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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 30848/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PMG9P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/593kftt-re conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25/11/2021 dal Tribunale di Perugia, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen.

La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del reato di ricettazione, lamentando che il fatto avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie d'incauto acquisto.

Il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente non aveva consapevolezza dell'origine furtiva del cellulare.

2. Il ricorso è inammissibile.

Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Sebbene i motivi di ricorso riguardino aspetti per i quali è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate.

La prospettazione difensiva sulla diversa qualificazione del fatto è contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze in atti, in particolare alle dichiarazioni confessorie dell'imputato.

Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della

I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, 9• ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PMG9P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/593kftt-re conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25/11/2021 dal Tribunale di Perugia, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del reato di ricettazione, lamentando che il fatto avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie d'incauto acquisto. Il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente non aveva consapevolezza dell'origine furtiva del cellulare. 2. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene i motivi di ricorso riguardino aspetti per i quali è consentita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, le ragioni dedotte risultano manifestamente infondate. La prospettazione difensiva sulla diversa qualificazione del fatto è contraddetta dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata da puntuali riferimenti alle risultanze in atti, in particolare alle dichiarazioni confessorie dell'imputato. Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, 9• ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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