CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18532/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di falso, contraffazione e sostituzione di persona di cui ai capi a), b) e c) dell'imputazione; Considerato che, mediante l'unico motivo proposto, il ricorrente lamenta vizio di motivazione rispetto all'affermazione della responsabilità penale per i delitti di cui ai capi a) e c) della rubrica, in quanto la condanna si sarebbe fondata solo sull'accertamento ricognitivo effettuato dalla Polizia giudiziaria attraverso la comparazione dei rilievi fotografici e sul suo silenzio rispetto ai fatti contestati; Rilevato che il motivo proposto è reiterativo e generico poiché, a fronte dell'analoga censura spiegata in appello, la Corte territoriale ha congruamente argomentato (pag. 4); Considerato che, quanto al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., la Corte territoriale ha sottolineato, con una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in alcuna misura, con conseguente genericità delle relative censure (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che esso è stato ritenuto integrato perché il ricorrente è stato trovato in possesso di un documento per l'espatrio falso, sul quale era apposta la sua fotografia, con conseguente impossibilità di dubitare della sua partecipazione al reato, almeno a titolo di concorso; Rilevato, con riguardo al delitto di tentata sostituzione di persona, che le doglianze vertono su circostanze di fatto e sulla valutazione delle prove, che è stata congruamente operata dai giudici di merito avendo riguardo al riconoscimento della persona dell'imputato, la cui foto, del resto, come evidenziato, era apposta sul documento falso che egli aveva presentato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.