Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08535/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope581 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il01/07/2025 R.G.N. 12311/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026- Con decreto del 1° luglio 2025, il Tribunale di Roma – SNeuzmieoron dei r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nessi al passivo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cuiera stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo didifferenze retributive maturate nell’ambito del rapportoinstaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dal21.7.2003, data della prima assunzione a tempo determinato,di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’[OSCURATO:PERSONA] economica “A2” di inquadramento formale e rientrantinell’Area B, in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Entipubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore.- La decisione del Tribunale discende dall’avere questo ritenuto didover escludere la sussistenza del diritto al superioreinquadramento rivendicato, non avendo l’istante fornito idoneaprova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilitàrispetto a quelle effettivamente svolte proprie della qualificaposseduta e non potendo il CCNI 2006-2009 di Croce RossaItaliana, del quale il Tribunale ha ritenuto in parte qua la nullità,operare alcuna trasposizione automatica della figura di autista-soccorritore dall’area A all’area B.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Nessi, affidandol’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, concontroricorso, l’ESACRI in L.C.A.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Entipubblici non economici relativo al quadriennio normativo2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativoNumero registro generale 15695/20251998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di [OSCURATO:PERSONA] italianaN umero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/20261998/2001 del 14.11.2001, 6 CCNL per il quadriennio normativoData pubblicazione 06/04/20262006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009 nonchédelle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.6/45819 del 22.10.1999 e n. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale dinon aver tenuto conto di tutta la disciplina contrattualeapplicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasicoe di aver erroneamente interpretato quelle prese inconsiderazione, così finendo per escludere la riconducibilità dellemansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramentorivendicato.- Il motivo é inammissibile, atteso che, laddove si incentrasull’imputare al Tribunale di aver erroneamente impostato ilgiudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattualecome susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e diaverla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione disussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, nonaggredisce in modo specifico la ratio decidendi, che trova basenell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa il mancatoassolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova inordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autistasoccorritore”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare lavalutazione espressa dal Tribunale sulle risultanze istruttorie,interviene su materia insindacabile in questa sede per essere lavalutazione medesima rimessa al giudice del merito.- Si deve, poi, aggiungere che, come evidenziato nello storico dilite, la sentenza impugnata, oltre a ritenere non provate lemansioni asseritamente svolte dal ricorrente, fonda lapronuncia di rigetto su un’ulteriore ratio decidendi, datadall’asserita nullità della contrattazione integrativa ( si legge,Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026infatti, a pag. 11 del decreto impugnato: «ConclusivaNmumeerno tdei r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026ritiene il Collegio in punto di diritto-stante la mancataconsiderazione da parte della Suprema Corte delle ineludibilequestione inerente la rilevata nullità dell’art. 12 CCNI di CRI2006-2009 per contrasto con le disposizioni del CCNL e lasussistenza di detta nullità anche nel caso concreto, di dovererigettare la domanda dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] voltaal riconoscimento del credito per differenze retributive pretesoin ragione dello svolgimento di mansioni asseritamentericonducibili al superiore inquadramento professionale»), ratiodecidendi in ordine alla quale nulla è dedotto nel ricorso che, insostanza, si limita a riproporre argomenti sviluppati incontenzioni analoghi senza tener conto alcuno della specificitàdella fattispecie.- E’ ius receptum l’orientamento alla stregua del quale nel giudiziodi cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere icaratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso,rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024,Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007,Cass.

S.U. n. 14385/2007)- Parimenti consolidato è il principio secondo cui qualora ladecisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono esserespecificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna didette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza dellacensura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame deiNumero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessuNnu mcearos doi r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr.fra le più recenti Cass. n. 15399/2018).- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 4000.00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope581 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il01/07/2025 R.G.N. 12311/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026- Con decreto del 1° luglio 2025, il Tribunale di Roma – SNeuzmieoron dei r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nessi al passivo della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cuiera stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo didifferenze retributive maturate nell’ambito del rapportoinstaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dal21.7.2003, data della prima assunzione a tempo determinato,di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’[OSCURATO:PERSONA] economica “A2” di inquadramento formale e rientrantinell’Area B, in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Entipubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore.- La decisione del Tribunale discende dall’avere questo ritenuto didover escludere la sussistenza del diritto al superioreinquadramento rivendicato, non avendo l’istante fornito idoneaprova dello svolgimento di mansioni connotate da un maggiorgrado di professionalità e da più elevati profili di responsabilitàrispetto a quelle effettivamente svolte proprie della qualificaposseduta e non potendo il CCNI 2006-2009 di Croce RossaItaliana, del quale il Tribunale ha ritenuto in parte qua la nullità,operare alcuna trasposizione automatica della figura di autista-soccorritore dall’area A all’area B.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Nessi, affidandol’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, concontroricorso, l’ESACRI in L.C.A.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione efalsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Entipubblici non economici relativo al quadriennio normativo2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativoNumero registro generale 15695/20251998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di [OSCURATO:PERSONA] italianaN umero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/20261998/2001 del 14.11.2001, 6 CCNL per il quadriennio normativoData pubblicazione 06/04/20262006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009 nonchédelle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.6/45819 del 22.10.1999 e n. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale dinon aver tenuto conto di tutta la disciplina contrattualeapplicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasicoe di aver erroneamente interpretato quelle prese inconsiderazione, così finendo per escludere la riconducibilità dellemansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramentorivendicato.- Il motivo é inammissibile, atteso che, laddove si incentrasull’imputare al Tribunale di aver erroneamente impostato ilgiudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattualecome susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e diaverla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione disussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, nonaggredisce in modo specifico la ratio decidendi, che trova basenell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa il mancatoassolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova inordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autistasoccorritore”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare lavalutazione espressa dal Tribunale sulle risultanze istruttorie,interviene su materia insindacabile in questa sede per essere lavalutazione medesima rimessa al giudice del merito.- Si deve, poi, aggiungere che, come evidenziato nello storico dilite, la sentenza impugnata, oltre a ritenere non provate lemansioni asseritamente svolte dal ricorrente, fonda lapronuncia di rigetto su un’ulteriore ratio decidendi, datadall’asserita nullità della contrattazione integrativa ( si legge,Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026infatti, a pag. 11 del decreto impugnato: «ConclusivaNmumeerno tdei r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026ritiene il Collegio in punto di diritto-stante la mancataconsiderazione da parte della Suprema Corte delle ineludibilequestione inerente la rilevata nullità dell’art. 12 CCNI di CRI2006-2009 per contrasto con le disposizioni del CCNL e lasussistenza di detta nullità anche nel caso concreto, di dovererigettare la domanda dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] voltaal riconoscimento del credito per differenze retributive pretesoin ragione dello svolgimento di mansioni asseritamentericonducibili al superiore inquadramento professionale»), ratiodecidendi in ordine alla quale nulla è dedotto nel ricorso che, insostanza, si limita a riproporre argomenti sviluppati incontenzioni analoghi senza tener conto alcuno della specificitàdella fattispecie.- E’ ius receptum l’orientamento alla stregua del quale nel giudiziodi cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere icaratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso,rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024,Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007,Cass. S.U. n. 14385/2007)- Parimenti consolidato è il principio secondo cui qualora ladecisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascunaidonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono esserespecificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna didette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza dellacensura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame deiNumero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessuNnu mcearos doi r accolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata,risultando comunque consolidata l'autonoma motivazioneoggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr.fra le più recenti Cass. n. 15399/2018).- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 4000.00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 15695/2025Numero sezionale 581/2026Numero di raccolta generale 8535/2026Data pubblicazione 06/04/2026
Decreto Cassazione n. 08535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris