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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 07449/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21460-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell'Impiego dell'Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA] - Servizio XXVI - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - Oggetto R.G.N.21460/2022 Cron.

Rep.

Ud.24/01/2024 CC avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 63/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.con sentenza n. 166/2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale il giudice civile del Tribunale di Siracusa aveva respinto la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di primo accesso ed i relativi atti allegati, redatti dagli Ispettori del Lavoro di Siracusa, nelle parti relative alle dichiarazioni rese agli Ispettori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il querelante; ha ritenuto per l’effetto assorbito l’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA] - Servizio XXVI –[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Siracusa;

2. la querela di falso era stata proposta nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse in data 18.7.2012 dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] provinciale del Lavoro di Siracusa;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per essendosi la Corte di merito limitata a dichiarare di condividere l’iter motivazionale alla base della sentenza di primo grado senza chiarire le ragioni in diritto sulla scorta delle quali aveva ritenuto di pervenire a tale conclusione.

In particolare, si duole della mancata esplicitazione delle ragioni dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie in senso difforme alla prospettazione di esso ricorrente –querelante;

2. il motivo è infondato;

2.1. come noto,la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture;

2.2. con specifico riferimento alla motivazione " per relationem" è stato chiarito che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. n. 22022/ 2017, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 2268/2006); è stato inoltre precisato che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame;

2.3. tali carenze non si riscontrano nella motivazione della sentenza impugnata posto che, se è vero che la Corte distrettuale ha dichiarato di condividere l’iter motivazionale della sentenza di primo grado, a tale enunciazione il giudice di appello ha fatto seguire la chiara esplicitazione del criterio in diritto al quale ha ancorato la valutazione di insussistenza del falso e l’analitico esame delle singole circostanze di fatto e delle ragioni del relativo apprezzamento ai fini del convincimento espresso;

2.4. il giudice di appello ha infatti specificato che la verifica della sussistenza del falso deve essere tratta non solo dalla negazione da parte dei soggetti escussi come testi di quanto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza ma dal complesso di circostanze attinenti all’evento sfociato nell’atto nei cui confronti è stata formulata la querela, posto che diversamente la fede rafforzata e qualificata dell’attestazione e della relazione confluite nell’oggetto della querela potrebbero risultare infirmate dalla semplice negazione di quanto risultante in esse; in questa prospettiva ha sottolineato la necessità di riscontri obiettivi alle dichiarazioni dei soggetti reperiti sul posto dagli Ispettori e ritenuto tale presenza non giustificata dalle motivazione addotte dal Leanza e,soprattutto , non riferite dai soggetti in questione nell’immediatezza dell’ispezione.

Da tutto quanto sopra emerge che la decisione di secondo grado, al contrario di quanto assume parte ricorrente risulta ampiamente argomentata nei suoi presupposti giuridici e fattuali e che quindi alcuna violazione dell’obbligo di motivazione si è verificata;

2.4. al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma1 quater d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21460-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO - [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell'Impiego dell'Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA] - Servizio XXVI - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - Oggetto R.G.N.21460/2022 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 63/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.con sentenza n. 166/2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale il giudice civile del Tribunale di Siracusa aveva respinto la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di primo accesso ed i relativi atti allegati, redatti dagli Ispettori del Lavoro di Siracusa, nelle parti relative alle dichiarazioni rese agli Ispettori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il querelante; ha ritenuto per l’effetto assorbito l’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell’Impiego dell’Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA] - Servizio XXVI –[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Siracusa; 2. la querela di falso era stata proposta nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse in data 18.7.2012 dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] provinciale del Lavoro di Siracusa; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per essendosi la Corte di merito limitata a dichiarare di condividere l’iter motivazionale alla base della sentenza di primo grado senza chiarire le ragioni in diritto sulla scorta delle quali aveva ritenuto di pervenire a tale conclusione. In particolare, si duole della mancata esplicitazione delle ragioni dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie in senso difforme alla prospettazione di esso ricorrente –querelante; 2. il motivo è infondato; 2.1. come noto,la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; 2.2. con specifico riferimento alla motivazione " per relationem" è stato chiarito che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. n. 22022/ 2017, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 2268/2006); è stato inoltre precisato che la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame; 2.3. tali carenze non si riscontrano nella motivazione della sentenza impugnata posto che, se è vero che la Corte distrettuale ha dichiarato di condividere l’iter motivazionale della sentenza di primo grado, a tale enunciazione il giudice di appello ha fatto seguire la chiara esplicitazione del criterio in diritto al quale ha ancorato la valutazione di insussistenza del falso e l’analitico esame delle singole circostanze di fatto e delle ragioni del relativo apprezzamento ai fini del convincimento espresso; 2.4. il giudice di appello ha infatti specificato che la verifica della sussistenza del falso deve essere tratta non solo dalla negazione da parte dei soggetti escussi come testi di quanto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza ma dal complesso di circostanze attinenti all’evento sfociato nell’atto nei cui confronti è stata formulata la querela, posto che diversamente la fede rafforzata e qualificata dell’attestazione e della relazione confluite nell’oggetto della querela potrebbero risultare infirmate dalla semplice negazione di quanto risultante in esse; in questa prospettiva ha sottolineato la necessità di riscontri obiettivi alle dichiarazioni dei soggetti reperiti sul posto dagli Ispettori e ritenuto tale presenza non giustificata dalle motivazione addotte dal Leanza e,soprattutto , non riferite dai soggetti in questione nell’immediatezza dell’ispezione. Da tutto quanto sopra emerge che la decisione di secondo grado, al contrario di quanto assume parte ricorrente risulta ampiamente argomentata nei suoi presupposti giuridici e fattuali e che quindi alcuna violazione dell’obbligo di motivazione si è verificata; 2.4. al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma1 quater d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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