CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 giugno 2021 la Corte di Appello di Catania ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'equa riparazione dovuta all'ingiusta detenzione subita in regime arresti domiciliari dal 6 giugno 2019 al 20 giugno 2019, in quanto gravemente indiziato, in concorso con altri, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà degli incanti, in ordine ai quali veniva accolta, con decreto del G.I.P. del Tribunale di Catania, del 12 agosto 2019, la richiesta di archiviazione. 2. L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa di cui all'art.314 cod. proc. pen., osservando che la solidità del quadro indiziario prospettato dall'ordinanza cautelare era riconducibile anche al comportamento tenuto dall'interessato, essendo emerso dalle evidenze investigative di natura tecnica, ed ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che Faro - Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] e Manutenzione del Comune- aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Progitec, società aggiudicataria dei servizi comunali -in favore della quale nell'ipotesi accusatoria si era realizzato l'accordo corruttivo- di avere libero accesso all'ufficio comunale e dalla mail del medesimo Faro, per predisporre ordinanze contingibili ed urgenti, con cui veniva rinnovato il servizio di raccolta rifiuti in favore della Progitec. La piena consapevolezza di Faro era dimostrata dal tenore della conversazione intercettata del 30 agosto 2018, fra il medesimo e Calandrino, da cui si evinceva che a quest'ultimo, con il consenso del sindaco Bandieramonte, era dato libero accesso ai documenti comunali, potendo ricavarne copia per rilasciarle agli utenti interessati, nonché alle PEC e mail istituzionali, dalle quali mandava comunicazioni alle imprese fornitrici di servizi. Pariment,i secondo la Corte territoriale, dalla conversazione intercettata del 14 dicembre 2018 emergeva che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] -Direttore tecnico del contratto di appalto del Servizio raccolta rifiuti- contattava Faro, comunicandogli che il sindaco avrebbe inviato al medesimo Liggeri una richiesta per la raccolta e lo smaltimento di amianto, in alcune strade comunali, chiedendo all'interlocutore di far sì che se ne occupasse la Progitec. Faro, a quel punto, faceva rilevare a Liggeri, che per occuparsi dello smaltimento dell'amianto occorreva un'impresa specializzata, ricevendo la rassicurazione da parte di Liggeri che la Progitec era abilitata a quel tipo di attività, e che egli avrebbe proceduto con affidamento diretto in urgenza, trattandosi di importi inferiori ad euro quarantamila, ciò non rendendo necessario la procedura ad evidenza pubblica, rimettendo a Faro unicamente il visto. L'ordinanza ritiene siffatte condotte, al di là della successiva valutazione giudiziale, non irrilevanti fini dell'applicazione della misura cautelare e comunque, in quanto connotate da colpa grave, ostative al riconoscimento dell'indennizzo.3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, articolato in più profili. Osserva che il provvedimento ricava la condotta gravemente colposa principalmente dalle dichiarazioni rese da Faro, in sede di interrogatorio di garanzia, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che l'interessato era dipendente comunale, con qualifica di geometra, ed eseguiva i compiti assegnatigli gerarchicamente dal sindaco Bandieramonte. Rileva che la compagine interna alla pubblica amministrazione è variabile, a seconda delle esigenze di organigramma, potendo accadere che chi esercita una determinata mansione o qualifica possa assumerne altre, o che un dipendente necessiti di essere coadiuvato per ragioni organizzative da terzi, come accaduto nel caso di specie, a causa dei problemi di salute (principio di ictus) patiti dal ricorrente. Faro, invero, non rivestiva una figura apicale e l'avere acconsentito che Calandrino procedesse alla redazione o predisposizione di fattura, essendo quest'ultimo affiancatogli dal sindaco, non può costituire colpa grave, non essendovi alcuna prescrizione di legge o di regolamento che gli imponesse di svolgere da solo i compiti demandatigli. D'altro canto, la stessa richiesta di archiviazione del pubblico ministro, accolta dal G.I.P. chiarisce che Faro non ebbe alcun ruolo nel mercimonio della funzione che interessava Bandieramonte. Ricorda che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania aveva dato parere favorevole alla concessione dell'indennizzo richiesto. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che "In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 314 comma primo, cod. proc. pen., anche in ipotesi di archiviazione per impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio (giusta la previsione dell'art. 125 delle disposizioni attuazione al codice di rito), e dunque anche indipendentemente dall'accertamento, imposto dal comma secondo dell'art. 314, circa l'illegittimità del provvedimento cautelare. (Sez. 4, Sentenza n. 4492 del 12/01/2006, Rv. 233408; Sez. 4, Sentenza n. 38167 del 10/07/2013, Rv. 256207). 3. Ciò, nondimeno, non significa affatto che all'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato corrisponda il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, ma solo che il giudice della riparazione deve verificare la sussistenza di condotte ostative dell'interessato, connotate da colpa grave, che abbiano concorso a dare causa all'adozione della misura cautelare. 4. Ebbene, la Corte territoriale individua la condotta del ricorrente, che ha concorso a creare le condizioni dell'errore dell'autorità giudiziaria, nella grave imprudenza consistita nel consentire a Calandrino, dipendente della società Progitec, aggiudicataria dei servizi comunali di smaltimento dei rifiuti, di accedere liberamente al suo ufficio ed al suo indirizzo di posta elettronica per mandare comunicazioni alle ditte fornitrici di servizi, permettendogli di predisporre ordinanze contingibili ed urgenti e fatture, permettendogli, altresì, di avere libero accesso ai documenti del Comune e di estrarne copie. Il giudice della riparazione, inoltre, dà atto che Faro, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di avere inizialmente pensato che il sindaco avesse intenzione di favorire la Progitec e di essersi comportato superficialmente per problemi personali, giustificando comunque il fatto di essersi avvalso di Calandrino per la sua particolare competenza informatica. Simili comportamenti, ritenuti gravemente colposi, nella prospettazione dell'ordinanza impugnata hanno concorso alla rappresentazione di una situazione di illiceità, giustificante l'adozione della misura. 5. La critica mossa all'ordinanza è quella di non avere tenuto in considerazione che la figura di Calandrino era stata imposta dal sindaco Bandieramonte, e che rispetto a questa scelta discrezionale del capo dell'amministrazione comunale nulla può addebitarsi al ricorrente, limitatosi a consentire che Calandrino lo adiuvasse nello svolgimento degli adempimenti di ufficio, come richiestogli, non essendovi alcuna disposizione che gli imponesse di eseguire personalmente tutti i compiti demandati al suo ufficio, tanto più nella difficile condizione di salute in cui egli si trovava in quel periodo. 6. Ora, seppure il provvedimento impugnato appaia estremamente sintetico nella parte in cui affronta il confronto fra il provvedimento cautelare e quello di archiviazione, tuttavia, chiarisce che le condotte, ammesse dal ricorrente, rivelatesi poi espressione di mera condiscendenza nei confronti del sindaco, integravano una situazione idonea, per la loro anomalia, ad evocare una fattispecie di reato e che siffatta apparenza era certamente riconducibile alla superficialità con la quale Faro aveva agito. 7. Gli argomenti sviluppati dal giudice della riparazione appaiono esaurienti, ancorché sommariamente esposti, ponendosi in continuità con il principio affermato da questa Corte , secondo cui "La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato" (Sez. 4, n. 18152 del 09/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247531; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 ) 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente da liquidarsi in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione spese in favore dell'Amministrazione resistente liquidate in euro ì mille. Cosi deciso il 14/06/2022