zaino contenente «due corde, forbici, torce, guanti ed altri strumenti da lavoro idonei a perpetrare il delitto di furto», con la conseguenza che, poiché «non è stato reso per niente oggetto dello specifico accertamento il fatto che fosse lui a detenere lo zaino in questione», «non può essere ritenuto possibile che una persona fermata nell'atto di scavalcare un muro di cinta possa compiere atti fruttuosi se sprovvisto degli strumenti necessari a superare ogni sistema volto a salvaguardare i beni potenzialmente da sottrarre.

Pertanto scavalcare il muro di cinta [...] potrebbe costituire atto non per forza finalizzato a dare luogo a una condotta furtiva, ma tutt'al più ad un'introduzione abusiva in proprietà altrui»; il Tribunale di Catanzaro, con riguardo all'analoga posizione del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], era pervenuto all'opposta conclusione che non era stata oltrepassata la soglia della mera preparazione del reato e alla revoca della misura cautelare adottata nei confronti dello stesso Veneziano.

Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il ricorrente lamenta: in ordine al primo, che il contenuto delle intercettazioni sulle quali si basa l'ordinanza impugnata non viene sempre trascritto, che egli non ha partecipato ad alcune delle conversazioni intercettate, le quali non evidenziavano il contributo che egli avrebbe dato al fatto, che non è individuato né il bene sottratto, né il suo titolare, né il luogo dove sarebbe stato nascosto; in ordine al secondo reato, che le intercettazioni sulle quali si basa la contestazione erano tra altri soggetti, che non vi era stata «alcuna attività che abbia sancito il sequestro di somme o che abbia accertato oggettivamente movimenti monetari riconducibili all'odierno indagato tali da determinare un incremento significativo del suo patrimonio», che «[è] impossibile comprendere perché lamentare il mancato pagamento di una somma, da pretendere anche tramite bonifico, a costo di essere arrestato, da qualcuno e prestare 20 euro ad un figlio perché hanno dato 200 euro l'uno del trattore.

Si lamenta il mancato pagamento e allo stesso tempo si afferma che i soldi sono già arrivati.

La ricostruzione è palesemente distorta e confusionaria».

Anche a proposito di tali due reati, il ricorrente evidenzia come lo stesso Tribunale di Catanzaro, con riguardo all'analoga posizione del concorrente Veneziano, avesse annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorrente lamenta il carattere generico e astratto della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando, in proposito: quanto alle modalità e circostanze di essi, che quello di cui al capo g) denota il ricorso a «strumenti tutt'altro che professionali, ma goffi e inadeguati» e, con riguardo a quelli di cui ai capi h) e i), che il contenuto delle conversazioni captate non aveva consentito di individuare «il contributo [da lui] effettivamente e concretamente offerto»; quanto alla propria personalità, che l'ordinanza impugnata cita specificamente un unico precedente, relativo a un fatto del 2018, «quindi risalente nel tempo» e che dall'adozione della misura ha «tenuto un comportamento ineccepibile».

Quanto, in particolare, all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, il ricorrente rappresenta che il decorso di circa un anno e tre mesi tra la commissione degli stessi e l'adozione della misura cautelare «depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla [...] reiterazione che non può essere superata da considerazioni astratte e generiche come quelle riportate nell'ordinanza impugnata».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla scelta della misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla specifica idoneità di tale misura in ordine alla natura e al grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto e all'inidoneità di misure meno afflittive, quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora.

Lo stesso ricorrente rappresenta che «[I]'unico precedente specificamente richiamato risale al 2018, un lasso di tempo entro il quale non si determinano episodi di valenza tali da poter ritenere l'indagato meritevole di un controllo e di un monitoraggio possibili solo con le misure custodiali.

Non vi è modo di ritenere che le condotte contestate abbiano assunto proporzioni tali da ritenere che l'indagato, con più ampi margini di movimento, possa attrezzarsi per ripristinare situazioni complesse che possano coinvolgerlo nuovamente nel compimento di delitti analoghi a quello per cui si procede». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).

Da ciò consegue che «[Irinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).

Si deve altresì rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

1.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del Passalacqua.

1.2.1. Quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), dopo avere ricostruito, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il contesto ritorsivo e intimidatorio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessazione del rapporto lavorativo tra gli stessi e l'impresa del Guzzo, in cui il reato doveva reputarsi inserito, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: le plurime conversazioni, captate all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e alle quali partecipava anche il ricorrente, che comprovavano i diversi sopralluoghi effettuati dagli indagati - tra i quali, appunto, [OSCURATO:PERSONA] - davanti all'abitazione della persona offesa Guzzo e che evidenziavano come gli stessi indagati intendessero individuare il momento giusto per penetrarvi (quando la casa era vuota), discutendo anche dei sistemi di allarme, delle casseforti e degli oggetti di valore presenti nell'abitazione; la conversazione, captata sempre all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], subito prima del tentato furto (11 luglio 2020), nel corso della quale, mentre si dirigevano verso la casa del Guzzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("U Biondo") discorrevano di come sarebbe stato eseguito il reato (con riferimenti allo scavalcamento del muro di cinta dell'abitazione del Guzzo e alla fuga dopo il compimento dell'atto delittuoso); l'intervento degli agenti della polizia giudiziaria, nel corso dello stesso reato, i quali, da un lato, fermavano, nei pressi della casa del Guzzo, l'autovettura con a bordo, tra gli altri, il Berlingeri, dall'altro lato, sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, procedendo, altresì, al sequestro di uno zaino contenente «due corde, forbici, torce, guanti ed altri strumenti da lavoro idonei a perpetrare il delitto di furto».

Si tratta di una motivazione della partecipazione del ricorrente al reato perfettamente coerente e logica.

Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia effettuato sopralluoghi per individuare il momento giusto per penetrare in un'abitazione, abbia, insieme agli altri correi, discusso delle modalità di perpetrazione del furto nella stessa immediatamente prima del suo compimento e, dopo essersi recato, subito dopo tale discussione, sempre con gli altri correi, presso l'abitazione, sia stato fermato mentre stava scavalcando il muro di cinta, abbia partecipato, quale concorrente nel reato, al tentativo di furto.

Quanto alla contestata disponibilità del sequestrato zaino contenente attrezzi idonei a perpetrare il furto, attesa la programmazione congiunta, da parte di tutti i correi, del reato, appare certamente non illogico ritenere, come ha implicitamente fatto il Tribunale di Catanzaro, che lo stesso zaino fosse nella disponibilità di tutti i suddetti correi, compreso il ricorrente.

Il riferimento, in alcune delle conversazioni captate, alle casseforti e agli oggetti di valore presenti nell'abitazione del Guzzo esclude, in tutta evidenza, che lo scavalcamento del muro di tale abitazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere finalizzato alla mera introduzione nella stessa abitazione, della quale, peraltro, il ricorrente omette di indicare quale sarebbe stato lo scopo (diverso dall'impossessamento delle cose ivi contenute).

Ne consegue che la censura in punto di partecipazione al reato si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito.

È, poi, del tutto palese come l'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], si configuri come un atto non meramente preparatorio del furto in tale abitazione, ma come inizio dell'esecuzione dello stesso furto, in particolare, della condotta di «introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.), sicché il predetto atto risulta evidentemente idoneo e inequivocamente diretto a commettere il furto e, quindi, integrante il tentativo di tale delitto.

1.2.2. Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: la conversazione, alla quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA], nelle quale egli e gli altri indagati discutevano sia della preparazione del furto del trattore sia dell'intento di costringere poi la persona offesa a pagare una somma di denaro per ottenerne la restituzione; le conversazioni, tra altri indagati, dalle quali risultava l'avvenuta commissione dello stesso furto (la cui esecuzione è in parte descritta dal Berlingeri: «avevano dovuto faticare e spingere forte»), il nascondimento del trattore proprio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la convinzione degli indagati che il proprietario del trattore «quando se ne accorgerà si metterà subito in contatto con loro» (frase, questa, del Berlingeri); le successive conversazioni tra altri indagati dalle quali si evinceva l'avvenuta restituzione del trattore al proprietario, il fatto che questi aveva corrisposto, per riottenerlo, la somma di C 1.150 e il fatto che questa era stata suddivisa tra gli autori del furto (con la corresponsione di C 150,00 a un "mediatore").

Anche tale motivazione della partecipazione del ricorrente ai reati di furto ed estorsione appare perfettamente coerente e logica.

Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia, in proprie conversazioni captate, pianificato un furto e il successivo cosiddetto "cavallo di ritorno", sia stato indicato, in conversazioni tra gli altri coindagati, come chi aveva provveduto a nascondere il bene dopo la sua sottrazione, e, in altre conversazioni, sia pure tra altri, risulti avere ottenuto, in quanto autore del furto, la propria quota della somma corrisposta dalla persona offesa per ottenere la restituzione del bene sottrattogli, abbia partecipato sia al furto sia alla successiva estorsione.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale di Catanzaro ha correttamente ritenuto non rilevanti: ai fini della sussistenza del furto, il fatto che il trattore sottratto e il suo titolare non siano stati individuati, atteso che, dal contenuto delle conversazioni captate, risulta palese sia che il trattore apparteneva ad altri sia che lo stesso era stato sottratto al suo titolare; ai fini della sussistenza dell'estorsione, che le somme che il proprietario del trattore era stato costretto a consegnare per ottenere la restituzione del bene sottrattogli non siano state sequestrate, atteso che, dal contenuto delle conversazioni captate, risulta la corresponsione delle stesse agli autori del furto e della richiesta estorsiva.

Non sussiste, infine, la lamentata contraddizione dell'ordinanza impugnata là dove evidenzia che, dal contenuto della conversazione dell'Il luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], risultava sia l'avvenuto pagamento, da parte del proprietario del trattore, della somma di € 200,00 (a ciascuno dei coindagati), sia la lamentela di [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato "pagato" («glielo dico io se non fa il bonifico, anche se va dai Carabinieri, mi deve pagare lo stesso»), atteso che quest'ultima frase è riferita dal Tribunale di Catanzaro «alla vittima del furto di cui al capo g)» e, quindi, non al proprietario del trattore, ma al Guzzo.

Ne consegue che anche la censura in punto di partecipazione ai reati di furto e di estorsione si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito.

1.2.3. Non è, infine, significativo il richiamo, operato dal ricorrente, all'ordinanza del Tribunale di Catanzaro relativa al correo [OSCURATO:PERSONA], atteso che, da un lato, la posizione di tale indagato non è necessariamente analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, ciò che viene qui in rilievo è esclusivamente la logicità e la congruenza della motivazione dell'ordinanza in questa sede impugnata.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01).

Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01).

Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.).

2.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati.

Tale pericolo, e le sue indicate connotazioni, è stato ritenuto, in particolare, sul fondamento, da un lato, dalle modalità di commissione dei fatti contestati al Passalacqua, in quanto non illogicamente reputati indicativi di «una estrema pervicacia e professionalità nel reato», nonché di una «particolare e insidiosa capacità a delinquere», e, dall'altro lato, della personalità del Passalacqua, in quanto gravato da «precedenti penali e carichi pendenti (in particolare oltre ad essere stato arrestato in flagranza ripetutamente per reati della medesima indole, annovera una condanna nel 2018 per furto aggravato)» A fronte di tali elementi, logicamente significativi del concreto pericolo di reiterazione dei reati, il decorso del non particolarmente ampio periodo di circa un anno e tre mesi tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare non può ritenersi di per sé ragionevolmente tale da escludere la validità della prognosi, compiuta dal Tribunale di Catanzaro, di attuale probabilità di condotte reiterative.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto.

La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01).

3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'«adeguat[ezza] e proporziona[lità]» della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto conto della natura e del grado delle stesse, quali risultavano sia dall'«estrema pervicacia e professionalità nel reato» rivelate dalle modalità e circostanze dei fatti, sia dai precedenti penali e carichi pendenti del Passalacqua, «ripetutamente» arrestato in flagranza per reati della medesima indole, oltre che già condannato per furto aggravato nel 2018, con ciò non illogicamente, ancorché implicitamente, escludendo l'idoneità di misure non custodiali.

Motivazione che, tenuto conto dell'ampia discrezionalità del giudice nella scelta della misura, si deve reputare adeguata.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti donniciliari. La misura era stata adottata in relazione ai reati, commessi in concorso con altri (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di: tentato furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo g, artt. 110, 56, 61, n. 2, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma, n. 5, cod. pen.); furto di un trattore ai danni di una persona rimasta non identificata (capo h, artt. 110, 624 e 625, n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen.); estorsione, per avere costretto il proprietario dello stesso trattore a consegnare una somma di denaro per ottenere la restituzione del mezzo (capo i, artt. 110, 81, secondo comma, e 629, primo e secondo comma, cod. pen.). 2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei tre reati contestati. Quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), il ricorrente lamenta, in particolare, che: il contenuto delle conversazioni intercettate non era «sintomatic[o] di una pianificazione con finalità delittuose»; l'ordinanza impugnata non indica chi tra i vari soggetti coinvolti nel fatto fosse in possesso del sequestrato zaino contenente «due corde, forbici, torce, guanti ed altri strumenti da lavoro idonei a perpetrare il delitto di furto», con la conseguenza che, poiché «non è stato reso per niente oggetto dello specifico accertamento il fatto che fosse lui a detenere lo zaino in questione», «non può essere ritenuto possibile che una persona fermata nell'atto di scavalcare un muro di cinta possa compiere atti fruttuosi se sprovvisto degli strumenti necessari a superare ogni sistema volto a salvaguardare i beni potenzialmente da sottrarre. Pertanto scavalcare il muro di cinta [...] potrebbe costituire atto non per forza finalizzato a dare luogo a una condotta furtiva, ma tutt'al più ad un'introduzione abusiva in proprietà altrui»; il Tribunale di Catanzaro, con riguardo all'analoga posizione del concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], era pervenuto all'opposta conclusione che non era stata oltrepassata la soglia della mera preparazione del reato e alla revoca della misura cautelare adottata nei confronti dello stesso Veneziano. Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il ricorrente lamenta: in ordine al primo, che il contenuto delle intercettazioni sulle quali si basa l'ordinanza impugnata non viene sempre trascritto, che egli non ha partecipato ad alcune delle conversazioni intercettate, le quali non evidenziavano il contributo che egli avrebbe dato al fatto, che non è individuato né il bene sottratto, né il suo titolare, né il luogo dove sarebbe stato nascosto; in ordine al secondo reato, che le intercettazioni sulle quali si basa la contestazione erano tra altri soggetti, che non vi era stata «alcuna attività che abbia sancito il sequestro di somme o che abbia accertato oggettivamente movimenti monetari riconducibili all'odierno indagato tali da determinare un incremento significativo del suo patrimonio», che «[è] impossibile comprendere perché lamentare il mancato pagamento di una somma, da pretendere anche tramite bonifico, a costo di essere arrestato, da qualcuno e prestare 20 euro ad un figlio perché hanno dato 200 euro l'uno del trattore. Si lamenta il mancato pagamento e allo stesso tempo si afferma che i soldi sono già arrivati. La ricostruzione è palesemente distorta e confusionaria». Anche a proposito di tali due reati, il ricorrente evidenzia come lo stesso Tribunale di Catanzaro, con riguardo all'analoga posizione del concorrente Veneziano, avesse annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente lamenta il carattere generico e astratto della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando, in proposito: quanto alle modalità e circostanze di essi, che quello di cui al capo g) denota il ricorso a «strumenti tutt'altro che professionali, ma goffi e inadeguati» e, con riguardo a quelli di cui ai capi h) e i), che il contenuto delle conversazioni captate non aveva consentito di individuare «il contributo [da lui] effettivamente e concretamente offerto»; quanto alla propria personalità, che l'ordinanza impugnata cita specificamente un unico precedente, relativo a un fatto del 2018, «quindi risalente nel tempo» e che dall'adozione della misura ha «tenuto un comportamento ineccepibile». Quanto, in particolare, all'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, il ricorrente rappresenta che il decorso di circa un anno e tre mesi tra la commissione degli stessi e l'adozione della misura cautelare «depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla [...] reiterazione che non può essere superata da considerazioni astratte e generiche come quelle riportate nell'ordinanza impugnata». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275 dello stesso codice e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, con riguardo alla scelta della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla specifica idoneità di tale misura in ordine alla natura e al grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto e all'inidoneità di misure meno afflittive, quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora. Lo stesso ricorrente rappresenta che «[I]'unico precedente specificamente richiamato risale al 2018, un lasso di tempo entro il quale non si determinano episodi di valenza tali da poter ritenere l'indagato meritevole di un controllo e di un monitoraggio possibili solo con le misure custodiali. Non vi è modo di ritenere che le condotte contestate abbiano assunto proporzioni tali da ritenere che l'indagato, con più ampi margini di movimento, possa attrezzarsi per ripristinare situazioni complesse che possano coinvolgerlo nuovamente nel compimento di delitti analoghi a quello per cui si procede». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[Irinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Più in generale, con riguardo all'illogicità della motivazione, si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; in senso analogo, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Si deve altresì rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico del Passalacqua. 1.2.1. Quanto al reato di tentato furto in abitazione (capo g), dopo avere ricostruito, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il contesto ritorsivo e intimidatorio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessazione del rapporto lavorativo tra gli stessi e l'impresa del Guzzo, in cui il reato doveva reputarsi inserito, il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: le plurime conversazioni, captate all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e alle quali partecipava anche il ricorrente, che comprovavano i diversi sopralluoghi effettuati dagli indagati - tra i quali, appunto, [OSCURATO:PERSONA] - davanti all'abitazione della persona offesa Guzzo e che evidenziavano come gli stessi indagati intendessero individuare il momento giusto per penetrarvi (quando la casa era vuota), discutendo anche dei sistemi di allarme, delle casseforti e degli oggetti di valore presenti nell'abitazione; la conversazione, captata sempre all'interno dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], subito prima del tentato furto (11 luglio 2020), nel corso della quale, mentre si dirigevano verso la casa del Guzzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("U Biondo") discorrevano di come sarebbe stato eseguito il reato (con riferimenti allo scavalcamento del muro di cinta dell'abitazione del Guzzo e alla fuga dopo il compimento dell'atto delittuoso); l'intervento degli agenti della polizia giudiziaria, nel corso dello stesso reato, i quali, da un lato, fermavano, nei pressi della casa del Guzzo, l'autovettura con a bordo, tra gli altri, il Berlingeri, dall'altro lato, sorprendevano [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, procedendo, altresì, al sequestro di uno zaino contenente «due corde, forbici, torce, guanti ed altri strumenti da lavoro idonei a perpetrare il delitto di furto». Si tratta di una motivazione della partecipazione del ricorrente al reato perfettamente coerente e logica. Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia effettuato sopralluoghi per individuare il momento giusto per penetrare in un'abitazione, abbia, insieme agli altri correi, discusso delle modalità di perpetrazione del furto nella stessa immediatamente prima del suo compimento e, dopo essersi recato, subito dopo tale discussione, sempre con gli altri correi, presso l'abitazione, sia stato fermato mentre stava scavalcando il muro di cinta, abbia partecipato, quale concorrente nel reato, al tentativo di furto. Quanto alla contestata disponibilità del sequestrato zaino contenente attrezzi idonei a perpetrare il furto, attesa la programmazione congiunta, da parte di tutti i correi, del reato, appare certamente non illogico ritenere, come ha implicitamente fatto il Tribunale di Catanzaro, che lo stesso zaino fosse nella disponibilità di tutti i suddetti correi, compreso il ricorrente. Il riferimento, in alcune delle conversazioni captate, alle casseforti e agli oggetti di valore presenti nell'abitazione del Guzzo esclude, in tutta evidenza, che lo scavalcamento del muro di tale abitazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere finalizzato alla mera introduzione nella stessa abitazione, della quale, peraltro, il ricorrente omette di indicare quale sarebbe stato lo scopo (diverso dall'impossessamento delle cose ivi contenute). Ne consegue che la censura in punto di partecipazione al reato si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito. È, poi, del tutto palese come l'atto di scavalcare il muro di cinta dell'abitazione del Guzzo, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], si configuri come un atto non meramente preparatorio del furto in tale abitazione, ma come inizio dell'esecuzione dello stesso furto, in particolare, della condotta di «introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.), sicché il predetto atto risulta evidentemente idoneo e inequivocamente diretto a commettere il furto e, quindi, integrante il tentativo di tale delitto. 1.2.2. Quanto ai reati di furto ed estorsione (capi h e i), il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato: la conversazione, alla quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA], nelle quale egli e gli altri indagati discutevano sia della preparazione del furto del trattore sia dell'intento di costringere poi la persona offesa a pagare una somma di denaro per ottenerne la restituzione; le conversazioni, tra altri indagati, dalle quali risultava l'avvenuta commissione dello stesso furto (la cui esecuzione è in parte descritta dal Berlingeri: «avevano dovuto faticare e spingere forte»), il nascondimento del trattore proprio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la convinzione degli indagati che il proprietario del trattore «quando se ne accorgerà si metterà subito in contatto con loro» (frase, questa, del Berlingeri); le successive conversazioni tra altri indagati dalle quali si evinceva l'avvenuta restituzione del trattore al proprietario, il fatto che questi aveva corrisposto, per riottenerlo, la somma di C 1.150 e il fatto che questa era stata suddivisa tra gli autori del furto (con la corresponsione di C 150,00 a un "mediatore"). Anche tale motivazione della partecipazione del ricorrente ai reati di furto ed estorsione appare perfettamente coerente e logica. Non è infatti evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi abbia, in proprie conversazioni captate, pianificato un furto e il successivo cosiddetto "cavallo di ritorno", sia stato indicato, in conversazioni tra gli altri coindagati, come chi aveva provveduto a nascondere il bene dopo la sua sottrazione, e, in altre conversazioni, sia pure tra altri, risulti avere ottenuto, in quanto autore del furto, la propria quota della somma corrisposta dalla persona offesa per ottenere la restituzione del bene sottrattogli, abbia partecipato sia al furto sia alla successiva estorsione. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale di Catanzaro ha correttamente ritenuto non rilevanti: ai fini della sussistenza del furto, il fatto che il trattore sottratto e il suo titolare non siano stati individuati, atteso che, dal contenuto delle conversazioni captate, risulta palese sia che il trattore apparteneva ad altri sia che lo stesso era stato sottratto al suo titolare; ai fini della sussistenza dell'estorsione, che le somme che il proprietario del trattore era stato costretto a consegnare per ottenere la restituzione del bene sottrattogli non siano state sequestrate, atteso che, dal contenuto delle conversazioni captate, risulta la corresponsione delle stesse agli autori del furto e della richiesta estorsiva. Non sussiste, infine, la lamentata contraddizione dell'ordinanza impugnata là dove evidenzia che, dal contenuto della conversazione dell'Il luglio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], risultava sia l'avvenuto pagamento, da parte del proprietario del trattore, della somma di € 200,00 (a ciascuno dei coindagati), sia la lamentela di [OSCURATO:PERSONA] per non essere stato "pagato" («glielo dico io se non fa il bonifico, anche se va dai Carabinieri, mi deve pagare lo stesso»), atteso che quest'ultima frase è riferita dal Tribunale di Catanzaro «alla vittima del furto di cui al capo g)» e, quindi, non al proprietario del trattore, ma al Guzzo. Ne consegue che anche la censura in punto di partecipazione ai reati di furto e di estorsione si traduce in un'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione di circostanze e conversazioni coerentemente e logicamente già esaminate dal giudice del merito. 1.2.3. Non è, infine, significativo il richiamo, operato dal ricorrente, all'ordinanza del Tribunale di Catanzaro relativa al correo [OSCURATO:PERSONA], atteso che, da un lato, la posizione di tale indagato non è necessariamente analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, ciò che viene qui in rilievo è esclusivamente la logicità e la congruenza della motivazione dell'ordinanza in questa sede impugnata. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). 2.2. Rammentati tali principi, il motivo è inammissibile perché il Tribunale di Catanzaro ha dato adeguatamente conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Tale pericolo, e le sue indicate connotazioni, è stato ritenuto, in particolare, sul fondamento, da un lato, dalle modalità di commissione dei fatti contestati al Passalacqua, in quanto non illogicamente reputati indicativi di «una estrema pervicacia e professionalità nel reato», nonché di una «particolare e insidiosa capacità a delinquere», e, dall'altro lato, della personalità del Passalacqua, in quanto gravato da «precedenti penali e carichi pendenti (in particolare oltre ad essere stato arrestato in flagranza ripetutamente per reati della medesima indole, annovera una condanna nel 2018 per furto aggravato)» A fronte di tali elementi, logicamente significativi del concreto pericolo di reiterazione dei reati, il decorso del non particolarmente ampio periodo di circa un anno e tre mesi tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare non può ritenersi di per sé ragionevolmente tale da escludere la validità della prognosi, compiuta dal Tribunale di Catanzaro, di attuale probabilità di condotte reiterative. 3. Il terzo motivo è inammissibile. 3.1. Con riguardo alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto l'«adeguat[ezza] e proporziona[lità]» della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, tenuto conto della natura e del grado delle stesse, quali risultavano sia dall'«estrema pervicacia e professionalità nel reato» rivelate dalle modalità e circostanze dei fatti, sia dai precedenti penali e carichi pendenti del Passalacqua, «ripetutamente» arrestato in flagranza per reati della medesima indole, oltre che già condannato per furto aggravato nel 2018, con ciò non illogicamente, ancorché implicitamente, escludendo l'idoneità di misure non custodiali. Motivazione che, tenuto conto dell'ampia discrezionalità del giudice nella scelta della misura, si deve reputare adeguata. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 25543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris