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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02585/2026

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NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18681-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 2016 del 20 19 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 23 gennaio 20 20 (R.G.N. 1173/2018).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 12 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.18681/2020 Cron.

Rep.

C.C. 12/11/2025 giurisdizione Indebito pensionistico e presupposti dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravameproposto d a l signor [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha così accertato il diritto dell’INPS di ripetere dall’appellante la pensione di anzianitàindebitamente erogata a partire dal primo luglio 2011 fino al 20 luglio 2016, per il complessivo importo di Euro 112.772,00.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che l’appellante , beneficiario di un assegno d’invalidità fino al 30 giugno 2011, ha chiesto la pensione di anzianità con istanza del 2 maggio 2011 e con decorrenza dal primo giugno 2011, riprendendo a lavorare il 3 giugno 2011.

L’Istituto ha poi corrisposto la pensione a decorrere dal primo luglio 2011.

L’erogazione della pensione di anzianità presuppone «la cessazione dell’attività di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda di pensione, condizione che deve permanere anche nel momento in cui la pensione viene erogata».

Pertanto, nel caso di specie, difetta il «requisito essenziale della cessazione di ogni rapporto di lavoro al momento del conseguimento dell’assegno pensionistico» (pagina 5 della sentenza d’appello).

Nessun errore si può imputare all’Istituto, che ha corrisposto l’assegno di pensione alla scadenza dell’assegno d’invalidità, in ossequio alle previsioni di legge.

L’appellante, dal canto suo, non ha assolto all’onere di comunicare le modifiche «delle sue condizioni lavorative anche nelle more di decorrenza della pensione» (pagina 6 della pronuncia impugnata).

Né l’INPS si può sobbarcare alla verifica di «ciascuna posizione di pensione attiva (stante i milioni di posizioni gestite)» (pagine 6 e 7 della sentenza d’appello). -3 - 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello e formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto»e lamenta che la Corte territoriale non abbia conferito alcun rilievo al comportamento dell’Istituto, idoneo a ingenerare un affidamento legittimo nel pensionato.

Invero, ove l’ente previdenziale avesse ottemperato alle indicazioni della Circolare n. 134 del 2004 e avesse respinto la domanda presentata in costanza di fruizione dell’assegno d’invalidità, l’interessato avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e non avrebbe intrapreso nel frattempo l’attività lavorativa. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole di «vizi di motivazione e violazione di diritto» e addebita alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato il contegno dell’Istituto.

Pur disponendo in tempo reale, mediante i modelli informatici UNILAV, di tutte le informazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa, l’ente previdenziale, il 3 dicembre 2011, ha trasformato la pensione di anzianità da provvisoria in definitiva, senza ravvisare anomalie di sorta. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione di diritto e vizio di motivazione, in relazione all’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e censura la sentenza d’appello per aver negato l’irripetibilità -4 - dell’indebito, a dispetto della sussistenza di tutte le condizioni di legge: un provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, debitamente comunicato; l’imputabilità dell’errore all’Istituto, che non ha respinto la domanda di pensione di anzianità, rivendicata a decorrere dal primo giugno 2011 e dunque prima della ripresa dell’attività lavorativa, e comunque fruisce di ampie «possibilità di riscontro in tempo reale delle dichiarazioni dei datori di lavoro» (modelli UNILAV); l’insussistenza del dolo e la buona fede dell’accipiens. 4.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10337), l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente che eroga la prestazione; d) l’insussistenza del dolo dell’interessato, dolo cui la legge equipara, quoad effectum, l’omessa o incompletasegnalazione di fatti incid enti sul diritto o sulla misura della pensione, che non s ia no già conosciuti dall’ente competente(art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che reca l’interpretazione autentica dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88). 5.– Le censur e, nel loro nucleo essenziale, investono l’interpretazione del requisito dell’errore imputabile all’Istitutoe il tema dei presupposti e dei limiti della tutela dell’affidamento dell’accipiens. 5.1.–A tale riguardo, il ricorrente, anche nella memoria illustrativa, evidenzia che l’ente erogatore avrebbe potuto e dovuto provvedere agl’indispensabili controlli, da ultimo nel dicembre 2011, allorché l’attribuzione della pensione è divenuta definitiva.

Tali verifiche avrebbero condotto agevolmente a riscontrare l’insussistenza del requisito della cessazione dell’attività lavorativa, sulla scorta dei modelli UNILAV trasmessi all’Istituto dal datore di lavoro. -5 - L’erogazione del trattamento pensionistico dal luglio 2011 al luglio 2016 avrebbe dunque consolidato l’affidamento di chi ha percepitotali sommeper un arco temporale considerevole. 5.2.–Il controricorrente, nel recepire le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, replica che «l’errore dell’Istituto nella determinazione della liquidazione della richiesta pensione ha tratto pacificamente origine dalla mancata comunicazione dell’attualità dell’occupazione da parte dell’odierno ricorrente» (pagina 3 del controricorso).

Pertanto, difetterebbe uno dei requisiti imprescindibili dell’irripetibilità(l’errore imputabile all’ente erogatore) e non s arebbero dunque decisivi i rilievi sulla carenza di dolo dell’ accipiens , che potrebbero rivestire importanza soltanto al cospetto di un errore imputabile.

La pronuncia d’appello soggiunge che la decorrenza della pensione di anzianità allo scadere dell’assegno d’invalidità deriva dalla piana applicazione della normativa vigente (pagina 6), normativa che ciascun consociato sarebbetenuto a conoscere.

In questa prospettiva, non si potrebbe muovere alcun addebito all’Istituto, in considerazione dell’inesigibilità di capillari controlli sulla vasta platea degli assicurati. 6.–Gli argomenti illustrati dalla sentenza impugnata e dalle parti toccano gli snodi salienti della disciplina dell’indebito e del bilanciamento attuato dal legislatore tra la tutela dell’affidamento del pensionato e la salvaguardia della destinazione delle pubbliche risorse alle esigenze presidiate dall’art. 38 Cost.

La rilevanza nomofilattica delle questioni prospettate impone di vagliarle nella pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti. 7.– Il giudizio , incentrato sulla trasformazione dell’originario assegno d’invalidità, attienea dati sensibili, che impongonodi omettere -6 - le generalità e gli altri dati identificatividel ricorrente, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi forma ( art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18681-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 2016 del 20 19 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 23 gennaio 20 20 (R.G.N. 1173/2018). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 12 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.18681/2020 Cron. Rep. C.C. 12/11/2025 giurisdizione Indebito pensionistico e presupposti dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravameproposto d a l signor [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha così accertato il diritto dell’INPS di ripetere dall’appellante la pensione di anzianitàindebitamente erogata a partire dal primo luglio 2011 fino al 20 luglio 2016, per il complessivo importo di Euro 112.772,00. La Corte territoriale ha accertato in fatto che l’appellante , beneficiario di un assegno d’invalidità fino al 30 giugno 2011, ha chiesto la pensione di anzianità con istanza del 2 maggio 2011 e con decorrenza dal primo giugno 2011, riprendendo a lavorare il 3 giugno 2011. L’Istituto ha poi corrisposto la pensione a decorrere dal primo luglio 2011. L’erogazione della pensione di anzianità presuppone «la cessazione dell’attività di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda di pensione, condizione che deve permanere anche nel momento in cui la pensione viene erogata». Pertanto, nel caso di specie, difetta il «requisito essenziale della cessazione di ogni rapporto di lavoro al momento del conseguimento dell’assegno pensionistico» (pagina 5 della sentenza d’appello). Nessun errore si può imputare all’Istituto, che ha corrisposto l’assegno di pensione alla scadenza dell’assegno d’invalidità, in ossequio alle previsioni di legge. L’appellante, dal canto suo, non ha assolto all’onere di comunicare le modifiche «delle sue condizioni lavorative anche nelle more di decorrenza della pensione» (pagina 6 della pronuncia impugnata). Né l’INPS si può sobbarcare alla verifica di «ciascuna posizione di pensione attiva (stante i milioni di posizioni gestite)» (pagine 6 e 7 della sentenza d’appello). -3 - 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza d’appello e formula tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto»e lamenta che la Corte territoriale non abbia conferito alcun rilievo al comportamento dell’Istituto, idoneo a ingenerare un affidamento legittimo nel pensionato. Invero, ove l’ente previdenziale avesse ottemperato alle indicazioni della Circolare n. 134 del 2004 e avesse respinto la domanda presentata in costanza di fruizione dell’assegno d’invalidità, l’interessato avrebbe dovuto presentare una nuova domanda e non avrebbe intrapreso nel frattempo l’attività lavorativa. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole di «vizi di motivazione e violazione di diritto» e addebita alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato il contegno dell’Istituto. Pur disponendo in tempo reale, mediante i modelli informatici UNILAV, di tutte le informazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa, l’ente previdenziale, il 3 dicembre 2011, ha trasformato la pensione di anzianità da provvisoria in definitiva, senza ravvisare anomalie di sorta. 3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione di diritto e vizio di motivazione, in relazione all’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e censura la sentenza d’appello per aver negato l’irripetibilità -4 - dell’indebito, a dispetto della sussistenza di tutte le condizioni di legge: un provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, debitamente comunicato; l’imputabilità dell’errore all’Istituto, che non ha respinto la domanda di pensione di anzianità, rivendicata a decorrere dal primo giugno 2011 e dunque prima della ripresa dell’attività lavorativa, e comunque fruisce di ampie «possibilità di riscontro in tempo reale delle dichiarazioni dei datori di lavoro» (modelli UNILAV); l’insussistenza del dolo e la buona fede dell’accipiens. 4.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10337), l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente che eroga la prestazione; d) l’insussistenza del dolo dell’interessato, dolo cui la legge equipara, quoad effectum, l’omessa o incompletasegnalazione di fatti incid enti sul diritto o sulla misura della pensione, che non s ia no già conosciuti dall’ente competente(art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che reca l’interpretazione autentica dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88). 5.– Le censur e, nel loro nucleo essenziale, investono l’interpretazione del requisito dell’errore imputabile all’Istitutoe il tema dei presupposti e dei limiti della tutela dell’affidamento dell’accipiens. 5.1.–A tale riguardo, il ricorrente, anche nella memoria illustrativa, evidenzia che l’ente erogatore avrebbe potuto e dovuto provvedere agl’indispensabili controlli, da ultimo nel dicembre 2011, allorché l’attribuzione della pensione è divenuta definitiva. Tali verifiche avrebbero condotto agevolmente a riscontrare l’insussistenza del requisito della cessazione dell’attività lavorativa, sulla scorta dei modelli UNILAV trasmessi all’Istituto dal datore di lavoro. -5 - L’erogazione del trattamento pensionistico dal luglio 2011 al luglio 2016 avrebbe dunque consolidato l’affidamento di chi ha percepitotali sommeper un arco temporale considerevole. 5.2.–Il controricorrente, nel recepire le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, replica che «l’errore dell’Istituto nella determinazione della liquidazione della richiesta pensione ha tratto pacificamente origine dalla mancata comunicazione dell’attualità dell’occupazione da parte dell’odierno ricorrente» (pagina 3 del controricorso). Pertanto, difetterebbe uno dei requisiti imprescindibili dell’irripetibilità(l’errore imputabile all’ente erogatore) e non s arebbero dunque decisivi i rilievi sulla carenza di dolo dell’ accipiens , che potrebbero rivestire importanza soltanto al cospetto di un errore imputabile. La pronuncia d’appello soggiunge che la decorrenza della pensione di anzianità allo scadere dell’assegno d’invalidità deriva dalla piana applicazione della normativa vigente (pagina 6), normativa che ciascun consociato sarebbetenuto a conoscere. In questa prospettiva, non si potrebbe muovere alcun addebito all’Istituto, in considerazione dell’inesigibilità di capillari controlli sulla vasta platea degli assicurati. 6.–Gli argomenti illustrati dalla sentenza impugnata e dalle parti toccano gli snodi salienti della disciplina dell’indebito e del bilanciamento attuato dal legislatore tra la tutela dell’affidamento del pensionato e la salvaguardia della destinazione delle pubbliche risorse alle esigenze presidiate dall’art. 38 Cost. La rilevanza nomofilattica delle questioni prospettate impone di vagliarle nella pubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale e della discussione delle parti. 7.– Il giudizio , incentrato sulla trasformazione dell’originario assegno d’invalidità, attienea dati sensibili, che impongonodi omettere -6 - le generalità e gli altri dati identificatividel ricorrente, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi forma ( art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52,
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