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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35598/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei vizi dedotti.

In particolare, relativamente alla eccepita mancanza di prova in ordine alla sussistenza della falsità, la Corte territoriale ha in modo adeguato confermato la penale responsabilità del Gatta atteso che, da un lato, la firma sulla quietanza da questi disconosciuta è stata ricondotta all'imputato sulla base di una perizia grafica e che, dall'altro lato, il committente dei lavori ha dichiarato che il ricorrente aveva effettuato le opere per le quali aveva anche emesso regolari fatture.

Per quanto invece concerne il profilo relativo al difetto di dolo all'atto di rendere le dichiarazioni giudicate false, la sentenza impugnata - anche in questo caso con motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità - ha precisato come "la ricostruzione proposta negli atti di appello [e ora reiterata nel ricorso], secondo cui Gatta fosse stato del tutto inconsapevole di aver sottoscritto le fatture, oltre che destituita di fondamento, contrasta apertamente e indissolubilmente con il materiale probatorio in atti" (pag. 3), D'altro canto, è pacifico che per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei vizi dedotti. In particolare, relativamente alla eccepita mancanza di prova in ordine alla sussistenza della falsità, la Corte territoriale ha in modo adeguato confermato la penale responsabilità del Gatta atteso che, da un lato, la firma sulla quietanza da questi disconosciuta è stata ricondotta all'imputato sulla base di una perizia grafica e che, dall'altro lato, il committente dei lavori ha dichiarato che il ricorrente aveva effettuato le opere per le quali aveva anche emesso regolari fatture. Per quanto invece concerne il profilo relativo al difetto di dolo all'atto di rendere le dichiarazioni giudicate false, la sentenza impugnata - anche in questo caso con motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità - ha precisato come "la ricostruzione proposta negli atti di appello [e ora reiterata nel ricorso], secondo cui Gatta fosse stato del tutto inconsapevole di aver sottoscritto le fatture, oltre che destituita di fondamento, contrasta apertamente e indissolubilmente con il materiale probatorio in atti" (pag. 3), D'altro canto, è pacifico che per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 35598/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris