Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08403/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, con causazione di incidente stradale.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato, altresì, che il motivo proposto investe valutazioni di merito, in presenza di motivazione adeguata che valorizza, ai fini del diniego della causa di non punibilità, l'elevato tasso alcolemico e la causazione dell'incidente stradale, il quale ha comportato l'abbattimento di otto metri di recinzione ed arbusti e l'impatto finale contro un manufatto in pietra, senza la cui presenza la corsa pericolosa dell'auto condotta dall'imputato sarebbe continuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, con causazione di incidente stradale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato, altresì, che il motivo proposto investe valutazioni di merito, in presenza di motivazione adeguata che valorizza, ai fini del diniego della causa di non punibilità, l'elevato tasso alcolemico e la causazione dell'incidente stradale, il quale ha comportato l'abbattimento di otto metri di recinzione ed arbusti e l'impatto finale contro un manufatto in pietra, senza la cui presenza la corsa pericolosa dell'auto condotta dall'imputato sarebbe continuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris