Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08356/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28132 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:operazioni soggettivamenteinesi- stenti CO.G.E.S.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentantep.t., rappresenta ta e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elet- tivamentedomiciliata presso lo studio Santacroce - Procida - Fruscione inRoma, via [OSCURATO:PERSONA] n.22; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2570/1/2016depositata il 3 maggio 2016.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, pre- viariunione, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle en- trateavverso la sentenza n.2403/41/2015 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma, la quale a sua volta accoglieva parzial- menteil ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad og- gettoun avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, notificatodall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggior reddito imponi- bileed IVA indebitamente detratta per l’anno di imposta 2006. 2.L’avviso scaturiva da un controllo della Guardia d i Finanza cui con- seguivala contestazione di fatture passive per operazioni soggettiva- menteinesistenti.

Il giudice di prime cure, disattese le questioni preli- minari, nel merito recuperava ai fini IRES e IRAP costi per Euro 192.500,00 e limitava l’originar ia ripresa ad imposizione ai fini IVA, riconoscendoil diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta in fattura per Euro38.500,00.

La decisione veniva confermata dal giudice d’appello. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuente con con- troricorso.

Consideratoche: 4.Preliminarmente va dato atto delle eccezioni di inammissibilità dei due motivi di ricorso contenute nel controricorso per violazione dell’art.366cod. proc. civ., sia per assenza in ricorso dell’esposizione sommariadei fatti alla base della vicenda processuale, sia per essere direttoa richiedere un nuovo esame del quadro fattuale ed istruttorio oggettodella decisione del giudice del merito, eccezioni scrut inabili uni- tamentealla disamina delle singole censure.

5. Il primo motivo di ricorso, articolato in rapporto all’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., prospetta l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in rife- rimentoallo “stato soggettivo della contribuente” (cfr. p.9 ricorso) di esserecoinvolta in frodi carosello.

6. La censura, che deduce un vizio motivazionale, è inammissibile.

Trova applicazione l’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricor- renteassolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto”considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016, Rv. 643244 – 03 ), disposto che trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel casodi specie.

6.1. Va infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si appl icano ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360 cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012).

7. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 d.P.R. n.633/72, 109 d.P.R. n.917/86,39 d.P.R. n.600 /73, 2729 cod. civ., per aver la CTR mancato diritenere che l’Amministrazione avesse contestato l’inesistenza delle operazionisulla base di specifici elementi indiziari, tra i quali quelli da cuiemerge l’inoperatività della società fatturante, elementi tutti pre- sentinella motivazione dell’avviso di accertamento, mentre il giudice d’appelloha ritenuto che « l’incontestata inoperatività della società as- seritamentecedente non costituisca un elemento sufficiente a spostare acarico della contribuente l’one re della prova in ordine allo stato sog- gettivodi buona fede del cessionario» (cfr. p.17 ricorso).

7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché come eccepito in controri- corso surrettiziamente diretto, dietro lo schermo della violazione di legge,ad ottenere un’indebita rivalutazione del quadro istruttorio, sia perchémanifestamente in contrasto con la giurisprudenza consolidata dellaSezione.

L’ orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto datempo afferma che, ove l'Amministrazione finanziaria cont esti « che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, in- seritenell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del de- stinatarioche l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, di- mostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici,che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es- serlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Ammini- strazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la provacontraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'o- perazionevolta ad evadere l'imposta, la diligenza m assima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio- nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo,a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né lamancanza di benefi ci dalla rivendita delle merci o dei servizi. » (Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 27555 del 30/10/2018).

7.2. L’Agenzia erra a ritenere che sia proprio onere solo provare la natura di cartiera della cedente , essendo a lei rimesso anche dimo- strarel’elemento soggettivo, in termini non solo di consapevolezza, ma puredi mera conoscibilità usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza della con- traente.Solo assolto tale adempimento è poi devoluto a parte contri- buente,ai fini della prova liberatoria, dimostrare di essersi in concreto adoperato,per non essere coinvolta nella frode carosello, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto. 8.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivie le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate comeda dispositivo.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comm a 1 - bis.

P.Q.M.

LaCort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28132 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:operazioni soggettivamenteinesi- stenti CO.G.E.S.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentantep.t., rappresenta ta e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elet- tivamentedomiciliata presso lo studio Santacroce - Procida - Fruscione inRoma, via [OSCURATO:PERSONA] n.22; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2570/1/2016depositata il 3 maggio 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, pre- viariunione, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle en- trateavverso la sentenza n.2403/41/2015 emessa dalla Commissione tributariaprovinciale di Roma, la quale a sua volta accoglieva parzial- menteil ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad og- gettoun avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, oltre accessori, notificatodall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggior reddito imponi- bileed IVA indebitamente detratta per l’anno di imposta 2006. 2.L’avviso scaturiva da un controllo della Guardia d i Finanza cui con- seguivala contestazione di fatture passive per operazioni soggettiva- menteinesistenti. Il giudice di prime cure, disattese le questioni preli- minari, nel merito recuperava ai fini IRES e IRAP costi per Euro 192.500,00 e limitava l’originar ia ripresa ad imposizione ai fini IVA, riconoscendoil diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta in fattura per Euro38.500,00. La decisione veniva confermata dal giudice d’appello. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleentrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuente con con- troricorso. Consideratoche: 4.Preliminarmente va dato atto delle eccezioni di inammissibilità dei due motivi di ricorso contenute nel controricorso per violazione dell’art.366cod. proc. civ., sia per assenza in ricorso dell’esposizione sommariadei fatti alla base della vicenda processuale, sia per essere direttoa richiedere un nuovo esame del quadro fattuale ed istruttorio oggettodella decisione del giudice del merito, eccezioni scrut inabili uni- tamentealla disamina delle singole censure. 5. Il primo motivo di ricorso, articolato in rapporto all’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., prospetta l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in rife- rimentoallo “stato soggettivo della contribuente” (cfr. p.9 ricorso) di esserecoinvolta in frodi carosello. 6. La censura, che deduce un vizio motivazionale, è inammissibile. Trova applicazione l’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricor- renteassolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto”considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016, Rv. 643244 – 03 ), disposto che trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel casodi specie. 6.1. Va infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si appl icano ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360 cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012). 7. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 d.P.R. n.633/72, 109 d.P.R. n.917/86,39 d.P.R. n.600 /73, 2729 cod. civ., per aver la CTR mancato diritenere che l’Amministrazione avesse contestato l’inesistenza delle operazionisulla base di specifici elementi indiziari, tra i quali quelli da cuiemerge l’inoperatività della società fatturante, elementi tutti pre- sentinella motivazione dell’avviso di accertamento, mentre il giudice d’appelloha ritenuto che « l’incontestata inoperatività della società as- seritamentecedente non costituisca un elemento sufficiente a spostare acarico della contribuente l’one re della prova in ordine allo stato sog- gettivodi buona fede del cessionario» (cfr. p.17 ricorso). 7.1. Il motivo è inammissibile, sia perché come eccepito in controri- corso surrettiziamente diretto, dietro lo schermo della violazione di legge,ad ottenere un’indebita rivalutazione del quadro istruttorio, sia perchémanifestamente in contrasto con la giurisprudenza consolidata dellaSezione. L’ orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto datempo afferma che, ove l'Amministrazione finanziaria cont esti « che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, in- seritenell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del de- stinatarioche l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, di- mostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici,che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es- serlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Ammini- strazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la provacontraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'o- perazionevolta ad evadere l'imposta, la diligenza m assima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio- nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo,a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né lamancanza di benefi ci dalla rivendita delle merci o dei servizi. » (Cass. Sez.5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 27555 del 30/10/2018). 7.2. L’Agenzia erra a ritenere che sia proprio onere solo provare la natura di cartiera della cedente , essendo a lei rimesso anche dimo- strarel’elemento soggettivo, in termini non solo di consapevolezza, ma puredi mera conoscibilità usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza della con- traente.Solo assolto tale adempimento è poi devoluto a parte contri- buente,ai fini della prova liberatoria, dimostrare di essersi in concreto adoperato,per non essere coinvolta nella frode carosello, la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto. 8.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivie le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liquidate comeda dispositivo. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comm a 1 - bis. P.Q.M. LaCort
Sentenza Cassazione n. 08356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris