CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FABRIZIOVANORIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata perché il fatto non costituisce reato, con revoca delle statuizionicivili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 18 giugno 2025, il Tribunale diVenezia ha integralmente confermato la sentenza del 16 settembre 2020 delgiudice di pace di Venezia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al delitto didiffamazione.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una mail all’amministratore delproprio condominio, contenente espressioni diffamatorie nei confronti diTamborini Alessandro, ritenuto asserito responsabile di azioni didanneggiamento nei confronti dell’immobile del ricorrente.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguentimotivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta nullità della sentenza permotivazione mancante o comunque apparente.In particolare, sotto il profilo temporale, il Tribunale non aveva spiegatola ragione per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito le condotte descritte nella mailalla persona offesa.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta erronea applicazione dellalegge penale.Nel caso di specie, difetterebbe il delitto di diffamazione, tenuto contoche la frase incriminata non aveva in sé alcuna idoneità lesiva o diffamatoria.3. Con requisitoria scritta del 23 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, con revoca dellestatuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato e deve essere quindi accolto.2. Il Tribunale ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], autore della maildel seguente tenore: "a seguito (nell’ordine temporale) delle reiterate lagnanzedel Tamborini anche tramite whatsapp sul mio cellullare, che hanno superato ognilimite di tollerabilità, si sono verificati fatti molto incresciosi”, cui seguiva ladescrizione di stacco del contatore che eroga energia elettrica, chiusura dell’acquapotabile, rottura del cilindro della serratura senza infrazione dell’appartamento macon effetto interdittivo per i turisti ospitati.Ha spiegato, al riguardo, che la mail era idonea a ledere il decoro el’onorabilità della p.o., indicata come autrice di atti di danneggiamento di beni dialtro condomino.3. Deve rilevarsi che "in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altruireputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo aconsiderare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e,quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso diesclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato" (Sez. 5,n. 2473 del 10/10/2019 - dep. 2020, Fabi, Rv.3 278145; Sez. 5, n. 486 del19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 256706).Questa Corte ha, altresì, già rilevato che: - "il bene giuridico tutelatodall'art. 595 cod. pen. è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (lareputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dalsingolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive eopera) di ciascuna persona, e l'evento è costituito dalla comunicazione e dallacorrelata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno(parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, aincidere sulla reputazione di uno specifico cittadino.... Si tratta di evento, nonfisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, daparte di terzi, dell'espressione offensiva" (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019,Belpietro, Rv. 276961; Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio, Rv. 257704).Inoltre, "ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessarioche le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa,ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima" (Sez. 5, n.17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116), ossia si sostanzino inun'affermazione che "contiene una carica dispregiativa" tale da essere avvertitanel "comune sentire" come espressione lesiva della reputazione (Sez. 5, n. 4448del 16/10/2019, dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153), che può cogliersi anchequando il contesto determini il mutamento del significato apparente di una o piùfrasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse uncontenuto allusivo percepibile dal soggetto medio.Questa Corte insegna, infatti, che l'intento diffamatorio può essereraggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questaforma deve essere penalmente represso (Sez. 5, n. 4384 del 07/02/1991,Giannini, Rv. 187192): ciò, a condizione, però, che il contenuto allusivo einsinuante di uno scritto o di una frase pronunciata sia immediatamente einequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione,ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022,dep. 2023, Vullo, Rv. 284044).Donde, deve ribadirsi che, poiché ciò che conta è la capacità delleespressioni utilizzate nello scritto o nel discorso di ledere o mettere in pericolol'altrui reputazione, il reato di diffamazione è integrato quando il contesto dellapubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi,altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dallettore medio (Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242019).3.1. Inoltre, anche informazioni generiche, ma allusive a comportamenti dinatura illecita e comunicate al pubblico, sono state ritenute idonee ad integrarel'offesa alla reputazione, quando sia attribuita alla persona offesa la commissionedi fatti illeciti non meglio specificati, anche privi di qualsiasi riferimentodeterminato, ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzioneche il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata dailliceità (Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742; Sez. 5, n. 4298del 19/11/2015, dep. 2016, Bisignano, Rv. 266026).4. Alla stregua delle riportate indicazioni ermeneutiche, occorre rilevare chedal contesto comunicativo della mail oggetto di scrutinio emerge esclusivamentel’accostamento tra due circostanze: le lamentale della p.o. ed i danni subiti dalricorrente al proprio immobile, senza che in termini chiari, ovvero allusivi,l’imputato abbia inteso attribuire al Tamburini la responsabilità dei danni subiti alproprio immobile.ll contesto espressivo nel quale sono stati inseriti i sintagmi utilizzati perdelineare le condotte imputabili alla persona offesa, in relazione ai danneggiamentisubiti dall’immobile del ricorrente, non si presta a suggerire l’idea che il Tamborini,avesse realizzato molestie ed arrecato danni all’appartamento del [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto che l’imputato si è semplicemente limitato a descrivere all’amministratore idanni subiti al proprio immobile, ricordando in un contesto condominialecaratterizzato da conflittualità, le lamentale della persona offesa. Dunque, lepredette espressioni sono neutre, non costituendo segmenti di un discorsocomplessivamente denigratorio, perché inidonei ad insinuare la realizzazione direati da parte del Tamborini, comunicate all’amministratore ed a soggettigravitanti nel contesto del condominiale.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente