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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24161/2026

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stero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso il provvedimento del Tribunale di Roma n. 30498/2026 depositatoil 27/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, al termine dell’espiazione di penadetentiva, nel mese di febbraio 2026 veniva trattenuto presso il Centro diPermanenza per il Rimpatrio di [OSCURATO:PERSONA], munito di permesso disoggiorno per richiesta asilo, rilasciato dalla Questura di Terni il 28Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026febbraio 2026.

Il 3 marzo 2026 veniva disposta l’udienza di proroga deltrattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, all’esito dellaquale lo stesso veniva convalidato per 60 giorni.

A seguito di audizionepersonale, la competente [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domandadi protezione internazionale.

Avverso tale decisione il ricorrente proponevatempestivo ricorso.2.

Il Tribunale di Roma dichiarava automaticamente sospesa l’efficaciaesecutiva del diniego in seguito alla proposizione del ricorso.

Iltrattenimento del ricorrente veniva prorogato dalla Corte d’Appello diPerugia, con ordinanza del 29 aprile 2026.In seguito ad ulteriore richiesta della Questura, il Tribunale di Roma, conprovvedimento del 27 giugno 2026, comunicato via pec il giorno seguente,disponeva una proroga di 60 giorni.

In particolare, affermava che:“l’esame dell’ulteriore richiesta di proroga impone l’attenta considerazionedelle ragioni individuate dal giudice della convalida, condivise dal giudicedella proroga, che nella sostanza evidenziano un elevato e attuale indicedi pericolosità sociale del trattenuto desumibile dai precedenti penali, -tracui in particolare una condanna definitiva per omicidio in concorso esequestro di persona, oltre a ulteriori reati in materia di stupefacenti,porto abusivo di armi e violazioni in danno della pubblica amministrazione-, dalla gravità dei fatti, dalle modalità violente delle condotte e dalla lororeiterazione nel tempo che evidenziano una stabile inclinazione acomportamenti antisociali, idonei a porre in concreto pericolo per l’ordinee la sicurezza pubblica, cui si aggiunge l’utilizzo di plurime identità.Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/20263.

Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato a quattro motivi.4.

Il Ministero dell’Interno ha depositato, in data 9.7.2026, una memoriadifensiva chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in ragionedella omessa notifica dello stesso alla controparte e della mancataiscrizione a ruolo.5.

Parte ricorrente, in data 21.7.2026, ha depositato una memoria.Ragioni della decisione1.

Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del Tribunale emesso il27 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplina normativanovellata, sia in relazione all’individuazione del giudice competente, nelmerito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modello procedimentale,introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del d.l. 100, entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.Trattandosi di disciplina normativa (art. 14

1.1. d.lgs n. 286 del 1998) chemerito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data delprovvedimento giurisdizionale impugnato.3.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:violazione e falsa applicazione della normativa in materia di immigrazione,in particolare degli artt. 19 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 edell'art. 28 comma 1 lett. b) dpr 394/1999” censura la decisioneimpugnata per avere il Tribunale di Roma preso in considerazioneesclusivamente la pericolosità del ricorrente senza prendere in esameNumero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026quanto allegato dalla difesa in merito alla situazione familiare, allecondizioni di salute e all’assenza di legami con il paese d’origine.4.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso esame di un fattodecisivo rappresentato dalla situazione familiare del ricorrente, nonché laviolazione dell’art 6 del d.lgs. 142 del 2015, dell’art. 8 della Direttiva2013/33 e dell’art. 5 Cedu in relazione all’assenza di concreta necessità eproporzionalità del trattenimento.5.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 142 del 2015e dell’art. 8 della Direttiva 2013/33, per aver omesso di valutare lapossibilità di applicare misure alternative al trattenimento.6.

Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 35-bis del d.lgs. 25 del 2008, 6 del d.lgs. 142 del 2015, 15 delladirettiva 2008/115 per avere il Tribunale omesso di considerare lasospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento didiniego della protezione internazionale quale elemento decisivo ai fini dellapermanenza dei presupposti del trattenimento amministrativo.7.

Occorre precisare che l’art. 12, comma 2, lett. f) e g) del d.l. 100 hamodificato la disciplina del ricorso in Cassazione avverso le decisioni inmateria di convalida, proroga, riesame del trattenimento e misurealternative, provvedendo, rispettivamente all’abrogazione delle modificheintrodotte dalla l. n. 187 del 2024 nell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286del 1998 e alla disciplina applicabile al (nuovo) ricorso in Cassazione.In particolare, la lettera f) del citato art. 12 ha abrogato l’art. 14, comma6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, nella versione modificata dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 145 del 2024, aggiunto dalla legge diconversione n. 187, disponeva che: «Contro i decreti di convalida e diproroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entrocinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b)e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale.

IlNumero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.

Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis,secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»).La lettera g), del medesimo art. 12 ha introdotto il nuovo art. 14.1 deld.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale «1.

Contro il decreto che decidesulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o dellemisure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia inudienza o dalla comunicazione.

2. Il ricorso è depositato, a pena diimprocedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione.

Si applica ilsecondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura civile.

3. La partecontro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoriadifensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso.

La memoriadifensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.

4. [OSCURATO:PERSONA] in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso.Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazioneagli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorniprima dell’adunanza.

5. Il pubblico ministero può depositare conclusioniscritte non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previstidall’articolo 372 del codice di procedura civile.

6. Le parti possonodepositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni primadell’adunanza.

7. L’adunanza può svolgersi anche mediante collegamentiaudiovisivi a distanza.

L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositataal termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solodispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindicigiorni.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».8.

Tanto premesso, il ricorso, in accoglimento dell’eccezione spiegata dallaparte resistente, deve essere dichiarato improcedibile.Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il ricorso, infatti, è stato depositato il 3.7.2026, ma non risulta prodotta laprova della notifica dell’atto né dell’iscrizione a ruolo.Il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto della produzionedell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibile verificare latempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art. dell’art. 14.1.comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.9.

In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.10.

L’assoluta novità della disciplina normativa che ha introdotto il citatoart. 14.1 giustifica, in questa prima fase di applicazione della novella, lacompensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.Il PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso il provvedimento del Tribunale di Roma n. 30498/2026 depositatoil 27/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, al termine dell’espiazione di penadetentiva, nel mese di febbraio 2026 veniva trattenuto presso il Centro diPermanenza per il Rimpatrio di [OSCURATO:PERSONA], munito di permesso disoggiorno per richiesta asilo, rilasciato dalla Questura di Terni il 28Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026febbraio 2026. Il 3 marzo 2026 veniva disposta l’udienza di proroga deltrattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, all’esito dellaquale lo stesso veniva convalidato per 60 giorni. A seguito di audizionepersonale, la competente [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domandadi protezione internazionale. Avverso tale decisione il ricorrente proponevatempestivo ricorso.2. Il Tribunale di Roma dichiarava automaticamente sospesa l’efficaciaesecutiva del diniego in seguito alla proposizione del ricorso. Iltrattenimento del ricorrente veniva prorogato dalla Corte d’Appello diPerugia, con ordinanza del 29 aprile 2026.In seguito ad ulteriore richiesta della Questura, il Tribunale di Roma, conprovvedimento del 27 giugno 2026, comunicato via pec il giorno seguente,disponeva una proroga di 60 giorni. In particolare, affermava che:“l’esame dell’ulteriore richiesta di proroga impone l’attenta considerazionedelle ragioni individuate dal giudice della convalida, condivise dal giudicedella proroga, che nella sostanza evidenziano un elevato e attuale indicedi pericolosità sociale del trattenuto desumibile dai precedenti penali, -tracui in particolare una condanna definitiva per omicidio in concorso esequestro di persona, oltre a ulteriori reati in materia di stupefacenti,porto abusivo di armi e violazioni in danno della pubblica amministrazione-, dalla gravità dei fatti, dalle modalità violente delle condotte e dalla lororeiterazione nel tempo che evidenziano una stabile inclinazione acomportamenti antisociali, idonei a porre in concreto pericolo per l’ordinee la sicurezza pubblica, cui si aggiunge l’utilizzo di plurime identità.Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/20263. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato a quattro motivi.4. Il Ministero dell’Interno ha depositato, in data 9.7.2026, una memoriadifensiva chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in ragionedella omessa notifica dello stesso alla controparte e della mancataiscrizione a ruolo.5. Parte ricorrente, in data 21.7.2026, ha depositato una memoria.Ragioni della decisione1. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del Tribunale emesso il27 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplina normativanovellata, sia in relazione all’individuazione del giudice competente, nelmerito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modello procedimentale,introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del d.l. 100, entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.Trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1. d.lgs n. 286 del 1998) chemerito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data delprovvedimento giurisdizionale impugnato.3. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:violazione e falsa applicazione della normativa in materia di immigrazione,in particolare degli artt. 19 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 edell'art. 28 comma 1 lett. b) dpr 394/1999” censura la decisioneimpugnata per avere il Tribunale di Roma preso in considerazioneesclusivamente la pericolosità del ricorrente senza prendere in esameNumero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026quanto allegato dalla difesa in merito alla situazione familiare, allecondizioni di salute e all’assenza di legami con il paese d’origine.4. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso esame di un fattodecisivo rappresentato dalla situazione familiare del ricorrente, nonché laviolazione dell’art 6 del d.lgs. 142 del 2015, dell’art. 8 della Direttiva2013/33 e dell’art. 5 Cedu in relazione all’assenza di concreta necessità eproporzionalità del trattenimento.5. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 142 del 2015e dell’art. 8 della Direttiva 2013/33, per aver omesso di valutare lapossibilità di applicare misure alternative al trattenimento.6. Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 35-bis del d.lgs. 25 del 2008, 6 del d.lgs. 142 del 2015, 15 delladirettiva 2008/115 per avere il Tribunale omesso di considerare lasospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento didiniego della protezione internazionale quale elemento decisivo ai fini dellapermanenza dei presupposti del trattenimento amministrativo.7. Occorre precisare che l’art. 12, comma 2, lett. f) e g) del d.l. 100 hamodificato la disciplina del ricorso in Cassazione avverso le decisioni inmateria di convalida, proroga, riesame del trattenimento e misurealternative, provvedendo, rispettivamente all’abrogazione delle modificheintrodotte dalla l. n. 187 del 2024 nell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286del 1998 e alla disciplina applicabile al (nuovo) ricorso in Cassazione.In particolare, la lettera f) del citato art. 12 ha abrogato l’art. 14, comma6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, nella versione modificata dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 145 del 2024, aggiunto dalla legge diconversione n. 187, disponeva che: «Contro i decreti di convalida e diproroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entrocinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b)e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. IlNumero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura. Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis,secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»).La lettera g), del medesimo art. 12 ha introdotto il nuovo art. 14.1 deld.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale «1. Contro il decreto che decidesulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o dellemisure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia inudienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso è depositato, a pena diimprocedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica ilsecondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura civile. 3. La partecontro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoriadifensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoriadifensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso.Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazioneagli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorniprima dell’adunanza. 5. Il pubblico ministero può depositare conclusioniscritte non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previstidall’articolo 372 del codice di procedura civile. 6. Le parti possonodepositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni primadell’adunanza. 7. L’adunanza può svolgersi anche mediante collegamentiaudiovisivi a distanza. L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositataal termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solodispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindicigiorni. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».8. Tanto premesso, il ricorso, in accoglimento dell’eccezione spiegata dallaparte resistente, deve essere dichiarato improcedibile.Numero registro generale 15835/2026Numero sezionale 3134/2026Numero di raccolta generale 24161/2026Data pubblicazione 28/07/2026Il ricorso, infatti, è stato depositato il 3.7.2026, ma non risulta prodotta laprova della notifica dell’atto né dell’iscrizione a ruolo.Il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto della produzionedell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibile verificare latempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art. dell’art. 14.1.comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.9. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.10. L’assoluta novità della disciplina normativa che ha introdotto il citatoart. 14.1 giustifica, in questa prima fase di applicazione della novella, lacompensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.Il PresidenteMaria Acierno
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