Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 17202/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20333-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 185, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7127/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2018 R.G.N. 1578/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dallaConsiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.20333/2019 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello della ANM – [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di inquadramento nel superiore parametro 230 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2010.

2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali raccolte, ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA], capo unità tecnica (parametro 205 del c.c.n.l.), avesse svolto mansioni di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, riconducibili al parametro 230 del contratto collettivo, non essendo “emersa né l'esistenza di una effettiva discrezionalità ed autonomia nella gestione degli interventi, né nella pianificazione, né nella gestione delle risorse finanziarie, infatti il [OSCURATO:PERSONA] operava con competenza tecnica specifica presso una unità di natura tecnica all'interno del deposito, agiva nel rispetto delle linee programmatiche, dei budget definiti, delle direttive ricevute, soggiacendo ai controlli del superiore, di parametro 250, con il quale collaborava e si rapportava” (sentenza p. 4, penultimo cpv.).

La sentenza ha posto in evidenza come, ai fini del superiore inquadramento invocato, “sarebbe stata necessaria, oltre alla autonomia e discrezionalità, anche una notevole competenza professionale”.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’ ANM – [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il ricorrente censura la decisione d'appello poiché avrebbe travisato la deposizione di alcuni testimoni ed omesso di prendere in considerazione altre deposizioni; inoltre, perché avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai numerosi documenti esibiti dal lavoratore; infine, per avere omesso di pronunciarsi sulla possibilità di inquadramento nel parametro 230, non per il profilo di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, bensì per il profilo professional.

6. Il motivo è inammissibile perché, nonostante la formale deduzione di violazione di norme di legge e di contratto collettivo, censura la selezione e la valutazione delle prove, attraverso ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali, integralmente trascritte e che si assumono travisate o male valutate dai giudici di appello; una simile critica è, tuttavia, inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v.

Cass.

S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), calibrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, nella specie non rispettati.

7. Neppure è fondata la censura relativa alla mancata valutazione del profilo professional, sempre ricompreso nel parametro 230, dovendosi ritenere che la domanda sul punto sia stata implicitamente respinta per l’assenza del requisito dell’”elevato grado di competenza tecnica” (Area professionale 1) e della “elevata competenza professionale” (Professional 230) La sentenza impugnata ha riconosciuto al dipendente competenze di carattere “tecnico legate al collaudo e alla funzionalità dei mezzi”, escludendo espressamente che la competenza professionale fosse di livello elevato e notevole.

8. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

10. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20333-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 185, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.N.M. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7127/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2018 R.G.N. 1578/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dallaConsiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.20333/2019 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello della ANM – [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], di inquadramento nel superiore parametro 230 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2010. 2. La Corte territoriale, sulla base delle prove testimoniali raccolte, ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA], capo unità tecnica (parametro 205 del c.c.n.l.), avesse svolto mansioni di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, riconducibili al parametro 230 del contratto collettivo, non essendo “emersa né l'esistenza di una effettiva discrezionalità ed autonomia nella gestione degli interventi, né nella pianificazione, né nella gestione delle risorse finanziarie, infatti il [OSCURATO:PERSONA] operava con competenza tecnica specifica presso una unità di natura tecnica all'interno del deposito, agiva nel rispetto delle linee programmatiche, dei budget definiti, delle direttive ricevute, soggiacendo ai controlli del superiore, di parametro 250, con il quale collaborava e si rapportava” (sentenza p. 4, penultimo cpv.). La sentenza ha posto in evidenza come, ai fini del superiore inquadramento invocato, “sarebbe stata necessaria, oltre alla autonomia e discrezionalità, anche una notevole competenza professionale”. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’ ANM – [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che: 5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorrente censura la decisione d'appello poiché avrebbe travisato la deposizione di alcuni testimoni ed omesso di prendere in considerazione altre deposizioni; inoltre, perché avrebbe omesso qualsiasi riferimento ai numerosi documenti esibiti dal lavoratore; infine, per avere omesso di pronunciarsi sulla possibilità di inquadramento nel parametro 230, non per il profilo di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, bensì per il profilo professional. 6. Il motivo è inammissibile perché, nonostante la formale deduzione di violazione di norme di legge e di contratto collettivo, censura la selezione e la valutazione delle prove, attraverso ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali, integralmente trascritte e che si assumono travisate o male valutate dai giudici di appello; una simile critica è, tuttavia, inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), calibrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, nella specie non rispettati. 7. Neppure è fondata la censura relativa alla mancata valutazione del profilo professional, sempre ricompreso nel parametro 230, dovendosi ritenere che la domanda sul punto sia stata implicitamente respinta per l’assenza del requisito dell’”elevato grado di competenza tecnica” (Area professionale 1) e della “elevata competenza professionale” (Professional 230) La sentenza impugnata ha riconosciuto al dipendente competenze di carattere “tecnico legate al collaudo e alla funzionalità dei mezzi”, escludendo espressamente che la competenza professionale fosse di livello elevato e notevole. 8. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 10. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 17202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris