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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 agosto 2023

Cassazione n. 12320/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5724/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.7085/2023depositata il 29/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5724/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.7085/2023depositata il 29/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso
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