CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 32304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30482/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] della C alabria, Sez. I, n.3135/2022 depositata i l 18/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. In data 14/10/2017, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso n. TD3010102267/2017 alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’importo complessivo di € 779.230,66 a titolo di maggiore imposta sui redditi anno 2012, maggiore addizionale regionale IRPEF, maggiore addizionale comunale IRPEF, maggior contributo di solidarietà e sanzioni. 2. In data 23/11/2017 il predetto avviso veniva notificato anche all’odierno ricorrente in qualità di coobbligato. 3. Il contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso dinanzi la C.t.p. di Cosenza; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 4. La predetta C.t.p., con sentenza n. 4823/2021 del 04/06/2021, depositata il 20/09/2021, dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/92, essendo stata l’impugnazione proposta oltre i termini di legge. 5. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. di II grado della Calabria che, con sentenza n. 3135/2022, lo rigettava. 6. Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 18/03/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/10/2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1.Con l’unico motivo il Sig. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 112, 153 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Osserva preliminarmente che correttamente la sentenza della Corte tributaria regionale ha ritenuto applicabile l’istituto della rimessione in termini al caso di specie, evidenziandone però l’illegittimità con riguardo alla sua motivazione fondata sull’errore di diritto in cui egli sarebbe incorso nell’interpretare le norme processuali regolanti la fattispecie ed in particolare l’art. 153 c.p.c., non menzionato dalla sentenza di primo grado, né da lui stesso. Ribadisce che l’avviso di accertamento n. TD3010102267/2017 era intestato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e che in una sola pagina dello stesso vi era il riferimento al suo nome, quale obbligato solidale; tali circostanze, nella sua prospettiva, dovevano ritenersi sufficienti a dimostrare la scusabilità dell’errore nel quale lo stesso era incorso con l’impugnazione tardiva del menzionato avviso di accertamento. 2. Il motivo è infondato. Non ricorre innanzitutto alcun vizio della motivazione della sentenza impugnataper violazione del diritto di difesa del ricorrente asseritamente dovutaal fatto che i giudici d’appello, dopo aver rilevato l’errore in cui era incorsa la C.t.p. nel non ritenere applicabile l’istituto della rimessione in termini alla costituzione in giudizio della parte istante, hanno però in concreto escluso la ricorrenza delle condizioni della fattispecie di cui all’art.153 c.p.c. svolgendo sul punto uno specifico ragionamento che rappresenta il cuore della decisione assunta. E’ noto infatti come l'interpretazionedel contenuto della domanda proposta dalla parte è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predettogiudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la specifica questione indicata in motivazione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione ( Sez. 3, n. 27181 /2023 (Rv. 668673 - 01) , Nel caso di specie, la questione dell’applicabilità o meno dell’istituto della rimessione in termini era stata oggetto del giudizio di primo grado, come di quello d’appello ed il ricorrente aveva dunque avuto ampia possibilità di contraddire in merito, segnalando al giudice la propria posizione. Quanto, più specificatamente all’applicabilità dell’art. 153, comma 2 c.p.c., è noto che detta norma prevede che la parte che dimostra “ di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'evento addotto per integrare la causa non imputabile deve avere il carattere di un impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U - 11/03/2025 n. 6431 del (Rv. 674281 -01). Più in particolare si è affermato che “La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” ( Cass. 19836/2011) e che in ogni caso “l’errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate” (Cass. SU 4135/2019). 3. Nel caso in esame, rilevano una serie di dati di fatto dirimenti. Il primo è che, come ammesso dallo stesso ricorrente, l’avviso di accertamento di cui si tratta gli è stato regolarmente notificato in data 23/11/2017. Il secondo è che detto avviso è stato, invece, impugnato soltanto in data 08/10/2018. Il terzo è che l’odierno ricorrente era indicato nell’atto in questione quale obbligato solidale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e che nello stesso erano, altresì, riportati sia i termini per impugnarlo, sia l’autorità da adire. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto coobbligato solidale, aveva inoltre partecipato al contraddittorio tra la rappresentante della società fallita, la citata sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e l’Ufficio procedente, sicché aveva piena contezza dello stato del procedimento, del suo contenuto e del suo specifico ruolo in esso. Il dato testuale dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992 non lascia peraltro adito a dubbi circa la perentorietà del termine per impugnare (1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato). In conclusione, appare evidente l’infondatezza del motivo proposto e la conseguente correttezza della sentenza impugnata che facendo buon governo dei sopra indicati principi, ha chiaramente illustrato le ragioni della inammissibilità del ricorso del contribuente e la mancata ricorrenza dei presupposti per l’operatività della rimessione in termine di cui all’art.153 c.p.c. 4. Il ricorso va pertanto rigettato. 5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 8.200,00, oltre le spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto