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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25967/2026

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dìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. con l’ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art.669-terdecies cod. proc. civ., il Tribunale di Parma, in composizionecollegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con il quale il giudice designato del medesimoTribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorsocautelare ex art.670 cod. proc. civ., proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva autorizzato quest’ultima a procedere alsequestro giudiziario del compendio costituente il ramo d’aziendaconcesso in affitto alla prima.Il Tribunale di Parma, confermando il giudizio del primo giudicecirca la sussistenza dei due presupposti dell’invocato provvedimentocautelare, ha reputato sussistente, in favore della richiedente, sia ilfumus boni iuris che il periculum in mora;sotto il primo profilo, ha ritenuto che, all’esito dell’accertamentosommario proprio della fase cautelare, fosse emerso l’inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] all’obbligazione di restituire il compendioaziendale (unitamente ad una mandria di almeno 426 capi di bestiame)alla scadenza del contratto di affitto stipulato il 19 marzo 2024, conconseguente perdita dei diritti di acquisto del compendio medesimoNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/20262023;sotto il secondo profilo, ha osservato che nei confronti della societàdebitrice era stata richiesta la liquidazione controllata o giudiziale afronte di una rilevante esposizione debitoria, ciò che induceva adubitare della sua possibilità di far fronte al pagamento di uncorrispettivo per l’acquisto dell’azienda;2. avverso l’ordinanza del Tribunale emiliano la Società AgricolaUlisse ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensidell’art.111 Cost., sulla base di tre motivi;ha risposto con controricorso, illustrato da successiva memoria, laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;3. in data 28 marzo 2026, il consigliere a ciò delegato ha propostola definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sulpresupposto della sua inammissibilità;ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore della societàricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, lacui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Considerato che:1.1. con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360n.3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e1418 c.c. e del D. Lgs. 29 luglio 2001, n. 146, in materia di benessereanimale”;Numero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026la ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avererilevato l’invalidità della pattuizione che prevedeva il suo obbligo diconsegnare alla concedente, al termine dell’affitto, una mandriacomposta da almeno 426 capi di bestiame;sostiene – ribadendo argomentazioni già svolte dinanzi al giudicedel giudizio cautelare – che tale pattuizione sarebbe nulla percontrarietà alle norme imperative «sul benessere animale», nonché perimpossibilità dell’oggetto;1.2. con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensidell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363 e 1375 c.c. in materia di interpretazione del contrattoe buona fede”;viene censurata l’interpretazione del contratto di affitto di aziendaoperata dal giudice adìto in via cautelare, per avere considerato talecontratto «in modo atomistico e decontestualizzato», anziché «qualetassello di una più ampia e complessa operazione negoziale»;1.3. con il terzo motivo vengono denunciati, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., i vizi di “motivazione apparente e per omessapronuncia su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt.132, n. 4, e 112 c.p.c.”;il «decreto impugnato» (recte: l’ordinanza ex art.669-terdeciescod. proc. civ.) emesso dal Tribunale di Parma in sede di reclamosarebbe viziato da una duplice ragione di nullità, per motivazioneapparente (sulla dedotta invalidità della clausola contrattuale percontrarietà a norme imperative) e per omessa pronuncia «su altrimotivi di reclamo»;Numero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/20262.

Il merito degli illustrati motivi non può essere esaminato inragione della radicale inammissibilità del ricorso;come esattamente osservato nella proposta di definizioneaccelerata del 28 marzo 2026 – la cui motivazione deve intendersi inquesta sede integralmente condivisa e richiamata – costituisce iusreceptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui varitenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensidell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza resa in sededi reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., persino nelleipotesi in cui tale provvedimento sia affetto da inesistenza, nullità oabnormità;questo consolidato principio non si pone in contrasto con gli artt.24 e 111 Cost., poiché l’ordinanza – espressamente dichiarata “nonimpugnabile” dalla legge: art. 669-terdecies, quinto comma, cod. proc.civ. – emessa in sede di reclamo dal Collegio per confermare,modificare o revocare il provvedimento cautelare reso dal giudicesingolo del Tribunale, è provvedimento inidoneo a incidere con efficaciadi giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluentenel successivo giudizio di merito; esso principio, inoltre, non contrastacon l’art.6 della Convenzione EDU, dal momento che resta comunquegarantita una duplice fase di tutela davanti ad un’istanza nazionale;la ricorribilità per cassazione, precisamente, deve ritenersi esclusain ragione della natura del provvedimento, il quale, per il suo caratteremeramente strumentale e provvisorio, tipico della giurisdizionecautelare, è privo di portata decisoria e, quand’anche vengano invocatelesioni di posizioni di diritto soggettivo, difetta del requisito dellaNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026definitività (in tal senso, sulla scia di un granitico orientamento,affermatosi sin da epoca risalente e mai smentito, v.

Cass., Sez.

U,07/07/2023, n. 19368; Sez.

U, 28/02/2019, n. 6039; Sez.

U,28/12/2007, n. 27187; Sez.

U, 08/03/2006, n. 4915; Sez.

U,23/01/2004, n. 1245; Sez.

U, 19/02/2002, n. 2417; Sez.

U,08/03/1996, n. 1832; Sez. 3, 20/04/2018, n. 9830; Sez. 6-2,18/05/2018, n. 12229; Sez. 2, 08/09/2017, n. 20954; Sez. 6-1,22/11/2016, n. 23763; Sez. 1, 27/12/2013, n. 28673; Sez. 6-3,07/11/2012, n. 19276; Sez. 1, 14/05/2012, n. 7429; Sez. 3,31/08/2011, n. 17862; Sez. 1, 27/06/2011, n. 14140; Sez. 6-L,08/02/2011, n. 3124; Sez. 1, 19/11/2010, n. 23504; Sez. 3,27/04/2010, n. 10069; Sez. 3, 20/11/2009, n. 24543; Sez. 1,04/11/2009, n. 23410; Sez. 3, 23/07/2009, n. 17266; Sez. 1,07/06/2007, n. 13360; Sez. 1, 07/07/2006, n. 15579; Sez. 2,22/02/2006, n. 3919; Sez. 3, 24/01/2006, n. 1332; Sez. 3,25/02/2005, n. 4082; Sez. 3, 07/03/2005, n. 4879; Sez. 1,16/12/2004, n. 23402; Sez. 1, 30/03/2004, n. 6282; Sez. 3,04/02/2004, n. 2058; Sez. 1, 11/07/2003, n. 10908; Sez. 2,05/05/2003, n. 6752; Sez. 3, 19/02/2003, n. 2505; Sez. 1,20/12/2002, n. 18142; Sez. 1, 07/05/2002, n. 6536; Sez. 2,21/05/2001, n. 6919; Sez. 1, 10/05/2000, n. 5935; Sez. 2,27/03/1999, n. 2942; Sez. 1, 02/06/1998, n. 5376);3. nell’istanza di decisione depositata ai sensi dell’art.380-bis,secondo comma, cod. proc. civ., la società ricorrente sostiene che,nella fattispecie, la regola della non ricorribilità per cassazione delprovvedimento reso dal Tribunale in sede di reclamo cautelareNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026soffrirebbe un’eccezione in ragione della natura dei vizi denunciati conil ricorso, essendo stati dedotti due errores in procedendo –segnatamente, il vizio di motivazione apparente e quello di omessapronuncia – che, combinati tra loro, renderebbero il provvedimentomedesimo un atto abnorme, il quale inciderebbe su diritti soggettivi diprimario rilievo senza offrire le garanzie minime del giusto processo,determinando, a carico della parte che ne viene incisa, un pregiudizioconcreto e attuale, non emendabile se non attraverso la sottoposizionedell’atto al sindacato di legittimità;in contrario, va peraltro ancora ribadito quanto già correttamenteed efficacemente evidenziato dal consigliere delegato alla redazionedella proposta di definizione accelerata: ovverosia, da un lato, chel’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridicosuo proprio e non della qualificabilità del vizio denunciato in termini dinullità processuale o invece di abnormità; dall’altro lato, che la gravitàdegli effetti e dell’eventuale pregiudizio della parte che ne è colpita,non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristichegiuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà estrumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione;in altre parole, la tipologia del vizio denunciato tra quelli rientrantinelle ipotesi paradigmatiche di cui all’art.360 cod. proc. civ., non solonon costituisce ex se sintomo di abnormità del provvedimento, maquand’anche lo renda tale, non ne muta comunque la natura daprovvedimento strumentale e provvisorio a provvedimento decisorio edefinitivo, sicché la circostanza che la doglianza (nella specie, il terzomotivo di ricorso) abbia ad oggetto il vizio di motivazioneNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026costituzionalmente rilevante e quello di violazione della regola dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato non incide sul carattere “nonricorribile” dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.669-terdecies cod.proc. civ.;in definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile;4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo;in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma,cod. proc. civ., la società ricorrente va anche condannata alpagamento, in favore di quella controricorrente, di una sommaequitativamente determinata in misura pari ai compensi calcolati sullespese processuali, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ..5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la società ricorrente a rimborsare alla societàcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/202618.200,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati inEuro 200,00 e gli accessori di legge;condanna la società ricorrente a pagare alla societàcontroricorrente la somma di Euro 18.200,00, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., e alla cassa delle ammende la somma diEuro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 17 settembre 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. con l’ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art.669-terdecies cod. proc. civ., il Tribunale di Parma, in composizionecollegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con il quale il giudice designato del medesimoTribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorsocautelare ex art.670 cod. proc. civ., proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva autorizzato quest’ultima a procedere alsequestro giudiziario del compendio costituente il ramo d’aziendaconcesso in affitto alla prima.Il Tribunale di Parma, confermando il giudizio del primo giudicecirca la sussistenza dei due presupposti dell’invocato provvedimentocautelare, ha reputato sussistente, in favore della richiedente, sia ilfumus boni iuris che il periculum in mora;sotto il primo profilo, ha ritenuto che, all’esito dell’accertamentosommario proprio della fase cautelare, fosse emerso l’inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] all’obbligazione di restituire il compendioaziendale (unitamente ad una mandria di almeno 426 capi di bestiame)alla scadenza del contratto di affitto stipulato il 19 marzo 2024, conconseguente perdita dei diritti di acquisto del compendio medesimoNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/20262023;sotto il secondo profilo, ha osservato che nei confronti della societàdebitrice era stata richiesta la liquidazione controllata o giudiziale afronte di una rilevante esposizione debitoria, ciò che induceva adubitare della sua possibilità di far fronte al pagamento di uncorrispettivo per l’acquisto dell’azienda;2. avverso l’ordinanza del Tribunale emiliano la Società AgricolaUlisse ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensidell’art.111 Cost., sulla base di tre motivi;ha risposto con controricorso, illustrato da successiva memoria, laSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;3. in data 28 marzo 2026, il consigliere a ciò delegato ha propostola definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sulpresupposto della sua inammissibilità;ricevuta la comunicazione della proposta, il difensore della societàricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, lacui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Considerato che:1.1. con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360n.3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e1418 c.c. e del D. Lgs. 29 luglio 2001, n. 146, in materia di benessereanimale”;Numero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026la ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avererilevato l’invalidità della pattuizione che prevedeva il suo obbligo diconsegnare alla concedente, al termine dell’affitto, una mandriacomposta da almeno 426 capi di bestiame;sostiene – ribadendo argomentazioni già svolte dinanzi al giudicedel giudizio cautelare – che tale pattuizione sarebbe nulla percontrarietà alle norme imperative «sul benessere animale», nonché perimpossibilità dell’oggetto;1.2. con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensidell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363 e 1375 c.c. in materia di interpretazione del contrattoe buona fede”;viene censurata l’interpretazione del contratto di affitto di aziendaoperata dal giudice adìto in via cautelare, per avere considerato talecontratto «in modo atomistico e decontestualizzato», anziché «qualetassello di una più ampia e complessa operazione negoziale»;1.3. con il terzo motivo vengono denunciati, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., i vizi di “motivazione apparente e per omessapronuncia su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt.132, n. 4, e 112 c.p.c.”;il «decreto impugnato» (recte: l’ordinanza ex art.669-terdeciescod. proc. civ.) emesso dal Tribunale di Parma in sede di reclamosarebbe viziato da una duplice ragione di nullità, per motivazioneapparente (sulla dedotta invalidità della clausola contrattuale percontrarietà a norme imperative) e per omessa pronuncia «su altrimotivi di reclamo»;Numero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/20262. Il merito degli illustrati motivi non può essere esaminato inragione della radicale inammissibilità del ricorso;come esattamente osservato nella proposta di definizioneaccelerata del 28 marzo 2026 – la cui motivazione deve intendersi inquesta sede integralmente condivisa e richiamata – costituisce iusreceptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui varitenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensidell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza resa in sededi reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., persino nelleipotesi in cui tale provvedimento sia affetto da inesistenza, nullità oabnormità;questo consolidato principio non si pone in contrasto con gli artt.24 e 111 Cost., poiché l’ordinanza – espressamente dichiarata “nonimpugnabile” dalla legge: art. 669-terdecies, quinto comma, cod. proc.civ. – emessa in sede di reclamo dal Collegio per confermare,modificare o revocare il provvedimento cautelare reso dal giudicesingolo del Tribunale, è provvedimento inidoneo a incidere con efficaciadi giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluentenel successivo giudizio di merito; esso principio, inoltre, non contrastacon l’art.6 della Convenzione EDU, dal momento che resta comunquegarantita una duplice fase di tutela davanti ad un’istanza nazionale;la ricorribilità per cassazione, precisamente, deve ritenersi esclusain ragione della natura del provvedimento, il quale, per il suo caratteremeramente strumentale e provvisorio, tipico della giurisdizionecautelare, è privo di portata decisoria e, quand’anche vengano invocatelesioni di posizioni di diritto soggettivo, difetta del requisito dellaNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026definitività (in tal senso, sulla scia di un granitico orientamento,affermatosi sin da epoca risalente e mai smentito, v. Cass., Sez. U,07/07/2023, n. 19368; Sez. U, 28/02/2019, n. 6039; Sez. U,28/12/2007, n. 27187; Sez. U, 08/03/2006, n. 4915; Sez. U,23/01/2004, n. 1245; Sez. U, 19/02/2002, n. 2417; Sez. U,08/03/1996, n. 1832; Sez. 3, 20/04/2018, n. 9830; Sez. 6-2,18/05/2018, n. 12229; Sez. 2, 08/09/2017, n. 20954; Sez. 6-1,22/11/2016, n. 23763; Sez. 1, 27/12/2013, n. 28673; Sez. 6-3,07/11/2012, n. 19276; Sez. 1, 14/05/2012, n. 7429; Sez. 3,31/08/2011, n. 17862; Sez. 1, 27/06/2011, n. 14140; Sez. 6-L,08/02/2011, n. 3124; Sez. 1, 19/11/2010, n. 23504; Sez. 3,27/04/2010, n. 10069; Sez. 3, 20/11/2009, n. 24543; Sez. 1,04/11/2009, n. 23410; Sez. 3, 23/07/2009, n. 17266; Sez. 1,07/06/2007, n. 13360; Sez. 1, 07/07/2006, n. 15579; Sez. 2,22/02/2006, n. 3919; Sez. 3, 24/01/2006, n. 1332; Sez. 3,25/02/2005, n. 4082; Sez. 3, 07/03/2005, n. 4879; Sez. 1,16/12/2004, n. 23402; Sez. 1, 30/03/2004, n. 6282; Sez. 3,04/02/2004, n. 2058; Sez. 1, 11/07/2003, n. 10908; Sez. 2,05/05/2003, n. 6752; Sez. 3, 19/02/2003, n. 2505; Sez. 1,20/12/2002, n. 18142; Sez. 1, 07/05/2002, n. 6536; Sez. 2,21/05/2001, n. 6919; Sez. 1, 10/05/2000, n. 5935; Sez. 2,27/03/1999, n. 2942; Sez. 1, 02/06/1998, n. 5376);3. nell’istanza di decisione depositata ai sensi dell’art.380-bis,secondo comma, cod. proc. civ., la società ricorrente sostiene che,nella fattispecie, la regola della non ricorribilità per cassazione delprovvedimento reso dal Tribunale in sede di reclamo cautelareNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026soffrirebbe un’eccezione in ragione della natura dei vizi denunciati conil ricorso, essendo stati dedotti due errores in procedendo –segnatamente, il vizio di motivazione apparente e quello di omessapronuncia – che, combinati tra loro, renderebbero il provvedimentomedesimo un atto abnorme, il quale inciderebbe su diritti soggettivi diprimario rilievo senza offrire le garanzie minime del giusto processo,determinando, a carico della parte che ne viene incisa, un pregiudizioconcreto e attuale, non emendabile se non attraverso la sottoposizionedell’atto al sindacato di legittimità;in contrario, va peraltro ancora ribadito quanto già correttamenteed efficacemente evidenziato dal consigliere delegato alla redazionedella proposta di definizione accelerata: ovverosia, da un lato, chel’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridicosuo proprio e non della qualificabilità del vizio denunciato in termini dinullità processuale o invece di abnormità; dall’altro lato, che la gravitàdegli effetti e dell’eventuale pregiudizio della parte che ne è colpita,non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristichegiuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà estrumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione;in altre parole, la tipologia del vizio denunciato tra quelli rientrantinelle ipotesi paradigmatiche di cui all’art.360 cod. proc. civ., non solonon costituisce ex se sintomo di abnormità del provvedimento, maquand’anche lo renda tale, non ne muta comunque la natura daprovvedimento strumentale e provvisorio a provvedimento decisorio edefinitivo, sicché la circostanza che la doglianza (nella specie, il terzomotivo di ricorso) abbia ad oggetto il vizio di motivazioneNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/2026costituzionalmente rilevante e quello di violazione della regola dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato non incide sul carattere “nonricorribile” dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.669-terdecies cod.proc. civ.;in definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile;4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo;in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma,cod. proc. civ., la società ricorrente va anche condannata alpagamento, in favore di quella controricorrente, di una sommaequitativamente determinata in misura pari ai compensi calcolati sullespese processuali, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ..5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la società ricorrente a rimborsare alla societàcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 22096/2025Numero sezionale 2471/2026Numero di raccolta generale 25967/2026Data pubblicazione 30/09/202618.200,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati inEuro 200,00 e gli accessori di legge;condanna la società ricorrente a pagare alla societàcontroricorrente la somma di Euro 18.200,00, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., e alla cassa delle ammende la somma diEuro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 17 settembre 2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 25967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris