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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07889/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27202/25 ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso detta pena per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dalle modalità dei fatti nel contesto di una attività di spaccio gestita in concorso con altri spacciatori proprio presso il suo domicilio, di conseguenza sì tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27202/25 ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso detta pena per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dalle modalità dei fatti nel contesto di una attività di spaccio gestita in concorso con altri spacciatori proprio presso il suo domicilio, di conseguenza sì tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris