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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1962

Cassazione n. 03142/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/1962 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 2 della impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la congrua motivazione posta a base della sentenza impugnata (cfr. con riferimento alla contestata grossolanità del falso: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722 - 01; sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, ex multis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente contenimento della pena nel minimo edittale, risulta manifestamente infondato, poiché, da un lato, deve sottolinearsi come l'odierno ricorrente, in termini alquanto generici, abbia invocato un inesistente diritto al minimo della pena, e dall'altro lato, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), deve evidenziarsi come i giudici di appello, in conformità con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), abbiano congruamente individuato quali ragioni ostative all'applicazione delle suddette attenuanti, l'assenza di elementi di segno positivo e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/01/1962 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 2 della impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la congrua motivazione posta a base della sentenza impugnata (cfr. con riferimento alla contestata grossolanità del falso: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01; Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722 - 01; sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, ex multis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente contenimento della pena nel minimo edittale, risulta manifestamente infondato, poiché, da un lato, deve sottolinearsi come l'odierno ricorrente, in termini alquanto generici, abbia invocato un inesistente diritto al minimo della pena, e dall'altro lato, non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), deve evidenziarsi come i giudici di appello, in conformità con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), abbiano congruamente individuato quali ragioni ostative all'applicazione delle suddette attenuanti, l'assenza di elementi di segno positivo e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g
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