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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00311/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28108/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delLazio, n. 2955/11/2021, depositata in data 10 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un estratto di ruolo, cui erano sottese sette cartelle di pagamento, deducendone l’omessa notifica.

La CTP accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di lite - Liquidazione - Al di sotto dei minimi tariffari -Illegittimità

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo, da un lato, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, la notifica di intimazioni di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del L azio , preliminarmente, rilevava che alcune pretese riportate in quattro cartelle rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 4, d.l. 119/2018, dichiarando, per l’effetto, l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere; in relazione alle altre, dopo aver affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, respingeva il gravame dell’Ufficio e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 2.000,00.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidato ad u n motiv o .

L ’Ufficio è rimasto intimato .

È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 dicembre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l a contribuente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.».

La CTR avrebbe, infatti, liquidato a titolo di spese del giudizio di appello un importo complessivo (Euro 2.000,00, senza distinzione per singole fasi) inferiore ai minimi edittali (Euro 2.036,00) previsti dalla tabella per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (essendo il valore della controversiapari ad Euro 13.222,88, al netto degli importi di cui alle cartelle annullate per effetto dell’art. 4 d.l. 119/2018).

2. Il motivo è fondatonei termini appresso indicati; esso pone all'attenzione della Corte la questione circa la possibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogareai minimi dettati dai parametri di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del D.M. n. 55 del 2014, operata dal D.M. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al D.M. n. 147 del 2022.

Questa Corte ha, recentemente, escluso tale possibilità anche nell’ipotesi (non ricorrente nella specie), in cui il giudice motivi la scelta della liquidazione al di sotto dei minimi.

All’esito di una compiuta esegesi della normativa succedutasi in materia, in particolare del D.M. n. 37/2018, che ha eliminato l’inciso ‘di regola’ negli articoli 4 e 19 del D.M. 55/2014 con riferimento alla percentuale di aumento e riduzione dell’importo medio, si è affermato che proprio il detto inciso aveva in passato giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 11/07/2025, n. 19049)e che «la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del D.M. n. 37 del 2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti, dei minimi fissati dal D.M. n. 55 del 2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella pressochè coeva introduzione della disciplina in tema di “equo compenso” per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art. 13- bis, comma 1 Legge forense, come inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19-quaterdecies, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172».

Ha, poi, ritenuto insussistente qualsiasi dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, citando numerose decisioni della CGUE (tra le quali, la n. 427 del 23.11.2017).

In continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4, in motivazione), ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. 3.Nella specie, la liquidazione delle spese operata dalla CTR, senza distinzione per le singole fasi, è illegittima in quanto inferiore (Euro 2.000,00) al minimo (Euro 2.036,00, pari alla somma dei minimi previsti per le 4 fasi dello scaglione di riferimento, da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00).

4. Il ricorso va, quindi, accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28108/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria delLazio, n. 2955/11/2021, depositata in data 10 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un estratto di ruolo, cui erano sottese sette cartelle di pagamento, deducendone l’omessa notifica. La CTP accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di lite - Liquidazione - Al di sotto dei minimi tariffari -Illegittimità 2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo, da un lato, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, la notifica di intimazioni di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del L azio , preliminarmente, rilevava che alcune pretese riportate in quattro cartelle rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 4, d.l. 119/2018, dichiarando, per l’effetto, l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere; in relazione alle altre, dopo aver affermato l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, respingeva il gravame dell’Ufficio e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 2.000,00. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidato ad u n motiv o . L ’Ufficio è rimasto intimato . È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 dicembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l a contribuente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.». La CTR avrebbe, infatti, liquidato a titolo di spese del giudizio di appello un importo complessivo (Euro 2.000,00, senza distinzione per singole fasi) inferiore ai minimi edittali (Euro 2.036,00) previsti dalla tabella per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 (essendo il valore della controversiapari ad Euro 13.222,88, al netto degli importi di cui alle cartelle annullate per effetto dell’art. 4 d.l. 119/2018). 2. Il motivo è fondatonei termini appresso indicati; esso pone all'attenzione della Corte la questione circa la possibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogareai minimi dettati dai parametri di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del D.M. n. 55 del 2014, operata dal D.M. n. 37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al D.M. n. 147 del 2022. Questa Corte ha, recentemente, escluso tale possibilità anche nell’ipotesi (non ricorrente nella specie), in cui il giudice motivi la scelta della liquidazione al di sotto dei minimi. All’esito di una compiuta esegesi della normativa succedutasi in materia, in particolare del D.M. n. 37/2018, che ha eliminato l’inciso ‘di regola’ negli articoli 4 e 19 del D.M. 55/2014 con riferimento alla percentuale di aumento e riduzione dell’importo medio, si è affermato che proprio il detto inciso aveva in passato giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 11/07/2025, n. 19049)e che «la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del D.M. n. 37 del 2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti, dei minimi fissati dal D.M. n. 55 del 2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella pressochè coeva introduzione della disciplina in tema di “equo compenso” per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art. 13- bis, comma 1 Legge forense, come inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19-quaterdecies, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172». Ha, poi, ritenuto insussistente qualsiasi dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, citando numerose decisioni della CGUE (tra le quali, la n. 427 del 23.11.2017). In continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23, 10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252, 3.4, in motivazione), ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”. 3.Nella specie, la liquidazione delle spese operata dalla CTR, senza distinzione per le singole fasi, è illegittima in quanto inferiore (Euro 2.000,00) al minimo (Euro 2.036,00, pari alla somma dei minimi previsti per le 4 fasi dello scaglione di riferimento, da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00). 4. Il ricorso va, quindi, accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in altra composizione, per il rinnovato scrutinio ai sensi dell’articolo 383, comma 1, cod. proc. civ., e per la liquidazione delle spese di legittimità P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione dell
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