CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto li rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del l'11 ottobre 2021, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 14.5.2021, con il quale era stata disposta la proroga dei termini di durata della misura della custodia in carcere, cui il predetto indagato era sottoposto in relazione al reato di omicidio volontario ai danni della moglie [OSCURATO:PERSONA] e di quelli in materia di detenzione e porto di una pistola clandestina, per mesi sei. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen, in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; violazione della norma indicata e, in particolare, dei presupposti per la proroga della misura cautelare". Secondo il ricorrente, non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti legali per l'attivazione dell'istituto della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., attesa la natura eccezionale dell'istituto in parola; il pubblico ministero avrebbe, infatti, richiesto la proroga dei termini di custodia cautelare il 29.4.2021 non già "in ragione di accertamenti particolarmente complessi né di nuove indagini disposte, su richiesta dell'indagato, ai sensi dell'art. 415 -bis, comma 4, cod. proc. pen., ma perché tuttora in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti tecnici disposti e, dunque, per motivazioni che esulano dal paradigma di cui all'art. 305, comma 2, cod. proc. pen."; inoltre, avendo il pubblico ministero in data 30.4.2021 emesso l'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe stato doveroso fare riferimento al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 1295 del 29/11/2006, secondo cui "nel corso delle indagini preliminari la proroga della custodia cautelare è consentita solo quando gravi esigenze cautelari la rendano indispensabile in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi; ne consegue che questi ultimi devono essere ancora da espletare ovvero ancora in corso di esecuzione nel momento in cui la proroga viene concessa, mentre questa non è legittimamente concessa quando il pubblico ministero abbia già spedito l'avviso di conclusione delle indagini preliminari". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 178 lett. c) e 127 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione all'udienza camerale fissata con ordinanza del 30.4.30121".La difesa ha rappresentato di avere richiesto, avendo ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, di parteciparvi da remoto, in collegamento dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trani, alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA]; e ha sostenuto che il Giudice per le indagini preliminari, una volta optato per la celebrazione della camera di consiglio con avviso alle parti nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., non avrebbe potuto disattendere le relative modalità se non violando palesemente i diritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che il Tribunale di Bari ha ritenuto di condividere la decisione, con cui è stata disposta la proroga dei termini di custodia cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], richiamando e facendo proprie le argomentazioni del Giudice delle indagini preliminari, il quale aveva, a sua volta, messo correttamente in rilievo quanto rappresentato dal pubblico ministero e cioè che si fosse "in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti tecnici disposti - anche nell'interesse dell'indagato - essendosi i medesimi rivelati particolarmente complessi" (più specificamente: "esame tossicologico di tipo quantitativo sui campioni biologici prelevati sulla persona dell'indagato; esame dei residui di polvere da sparo; consulenza medico - legale sulla salma della vittima non ancora depositata agli atti di questo Ufficio)", nonché la sussistenza di gravi esigenze cautelari, dettagliatamente riportate alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata. Così argomentando, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il suddetto Tribunale ha verificato non solo l'esigenza di procedere ad accertamenti di particolare complessità che si sarebbero potuti protrarre oltre il limite temporale di fase della custodia cautelare, ma anche la strumentale necessità della proroga della custodia cautelare a detta esigenza. 2. Quanto alla questione relativa alla illegittimità della proroga dei termini di custodia cautelare per effetto dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non preclude la proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 1, n. 24432 del 28/05/2008, Rv. 240809 - 01; Cass. Sez. fer. n. 37368 del 13/09/2007, Rv. 237301). Per completezza e per rispondere a specifica deduzione difensiva, la richiamata pronuncia n. 1295 del 29/11/2006 della Prima sezione penale di questa Corte aveva riguardato una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio, Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n E. 9 MAR. 2022 come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione in cui era stato ritenuto carente uno dei presupposti per l'adozione della proroga dei termini della custodia cautelare perché disposta dopo il completamento delle indagini. E', infatti, la medesima sentenza, in linea con quelle - richiamate nell'ordinanza impugnata, a evidenziare che "poiché le gravi esigenze cautelari devono rendere indispensabile il protrarsi della custodia in rapporto all'espletamento di accertamenti particolarmente complessi, è evidente che tali accertamenti devono essere ancora da espletare, ovvero ancora in corso nel momento in cui la proroga viene concessa, poiché la custodia cautelare deve essere in rapporto con gli accertamenti particolarmente complessi". 3. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di impugnazione. Correttamente il Tribunale di Bari - nel rigettare le censure con le quali il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione del suo diritto di difesa per non avere partecipato, unitamente al suo difensore di fiducia, all'udienza fissata dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari - ha attribuito rilievo determinante alla circostanza che, due giorni prima di detta udienza, era stata prodotta memoria difensiva; e ha richiamato il principio di diritto, secondo cui "il contraddittorio tra le parti, richiesto per la proroga della custodia cautelare, non necessita della procedura camerale partecipata, potendo svolgersi nella forma del contraddittorio cartolare, sempre che sia concreto ed effettivo" (Cass. Sez. 1, n. 33038 del 18/04/2011, Rv. 250820 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc