CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 24442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 8 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della semilibertà. • 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari - Sassari ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione. L'ordinanza non aveva correttamente valutato la pericolosità del detenuto, desumibile dalla pendenza, in grado di appello, di procedimento per gravi reati associativi, né la non idoneità risocializzatrice di una prospettiva di attività non remunerata. Inoltre, non erano state considerate le indicazioni date dalle relazioni dell'ufficio esecuzioni penali esterne e da quelle delle Questure di Catania e di Sassari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La censura motivazionale viene articolata in relazione al giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla idoneità rieducativa, in concreto, della misura della semilibertà. In particolare, la doglianza veniva indirizzata in relazione al giudizio sulla pericolosità del detenuto - laddove il ricorso evidenzia la pendenza di procedimento penale per gravi reati, la ancora attuale operatività del sodalizio mafioso di riferimento, il legame sentimentale con signora parente di soggetto intraneo a sodalizio mafioso, l'esistenza di fonti di reddito sospette per il suo nucleo familiare - e sull'adeguatezza del contesto della misura - funzionale allo svolgimento di attività di volontariato e senza l'adeguato sostegno di familiari. tratta-414—darrth3 1Jordinanza impugnata ha valutato i dati e le fonti informative indicate dal ricorrente, osservando che il procedimento pendente riguarda reati risalenti a epoca antecedente l'inizio della carcerazione in atto dal 2 maggio 2002; che non vi erano dati significativi della persistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata e che la distanza tra il territorio dove la misura deve svolgersi e il contesto dove il detenuto aveva tenuto le condotte criminose garantiva anche dal pericolo di una ripresa di detti contatti; che i sospetti sulle fonti di reddito dei familiari del Nicolosi erano sorretti unicamente da congetture e non su circostanze di fatto, nemmeno a rilevanza indiziaria; che nel corso della lunga detenzione il ricorrente aveva dato effettiva adesione al programma trattamentale e ai suoi obiettivi, sia quanto alla revisione critica del passato, che alla crescita personale e delle capacità di relazione; che l'esperienza dei permessi premio era stata positiva; che l'attività di volontariato non è incompatibile con la misura alternativa e, anzi, nel caso di specie, è a valenza rieducativa, trattandosi di attività di cuoco in una struttura assistenziale, in continuità con l'attività lavorativa appresa e svolta in istituto. A fronte di questa motivazione il ricorso ha proposto una lettura alternativa dei dati desumibili dalle acquisizioni istruttorie, senza una critica alla struttura della motivazione e nella prospettiva di sollecitare al collegio una rivalutazione del merito, ambito non consentito nel giudizio di legittimità. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il