CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 10237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12602-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -2- dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 45/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/10 (dell’importo di euro 53.645,94=, quale saldo di conto corrente), opposizione al precetto su mutuo fondiario (per euro 212.809,84=) ed opposizione al decreto ingiuntivo n.176/10 (dell’importo di euro 32.400,09=, portato da una cambiale agraria); il Tribunale di Foggia, riuniti i procedimenti, in parziale accoglimento della prima opposizione, condannò gli opponenti al pagamento in favore della opposta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] della minor somma di euro 25.799,24=, mentre rigettò le altre opposizioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello chiedendo l’integrale accoglimento delle opposizioni; la banca resistette chiedendo la conferma della prima decisione. La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame e,ravvisata la nullità delle clausole derivanti da illeciti accordi anticoncorrenziali, ha dichiarato la nullità in toto dei contratti di fideiussione ai sensi dell’art. 1419, primo comma, cod.civ.; ha, quindi, accolto integralmente l’opposizione Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -3- ai decretiingiuntivi, nonché all’opposizione a precetto proposta dagli appellanti. La Corte di appello ha dichiarato la nullità integrale delle fideiussioni, affermando che la Banca, senza le clausole nulle , non avrebbe affatto concluso i contratti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno replicato con controricorso e memoria. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, avanzata dai controricorrenti con attodel 17/1/2022. Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. Sez. U. n. 14437/2018) e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. Sez. U. n. 8093/2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. n. 6118/2021; Cass. n. 8757/2021). Per cui, tenendo anche conto della recente pronunzia delle Sezioni Unite Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -4- della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà in seguito), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 1.2. Va ugualmente disattesa l’istanza di differimento dell’adunanza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che la notifica del decreto di fissazione della stessa è avvenuta in data 11/1/2022, entro il termine dei venti giorni antecedenti stabilito ex art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n.287/1990 e dell’art.1419, primo comma, cod.civ. La ricorrente si duole che la Corte di appello, dopo aver dato per assodato che le fideiussione rilasciate dagli appellanti, riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, avevano dato attuazione ad un’intesa anticoncorrenziale illecita, in quanto vietata ai sensi dell’art.2 della legge n.287/1990, abbia erroneamente ritenuto che da tale illecito anticoncorrenziale dovesse necessariamente derivare la nullità dell’intero contratto fideiussorio e non delle sole clausole contestate/vietate. 2.2. Il primo motivo è fondato in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo il quale «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»(Cass. Sez. U. n. 41994 del 30/12/2021). Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -5- Per quanto rileva nel caso di specie, va evidenziato che, nell’affermare detto principio, le Sezioni Unite hanno anche avuto modo di precisare che «… La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314). Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art.1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).» Hanno, quindi, soggiunto, in riferimento al contratto di fideiussione oggetto dell’esame, che «… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) -salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -6- portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario…. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.». 2.3. La decisione in esame non si è attenuta a questi principi e va cassata. 2.4. Va considerato che, come si evince dalla sentenza impugnata, l’eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate in favore della Banca venne sollevata dagli appellanti – garanti, mentre la banca appellata si limitò a contestare la legittimazione degli stessi ad invocare il rispetto della normativa antitrust(fol.5 della sent. imp.). Orbene, la Corte di appello, una volta accertata la nullità delle clausole in esame - riproducenti nel contratto a valle le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI frutto di una intesa anticoncorrenziale illecita - è passata a valutare se dall’illecito anticoncorrenziale fosse derivata la nullità dell’intero contratto e non solo delle clausole in questione, assumendo la necessità di indagare la presumibile volontà dei contraenti a concludere ugualmente il contratto in assenza delle anzidette clausole. Se l’assunto appare conforme ai principi prima ricordati, lo stesso non può dirsi per la concreta applicazione che ne è stata fatta. La Corte di appello, infatti, ha dichiarato la nullità in toto delle fideiussioni sulla considerazione che la Banca non avrebbe avuto interesse e non avrebbe concluso i contratti in questione, ove privi delle clausole nulle, senza considerare la decisiva circostanza che l’eccezione era stata sollevata dai garanti, e non Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -7- dalla Banca, e che, pertanto, l’indagine circa la effettiva volontà di concludere il contratto – anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose -doveva riguardare per l’appunto i garanti e non la Banca, eche il relativo onere probatorio gravava sulle parti interessate alla declaratoria di nullità degli interi contratti e, quindi, sempre sui garanti. Il motivo va, quindi, accolto e la Corte di appello, in sede di rinvio dovrà compiere l’indagine sulla presumibile volontà dei garanti a concludere ugualmente i contratti di fideiussione in assenza delle anzidette clausole, attendendosi ai principi elaborati dalle Sezioni Unite. 3.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente sostiene che la Corte di appello, in ordine al rapporto di prestito agrario, ha erroneamente revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo nullo, per violazione della normativa antitrust, il rapporto fideiussorio tra appellanti ed istituto di credito, nonostante, nel caso di specie i medesimi appellanti si fossero costituiti debitori della Banca non con il rilascio di atti fideiussori, bensì con l’avallo della cambiale agraria rilasciata il 14/11/2008, tempestivamente prodotta nei gradi di merito, in base al quale era stato chiesto il provvedimento monitorio. Quindi, rimarcando che gli obblighi degli avallanti sono regolati esclusivamente dal R.D. n. 1669/1933 (legge cambiaria), si duole che la Corte di appello abbia omesso totalmente l’esame della cambiale agraria e sostiene che la eventuale nullità degli atti fideiussori non poteva invalidare la garanzia rilasciata mediante l’avallo cambiario. 3.2. Il motivo è fondato, atteso che la decisione impugnata non ha preso in esame la cambiale agraria e la disciplina giuridica del credito fatto valere in ragione di tale titolo, ma si è Ric. 2020 n. 12602 sez. M1 -ud. 03-02-2022 -8- limitata ad accomunare il relativo credito -trasfuso nel decreto ingiuntivo n.176/2010 opposto - nella statuizione di accoglimento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi e di conseguente revoca degli stessi. 4. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle s