CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che N'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il reato di cui all'art. 588 comma 2 cod. pen., con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto pDsti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il primo motivo di ricorso, agganciato al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che il nuovo difensore ha richiesto alla Corte d'appello "un termine per preparare idonea difesa ed essere reintegrato nella possibilità di trattazione orale dell'appello"; termine per la richiesta di trattazione orale - previsto a pena d'inammissibilità dall'art. 94 comma 2 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha richiamato le disposizioni già vigenti, introdotte nel regime "pandemico" - era ormai scaduto ed avrebbe potuto essere utilizzato dalla difesa antecedente, revocata dall'imputato con la nomina dell'attuale patrocinatore; che, pertanto, reputa il collegio di dare continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "il difensore non ha diritto al rinvio dell'udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere . agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo" (sez.5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804; sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge - canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e di un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - è puramente reiterativo in fatto delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata, che ha illustrato compiutamente - pag.3 - che il prevenuto ha partecipato alla rissa (intesa come una mischia tra diverse fazioni di contendenti) in quanto fattivamente intervenuto in un secondo momento, come appreso dalla deposizione testimoniale del sovr. Palmieri della polizia penitenziaria; tale ricostruzione si armonizza, del resto, con quella già esposta dal primo giudice, che aveva rimarcato che sulla scorta del contributo narrativo offerto dagli agenti Orlando, [OSCURATO:PERSONA] e Palmieri "degenerata la discussione in una vera e propria zuffa tra i tre (Cherif, Lazri e Islamaj n.d.r.), intervenivano a dar man forte allo Cherif il connazionale [OSCURATO:PERSONA] ed il cittadino nigerano N'[OSCURATO:PERSONA]"; osservato che il terzo motivo di ricorso, che si duole dell'assunta illegalità della pena inflitta ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. - per erronea applicazione dell'istituto del concorso omogeneo di aggravanti - è inammissibile - perché non dedotto con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - e manifestamente infondato, dal momento che, nel caso di specie, non si versa in una effettiva ipotesi di 'pena illegale', dovendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (nel nostro caso, art. 588 comma 2 cod. pen.: da tre mesi a cinque anni, secondo la cornice edittale vigente all'epoca di commissione del fatto) così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali; tale principio di diritto è stato ribadito da Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886, secondo cui la pena è "illegale" soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato; registrato che, in data 21 novembre 2023, il difensore dell'imputato ha inoltrato PEC a questa Corte, conia quale ha richiamato l'allegazione di una memoria difensiva, in verità non pervenuta; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6/12/2