CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 18830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'Appello di Cagliari; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista le requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2023 questa Corte di Cassazione – sezione V penale – ha parzialmente annullato, con rinvio per nuovo giudizio, la decisione emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari il 15 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’annullamento con rinvio per nuovo giudizio riguarda esclusivamente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b) della contestazione, con rigetto del ricorso nel resto. 2. Con sentenza emessa in sede di rinvio in data 19 giugno 2024 la Corte di Appello di Cagliari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta contestato al capo b), oggetto del giudizio di rinvio, ed ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione in rapporto ai capi residui. Nella operazione di rideterminazione (che riguarda anche il capo di bancarotta preferenziale descritta sub d) viene ribadita la sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità, punto della sentenza che non era stato oggetto di devoluzione con il ricorso per cassazione parzialmente accolto. Si conferma il giudizio di equivalenza tra aggravanti e le circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso della sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Secondo la difesa l’accoglimento del ricorso in riferimento al fatto di cui al capo b) imponeva la ridiscussione del profilo del danno rilevante, di cui all’art. 219 comma 1 l. fall. . Dunque non poteva parlarsi di giudicato incidentale, essendo un punto della decisione in connessione essenziale con la statuizione assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Nella decisione di primo grado vi è specifica motivazione circa la contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, correlata alla «imponenza del passivo». Dunque si tratta di un punto della decisione che è del tutto ‘indipendente’ dalla assoluzione per una delle condotte distrattive e che il Pistis avrebbe dovuto impugnare in sede di primo atto di appello e successivo ricorso per cassazione. Ciò non risulta avvenuto e, pertanto, correttamente il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente la preclusione processuale. Vi è, inoltre, specifica motivazione – espressa dal giudice del rinvio – quanto alla conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze di opposto segno, in ragione della gravità delle condotte di bancarotta preferenziale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorre