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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34522/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 455 cod. pen.; - che i primi due motivi di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine all'accertata responsabilità, per omessa valutazione dei profili di censura prospettati con l'appello - sono indeducibili in quanto non indicano i punti di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); - che il terzo motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata, tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 455 cod. pen.; - che i primi due motivi di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine all'accertata responsabilità, per omessa valutazione dei profili di censura prospettati con l'appello - sono indeducibili in quanto non indicano i punti di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); - che il terzo motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata, tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris