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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34430/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA] per remissione di querela e ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell'altra persona offesa, rideterminando la pena; ritenuto che il ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla mancata derubricazione del fatto, è patentemente generico e versato in fatto poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), prospettando un diverso apprezzamento degli elementi in atti senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA] per remissione di querela e ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell'altra persona offesa, rideterminando la pena; ritenuto che il ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla mancata derubricazione del fatto, è patentemente generico e versato in fatto poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), prospettando un diverso apprezzamento degli elementi in atti senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così de
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