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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30106/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29987/2021 R.G. proposto da: COMUNE di MURO L UCANO , in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimate – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso SENTENZA del TRIBUNALE di POTENZA n. 790/2020 depositata il 29/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Potenza, n. 790 del 29/10/2020, che quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso sentenza del Giudice di Pace di Bella dalla Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e pure inammissibile l’appello incidentale proposto dal detto ente pubblico territoriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri ventiquattro destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventiquattro destinatari dei detti avvisi dipagamento sono rimasti intimati.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso è proposto per tre motivi.

Il primo mezzo deduce omessa decisione e (o) vizio di motivazione dell’attività interpretativa in violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ. in relazione all’art. 949 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Il secondo motivo deduce ultra o extrapetizione in violazione e e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ e dell’art. 949, comma 1, cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione apparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.In violazione dell’art. 366, comma 1, n. cod. proc. civ. risulta omessa la trascrizione, o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto, dell’atto che ha dato luogo all’instaurazione della lite e segnatamente dell’asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici.

Inoltre il documento, sempre in violazione della medesima norma, non è indicato nell’elenco dei documenti in calce al ricorso, né altrimenti vi è specifica indicazione in ordine al suo ingresso nel processo e come, all’interno del medesimo, lo stesso sia reperibile.Al riguardo insufficiente è l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio poiché trattasi di documento che, ove acquisito al processo, dovrebbe trovarsi nel fascicolo di parte (e comunque nemmeno si fa riferimento ad una possibile presenza nel fascicolo d’ufficio – cfr. Cass.n. 11805 del 05/05/2021 Rv. 661377 – 01 e Sez.

U, n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 -01).

Le censure pongono fondamentalmente una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell’azione proposta.

In mancanza dell’essenziale assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, nei termini sopra indicati, le censure non sono scrutinabili.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite, risultando soltanto intimati [OSCURATO:PERSONA] e i restanti destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici.

Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art . 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29987/2021 R.G. proposto da: COMUNE di MURO L UCANO , in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., -intimate – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso SENTENZA del TRIBUNALE di POTENZA n. 790/2020 depositata il 29/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Potenza, n. 790 del 29/10/2020, che quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso sentenza del Giudice di Pace di Bella dalla Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e pure inammissibile l’appello incidentale proposto dal detto ente pubblico territoriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri ventiquattro destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ventiquattro destinatari dei detti avvisi dipagamento sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è proposto per tre motivi. Il primo mezzo deduce omessa decisione e (o) vizio di motivazione dell’attività interpretativa in violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ. in relazione all’art. 949 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il secondo motivo deduce ultra o extrapetizione in violazione e e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ e dell’art. 949, comma 1, cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione apparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.In violazione dell’art. 366, comma 1, n. cod. proc. civ. risulta omessa la trascrizione, o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto, dell’atto che ha dato luogo all’instaurazione della lite e segnatamente dell’asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici. Inoltre il documento, sempre in violazione della medesima norma, non è indicato nell’elenco dei documenti in calce al ricorso, né altrimenti vi è specifica indicazione in ordine al suo ingresso nel processo e come, all’interno del medesimo, lo stesso sia reperibile.Al riguardo insufficiente è l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio poiché trattasi di documento che, ove acquisito al processo, dovrebbe trovarsi nel fascicolo di parte (e comunque nemmeno si fa riferimento ad una possibile presenza nel fascicolo d’ufficio – cfr. Cass.n. 11805 del 05/05/2021 Rv. 661377 – 01 e Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 -01). Le censure pongono fondamentalmente una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell’azione proposta. In mancanza dell’essenziale assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, nei termini sopra indicati, le censure non sono scrutinabili. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, risultando soltanto intimati [OSCURATO:PERSONA] e i restanti destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art . 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della C
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