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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35761/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 593, comma 3, cod. proc. pen., ha trasmesso a questa Corte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 18 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Viterbo lo aveva condannato alla pena di 600 euro di ammenda per i reati ex artt. 660 e 639 cod. pen.

Osservato che questa Corte deve valutare l'ammissibilità dell'impugnazione alla luce dei motivi per i quali il ricorso per cassazione è tassativamente consentito e che nel caso di specie l'imputato ha svolto solo argomentazioni di merito, senza prospettare conseguentemente alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), del codice di rito. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 593, comma 3, cod. proc. pen., ha trasmesso a questa Corte l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del 18 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Viterbo lo aveva condannato alla pena di 600 euro di ammenda per i reati ex artt. 660 e 639 cod. pen. Osservato che questa Corte deve valutare l'ammissibilità dell'impugnazione alla luce dei motivi per i quali il ricorso per cassazione è tassativamente consentito e che nel caso di specie l'imputato ha svolto solo argomentazioni di merito, senza prospettare conseguentemente alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), del codice di rito. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno
Sentenza Cassazione n. 35761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris