CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2020, il Tribunale di Patti ha condannato, alla pena di C 200,00 di ammenda, [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 674 cod.pen. perché collocando una canna fumaria ad un'altezza inferiore al colmo del tetto e senza strumenti per il convogliamento dei fumi, arrecava molestia a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione relativamente all'affermazione della responsabilità penale e ha chiesto l'assoluzione. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, come risulta dallo stesso epilogo del ricorso con il quale chiede l'assoluzione dell'imputato. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). È sufficiente e qui rilevare che la sentenza del Tribunale reca una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente ed esente da violazioni di legge, laddove ritiene provati la materialità dei fatti come descritti nel capo di imputazione (vedi supra) ed ha ritenuto dimostrato la molestia arrecata dal vicino di casa in conseguenza della caratteristica della canna fumaria che era priva dei necessari accorgimenti volti ad evitare la dispersione dei fumi che investivano il vicino a nulla rilevando la circostanza della abusività della costruzione del predetto, essendo stata dimostrata, sulla scorta delle sue dichiarazioni, il superamento della normale tollerabilità. La sentenza si pone, infine, il linea con il costante orientamento di legittimità secondo cui in tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia) (Sez. 3, n. 38073 del 21/09/2007, Rv. 237844 - 01). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novemb