CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 11442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3222/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 1 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n. 216/2020 depositata il01/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.con il decreto in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce decidendo sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter della l. 24 marzo 2001, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui era stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare all’opponente, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], la somma di €. 9.500,00 a titolo di equa riparazione da eccessiva durata della procedura fallimentare apertasi nel 1983 a carico del deceduto, ha affermato che: all’opponente spettava l’indennizzo non solo quale erede del fallito e per la durata della procedura dalla relativa apertura alla morte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, ma anche, “iure proprio”, per la fase successiva alla morte di [OSCURATO:PERSONA] e fino alla proposizione del ricorso ex l.89/2001, e ciò per il fatto stesso che ai sensi dell’art. 12 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la procedura fallimentare prosegue nei confronti dell’erede del fallito; nel calcolo dell’indennizzo spettante iure proprio all’opponente dovevano essere esclusi, a decorrere dal 2003, i sei anni previsti dall’art. 2, comma 2 bis, della l.89/2001 come termine di durata non eccessiva della procedura concorsuale; nella liquidazione dell’indennizzo annuo spettante iure proprio all’opponente dovevano essere usati i parametri di liquidazione già adoperati dal giudice delle prima fase per la liquidazione dell’indennizzo spettante all’opponente iure successionis in relazione al ritardo verificatosi fino al 2003; la contestazione dell’opponente circa la entità della somma riconosciutagli a titolo di erede era generica e comunque doveva escludersi che “un indennizzo di 400,00 euro per anno possa essere ritenuto irragionevole” essendo i parametri applicati nella media tra i minimi e massimi dell’art.2 bis della l.89/2001; risultava infondata la pretesa dell’opponente di ottenere un indennizzo per danno patrimoniale dato che il danno era lamentato come conseguente a condotte “omissive e/o illegittime poste in essere organi fallimentari in relazione alle quali sono state esperite azioni di responsabilità” e non come “conseguenza diretta ed immediata con la irragionevole durata della procedura” e dato inoltre che non era provata l’entità del danno indicata dall’opponente di €. 141.463; 2. avverso il decreto in epigrafe ricorrono, in via principale, [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, il Ministero della Giustizia; considerato: 1.per evidenti ragioni di priorità logica l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale; 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale viene denunciata “la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2, l.89/2001, 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Il Ministero contesta il decreto per avere la Corte di Appello accolto la pretesa di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sia quale erede di [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio, malgrado l’opponente come il fallito fossero stati “parti passive” della procedura fallimentare non avendovi assunto alcuna iniziativa; 3. con il secondo e con il terzo motivo di ricorso incidentale viene denunciato sotto la rubrica, rispettivamente di “violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2, l.89/2001, 75 c.p.c., 12 l. fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c” e di ”motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.” che la Corte di Appello abbia accolto la pretesa di indennizzo avanzata in proprio da [OSCURATO:PERSONA] malgrado questi fosse stato parte solo in senso formale della procedura fallimentare non avendovi assunto alcuna iniziativa; 4. con riguardo al riconoscimento ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio, di un indennizzo in relazione alla durata del processo per un tempo irragionevole, oltre il decesso di [OSCURATO:PERSONA], l’identica censura formulata dal Ministero con i tre motivi di ricorso incidentale è fondata. Tale riconoscimento è stato, dalla Corte di Appello, ritenuto conseguenza automatica del fatto che, ex art. 12 della l. fallimentare, “se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario”. La Corte di Appello non ha però verificato se l’odierno ricorrente avesse partecipato alla procedura fallimentare mediante istanze, richieste o ricezione di atti. La Corte di Appello si è quindi posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui i n tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare ( Sez. 2 - , Ord n. 11048/2023; Cass. Sez.6 - 2, sentenza n. 8508 del 29/04/2016). Per quanto concerne la legittimazione del fallito a pretendere l’indennizzo per eccessiva durata della procedura la Corte si è espressa in senso positivo: la disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso” (cass. n. 13695/2013; cass. n. 17261/2002). Le verifiche necessarie per l’erede del fallito (v. Cass.8508/2016) il quale in tanto è legittimato all’indennizzo in quanto abbia concretamente partecipato alla procedura, non lo sono per il fallito dato che “la procedura fallimentare riguarda lui prima e più di chiunque altro” come reso evidente “dalla tutela che lo stesso ordinamento gli assicura, nell'ambito del procedimento che conduce alla dichiarazione del fallimento (basti pensare al suo diritto alla preventiva audizione, risultante dalla disposizione dell'art. 15 della legge fallimentare dopo lapronuncia della Corte costituzionale n.141 del 1970), a causa delle molte e rilevanti conseguenze giuridiche che la declaratoria di fallimento ed il successivo procedimento esecutivo concorsuale sono destinati direttamente a produrre nella sua sfera giuridica. Quanto poi al procedimento concorsuale vero e proprio, molteplici sono le norme che prevedono o presuppongono la possibilità di intervento e di interlocuzione del fallito (ad esempio gli artt. 96, comma 1; 107, comma 2; 116, comma 3; 119, comma 2; 124, comma 1; 129, comma 4; 131, comma 1). Il fatto poi che, perdurando tale procedimento, egli sia soggetto anche a gravose limitazioni di carattere personale (si vedano gli artt. 42, 43, 48, 49 e 50 della medesima legge fallimentare, per tacere di molte disposizioni contenute in altri testi normativi implicanti l'impossibilità per il fallito di assumere determinati incarichi) vale ulteriormente a dimostrare che - ai fini della titolarità del diritto alla ragionevole durata del processo, e nell'accezione che ad un simile termine deve essere riconosciuta in siffatto contesto normativo - il fallito è parte del processo fallimentare essendo la sua posizione giuridica direttamente interessata al maggiore o minor protrarsi di tale processo nel tempo” (così, in motivazione, Cass. 17261/2002, cit.); 5. in conclusione il primo motivo di ricorso incidentale va accolto per quanto riferito al riconoscimento non intermediato dalle necessarie verifiche, da parte della Corte di Appello, del diritto all’indennizzo vantato iure proprio da [OSCURATO:PERSONA] e rigettato per il resto. Il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale vanno accolti; 6. con il primo motivo di ricorso principale vengono lamentate “violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2, comma 2, l. 89/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. 6.1. La Corte di Appello, dopo avere premesso in termini generali che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ricorrente deve provare che la lesione della sua sfera patrimoniale è conseguenza diretta ed immediata della violazione del termine di ragionevole durata, ha negato al ricorrente l’indennizzo richiesto per danno patrimoniale sul rilievo che il danno era stato lamentato dallo stesso ricorrente come conseguenza di illeciti degli originari organi fallimentari e non come conseguente al ritardo. La Corte di Appello ha aggiunto che si trattava del medesimo danno per cui il ricorrente aveva domandato il risarcimento intervenendo nel giudizio di responsabilità iniziato dal contro tali organi dal successivo curatore; 6.2. il ricorrente deduce di avere provato il danno patrimoniale lamentato -pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare- tramite i documenti allegati al ricorso originario. 7. con il secondo motivo di ricorso principale vengono lamentate “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello si è contraddetta avendo affermato, prima, che non vi era prova del danno patrimoniale lamentato, poi, che il danno era riconducibile a fatto illecito degli originari organi della procedura. 8. con il terzo motivo di ricorso principale vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto relegare i fatti illeciti della curatela e degli altri organi fallimentari “ a mere occasioni giuridicamente irrilevanti” rispetto al fatto generativo dei danni, costituito dal ritardo; 9. con il quarto motivo di ricorso principale vengono lamentate “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.p., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” per avere al Corte di Appello affermato che erano stati lamentati gli stessi danni che erano stati oggetto della domanda di risarcimento avanzata nella causa di responsabilità contro gli originari organi del fallimento laddove invece la sopravvenuta sentenza di primo grado in questa causa aveva riconosciuto una responsabilità del primo curatore solo per un danno da mancato recupero alla massa fallimentare di un determinato credito; 10. con il quinto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., della l.89/2001, dell’art. 2056 c.c. e degli artt. 2 e 3 Cedu, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.”. Il ricorrente deduce l’indennizzo liquidatogli dalla Corte di Appello per danno non patrimoniale suo proprio e per danno non patrimoniale da lui vantato iure hereditatis sarebbe inadeguato perché non terrebbe conto “di tutte le conseguenze modificative in peius” causate dal ritardo e segnatamente del “mancato godimento del surplus dell’attivo”. 11. il sesto e il settimo motivo di ricorso attengono entrambi a lamentate violazioni della l.89/2001 che la Corte di Appello avrebbe commesso nel calcolo del ritardo e nella liquidazione dell’indennizzo per anno di ritardo rispetto alla pretesa avanzata dal ricorrente iure proprio: la Corte di Appello avrebbe errato nel detrarre il periodo di cui all’art. 2, comma 2 bis, della l.89/2001 sia in riferimento alla durate del processo tra il relativo l’inizio e la morte del padre del ricorrente sia in riferimento al periodo successivo alla morte del padre, per complessivi 12 anni; avrebbe errato nell’attribuire ad esso ricorrente, iure proprio, un indennizzo per ciascun anno di ritardo “come se la procedura si fosse incardinata” per lui dalla morte del padre laddove invece, dato che la procedura era unica, l’indennizzo avrebbe dovuto per gli anni a seguire dalla morte del padre essere calcolato con riguardo all’aggravamento del ritardo; 12. con l’ottavo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione dell’art. 1224 c.c. e omessa pronuncia della Corte di Appello sulla domanda relativa alla richiesta di rivalutazione monetaria sulle somme liquidate e/o da liquidarsi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. nella parte in cui il decreto non liquida la rivalutazione monetaria”. 13. i motivi di ricorso principale restano logicamente assorbiti in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale trattandosi di motivi condizionati dall’esito della verifica, da parte del giudice del rinvio, del se il ricorrente sia legittimato a chiedere iure proprio alcun indennizzo; 14. in conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e il ricorso principale resta assorbito. La Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione,deciderà in sede di rinvioanche per