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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 03247/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13136/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7268/20/16 depositata il 23/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7268/20/16 del 23/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29902 del 12/11/2025, questa Corte rinviava la causa all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di consentire la conciliazione della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che la difesa erariale ha depositato accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale si evince l’intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13136/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7268/20/16 depositata il 23/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7268/20/16 del 23/11/2016 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.TTC resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29902 del 12/11/2025, questa Corte rinviava la causa all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di consentire la conciliazione della lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che la difesa erariale ha depositato accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale si evince l’intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris