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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 04778/2024

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5933/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1036/1/21, emessa dalla Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagnail [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 6/08/2021 e non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna di cui all’epigrafe, che aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva rigettato, dopo averli riunti, i ricorsi proposti dallo stesso contribuente avverso gli avvisi d’accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600del 1973, e dei d.m.. 10 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] settembre 1992 e 9 novembre 1992, determin ò sinteticamente il reddito imponibile dello stesso Romagnoli per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

È rimasto intimato il contribuente.

Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ. nei seguenti termini: «-Motivo unico: inammissibile, in quanto l’Ufficio censura la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., con riferimento allaprovenienza non reddituale dei beni sulla base dei quali è statoformulato l’accertamento sintetico oggetto di contestazione, avendo, peraltro, la corte territoriale, conformemente allagiurisprudenza in materia (tra le altre, Cass.20.4.2022, n.12600; Cass. 10.9.2021, n. 24444; Cass. 22.6.2021, n.17859), verificato specificamente la provenienza delle sommedi denaro che giustificano il possesso dei beni da parte delcontribuente e del coniuge, e quindi ritenuto legittimamente che il contribuente abbia fornito la prova contraria richiesta persuperare la presunzione iuris tantumderivante dall’accertamento sintetico. ».

Ricevuta la comunicazione della proposta, l’Agenzia ha chiesto la decisione.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha denunziato « 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. n.600/1973 e 2697 c.c: in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.».

Sostiene la ricorrente che la sentenza si palesa ingiusta per violazione delle norme richiamate, poiché «la CTR, se avesse fatto corretta applicazione della citata norma, avrebbe dovuto accogliere il gravame dell’Ufficio, atteso che non è stata accertata la durata del possesso di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed il nesso eziologico tra spese effettuate e somme disponibili, che era onere del contribuente dimostrare.».

Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, dopo aver dato atto, quantificandola, della «disponibilità economica della famiglia dimostrata dal contribuente», ha espressamente accertato che le relative somme, prive di rilevanza reddituale, erano «state utilizzate per sostenere le spese di mantenimento anche dei beni [i c.d. beni-indice: n.d.r.], pur in presenza di redditi esigui.».

Con tale passaggio della motivazione (non impugnata per carenza assoluta o apparenza), il giudice a quo ha dato quindi atto di aver accertato in punto di fatto la relazione tra le disponibilità esenti dimostrate dal contribuente e le spese supposte in conseguenza del possesso di beni-indice di maggiore capacità contributiva.

Non si è quindi discostato dal principio giurisprudenziale secondo cui,pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia la prova del fatto che ciò̀sia quanto meno potuto accadere , escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità̀non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass.20/01/2017,n. 1510.

Nello stesso senso già Cass. 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass. 26/11/2014, n. 25104 e Cass. 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass.23/03/2018,n. 7389; Cass. 10/07/2018, n. 18097; Cass. 04/08/2020, n.16637; cfr. altresì Cass. 02/12/2021,n. 38060).

Il motivo è allora inammissibile, in quanto, nella sostanza, pur prospettato nella veste di pretesa violazione di legge, è finalizzato a rimettere in discussione l’ accertamento in fatto già effettuato dal giudice d’appello, ciò che non è ammissibile in questa sede.

Infatti, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Inoltre «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., Sez.

U n., 27/12/2019, n. 34476). 2.Nulla sulle spese e sulla liquidazione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. , essendo intimato il contribuente.

Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod.proc. civ., la parte soccombente va condannata a pagarela somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende , ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5933/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1036/1/21, emessa dalla Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagnail [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 6/08/2021 e non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale dell’Emilia-Romagna di cui all’epigrafe, che aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna, che aveva rigettato, dopo averli riunti, i ricorsi proposti dallo stesso contribuente avverso gli avvisi d’accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600del 1973, e dei d.m.. 10 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] settembre 1992 e 9 novembre 1992, determin ò sinteticamente il reddito imponibile dello stesso Romagnoli per gli anni d’imposta 2007 e 2008. È rimasto intimato il contribuente. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ. nei seguenti termini: «-Motivo unico: inammissibile, in quanto l’Ufficio censura la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., con riferimento allaprovenienza non reddituale dei beni sulla base dei quali è statoformulato l’accertamento sintetico oggetto di contestazione, avendo, peraltro, la corte territoriale, conformemente allagiurisprudenza in materia (tra le altre, Cass.20.4.2022, n.12600; Cass. 10.9.2021, n. 24444; Cass. 22.6.2021, n.17859), verificato specificamente la provenienza delle sommedi denaro che giustificano il possesso dei beni da parte delcontribuente e del coniuge, e quindi ritenuto legittimamente che il contribuente abbia fornito la prova contraria richiesta persuperare la presunzione iuris tantumderivante dall’accertamento sintetico. ». Ricevuta la comunicazione della proposta, l’Agenzia ha chiesto la decisione. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha denunziato « 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. n.600/1973 e 2697 c.c: in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.». Sostiene la ricorrente che la sentenza si palesa ingiusta per violazione delle norme richiamate, poiché «la CTR, se avesse fatto corretta applicazione della citata norma, avrebbe dovuto accogliere il gravame dell’Ufficio, atteso che non è stata accertata la durata del possesso di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed il nesso eziologico tra spese effettuate e somme disponibili, che era onere del contribuente dimostrare.». Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, dopo aver dato atto, quantificandola, della «disponibilità economica della famiglia dimostrata dal contribuente», ha espressamente accertato che le relative somme, prive di rilevanza reddituale, erano «state utilizzate per sostenere le spese di mantenimento anche dei beni [i c.d. beni-indice: n.d.r.], pur in presenza di redditi esigui.». Con tale passaggio della motivazione (non impugnata per carenza assoluta o apparenza), il giudice a quo ha dato quindi atto di aver accertato in punto di fatto la relazione tra le disponibilità esenti dimostrate dal contribuente e le spese supposte in conseguenza del possesso di beni-indice di maggiore capacità contributiva. Non si è quindi discostato dal principio giurisprudenziale secondo cui,pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia la prova del fatto che ciò̀sia quanto meno potuto accadere , escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità̀non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass.20/01/2017,n. 1510. Nello stesso senso già Cass. 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass. 26/11/2014, n. 25104 e Cass. 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass.23/03/2018,n. 7389; Cass. 10/07/2018, n. 18097; Cass. 04/08/2020, n.16637; cfr. altresì Cass. 02/12/2021,n. 38060). Il motivo è allora inammissibile, in quanto, nella sostanza, pur prospettato nella veste di pretesa violazione di legge, è finalizzato a rimettere in discussione l’ accertamento in fatto già effettuato dal giudice d’appello, ciò che non è ammissibile in questa sede. Infatti, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Inoltre «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., Sez. U n., 27/12/2019, n. 34476). 2.Nulla sulle spese e sulla liquidazione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. , essendo intimato il contribuente. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod.proc. civ., la parte soccombente va condannata a pagarela somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende , ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa dell
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