CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00897/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorso viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020, convertito, nella L. n. 176 del 18/12/2000; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal GUP di Prato, all'esito del giudizio abbreviato, con la quale AIELLO Angelo era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione e 1.000 euro di multa per il delitto di rapina, aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite e con il volto travisato. 2.Avverso la decisione l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi e chiedendo di annullare la sentenza impugnata senza rinvio o in subordine con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.2.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione della legge processuale in relazione all'art. 545 c.p.p., assumendo che vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa tale da determinare la nullità della sentenza della Corte fiorentina resa all'esito della trattazione cartolare ex art. 23-bis, d.l. n.137/2020. In particolare, si evidenzia che la sentenza fu pronunciata con motivazione contestuale, di cui, ai fini della sua pubblicazione„ va data lettura in udienza, come previsto espressamente dall'art. 545 c.p.p., per consentire alle parti di prendere immediata cognizione delle ragioni poste a fondamento della decisione e poter così assumere le conseguenti decisioni difensive in modo tempestivo. Nel caso di specie, invece, la difesa ha ricevuto dalla cancelleria a mezzo P.E.C. solo la notifica del dispositivo della sentenza, che tuttavia conteneva la specificazione che la motivazione era contestuale. Ad avviso della difesa la normativa emergenziale di cui al D.L. n.137/2020 non consentirebbe di derogare alla disciplina codicistica prevista per la pubblicazione delle sentenze. 2.2 Con il secondo motivo si censura la violazione della legge processuale in relazione agli artt.414 e 415 c.p.p., rilevando a tal fine che la sentenza impugnata, ribadendo con poche righe la decisione di primo grado, non avrebbe valutato 1"improcedibilità dell'azione penale derivante dalla circostanza che, a seguito di archiviazione del procedimento perché ignoti gli autori del fatto ex art. 415 c.p.p., sarebbero state riaperte le indagini a carico del ricorrente senza l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, come richiesto, invece dall'art. 414, comma 1, c.p.p.; 2.3 Con il terzo motivo si eccepisce la mancata elo manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., relativamente alla valutazione della prova indiziaria. In particolare, si evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta circa le perplessità esposte dalla difesa nell'appello in ordine alla mancanza di riscontri relativamente alla prova indiziaria data dall'accertamento dattiloscopico su cui si era basata la sentenza di primo grado, riscontri che avrebbero dovuto essere rinvenuti nelle prove dichiarative dei testimoni oculari della rapina e che, invece, non vi sono stati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato per diverse ragioni. Premesso che l'art. 23-bis, comma 3, D.L. n.137/2020 dispone, con riferimento ai giudizi di appello svoltesi con trattazione cartolare, che: "Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'art. 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti". Nel caso di specie in calce al dispositivo della sentenza della Corte di appello di Firenze vi è l'indicazione "Motivazione contestuale". Nel caso di specie la cancelleria provvide a notificare tramite P.E.C. al difensore di [OSCURATO:PERSONA] solo il disposit vo della sentenza di appello, contenente, come detto, l'indicazione "Motivazione contestuale", senza però trasmettergli anche la motivazione redatta contestualmente alla decisione. Appare evidente che vi sia un difetto di coordinamento tra il citato art. 23-bis, che prevede la comunicazione alle parti del solo dispositivo, e l'art. 545, comma 2, c.p.p., in cui è previsto che nei casi di motivazione contestuale ex art. 544, comma 1, c.p.p., i! giudice proceda alla lettura in udienza della motivazione di seguito a quella del dispositivo, così provvedendo alla immediata pubblicazione della sentenza. Si può ritenere che la cancelleria avrebbe dovuto notificare non solo il dispositivo ma l'intera sentenza, completa di motivazione, trattandosi di un unico atto, così rispettando, mutatis mutandis, la disciplina prevista dall'art. 545 c.p.p. in caso di motivazione contestuale. Tuttavia, tale irregolarità non integra certamente alcuna nullità della sentenza impugnata. In primo luogo, va richiamato il principio già affermato da questa Corte secondo cui "per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non prevede alcuna sanzione, sicché la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l'effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 545, comma 3, nuovo cod. proc. pen. e di impedire la decorrenza dei termini per l'impugnazione" (così Sez. 6, n.12203 del 19/06/1991, Mauro, Rv.188998-01). Anche più di recente la Cassazione si è occupata dell'inosservanza dell'art. 545 c.p.p., in casi in cui il giudice aveva "data per letta" la motivazione contestuale della sentenza, senza in realtà aver proceduto a tale adempimento. Seppure con motivazioni in parti discordanti le decisioni sul punto della Suprema Corte (cfr. Sez. 7, ord. n.39812 del 17/04/2015, Doci, Rv.264765-01; Sez. 6, n.31754 del 27/05/2003, Wang, Rv.226205-01) hanno riguardato solo il tema della rilevanza della mancata lettura della motivazione ai fini del decorso del termine per impugnare, ribandendo il principio secondo cui la violazione delle previsioni di cui all'art. 545 c.p.p. non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità della sentenza, trattandosi di norme che disciplinano un momento successivo alla decisione, quello della pubblicazione della sentenza. Anche le Sezioni unite„ seppur con riguardo all'obbligo di depositare la motivazione contestuale in caso di sentenza di patteggiamento, hanno affermato il principio che il mancato deposito contestuale della motivazione non comporta alcuna nullità della sentenza (si veda Sez. u., n.40986 del 19/07/2018, P., Rv.273934-02). La doglianza è perciò manifestamente infondata non essendoci ragioni per annullare la sentenza impugnata. Va, peraltro, rilevato che il ricorrente non lamenta alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'inosservanza dell'art. 545 c.p.p., e quindi egli è privo di un concreto interesse ad impugnare. Invece, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 545 c.p.p., era necessario che il ricorrente, al fine di sostenere l'eventuale violazione dei diritti di difesa, specificasse nei motivi di impugnazione un concreto pregiudizio derivato dalla lamentata violazione di legge, ad esempio nel caso di specie l'eventuale contrazione dei termini per impugnare, adempimento, come detto, non avvenuto nel presente ricorso. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Collegio intende ribadire l'orientamento giurisprudenziale già espresso dalla sentenza delle Sez. Un., n.13040 del 12.04.2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198-01, che in massima ha affermato: "Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I,P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quarto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod, proc. per). è diretto a garantire !a posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale". In applicazione del predetto principio, la Corte, in altre decisioni, ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il "passaggio" del fascicolo da "ignoti" a "noti", senza altri adempimenti, come avvenuto nel caso di specie. (si veda Sez. 1, n.42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686-01; Sez. 2, n.42655 del 22.10.2015, Sabato, Rv.265128-01). In forza di tali consolidati principi, qui espressamente richiamati, il motivo di ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Anche il terzo motivo cL ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di quello proposto nell'atto di appello, disatteso nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata, Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, Santagata + altri, non nnassimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Nel caso di specie il ricorrente si limita a dolersi del fatto che i giudici di appello non abbiano fornito risposte alle "..perplessità evidenziate dalla difesa in relazione alla attendibilità della prova indiziarla; non suffragata da alcuna delle prove dichiarative", senza confutare in maniera specifica le argomentazioni puntuali e prive di vizi logici svolte la Corte di appello per ritenere provata la responsabilità penale dell'Aiello. La sentenza impugnata, peraltro, ha richiamato il principio già affermato da questa Corte, che si intende qui ribadire, secondo cui "il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza" (Sez.5, n.54493 del 28/09/2018, i., Rv. 274157-01). Nel caso di specie, l'esito degli accertamenti dattiloscopici compiuti dal R.I.S. di Roma ha evidenziato il riscontro di n.17 corrispondenze di dettaglio con riferimento alle impronte digitali dell'imputato, come risulta dalla sentenza di primo grado. Trattasi di prova piena che non necessita di riscontri esterni e che non è stata contradetta da prove contrarie. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma il 29 no