CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 25 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa il 2 ottobre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenuto ulteriori 42 grammi circa della medesima sostanza, non destinate al consumo personale; fatto commesso in Bari, in data 08/09/2021. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine non solo alla cessione a terzi di una dose di sostanza stupefacente, ma anche in ordine alla detenzione dell'ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta, non destinata al consumo personale (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), sottolineando come la cessione a terzi di una dose di sostanza stupefacente sia avvenuta sotto lo sguardo di un militare e come nel sito nel quale l'imputato era stato visto dal militare prelevare la dose ceduta a terzi fosse stato rinvenuto un pacchetto contenente ulteriori 42 confezioni in cellophane, da cui erano ricavabili 187 dosi medie singole di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre l'acquirente aveva riconosciuto in fotografia nella persona dell'imputato colui che gli aveva ceduto lo stupefacente e che aveva contattato telefonicamente poco prima fissando un appuntamento per lo scambio. Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, la condotta di colui che con gesto sicuro preleva materialmente la droga da un nascondiglio presuppone l'esistenza di un precedente rapporto di natura reale con la droga stessa; tale rapporto, anche se originato da un semplice affidamento da parte di un terzo con il consenso dell'imputato, realizza la ampia fattispecie criminosa prevista dalla legge sugli stupefacenti (Sez. 6, n. 7460 del 27/04/1992, Sciascia, Rv. 190899; v. anche Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, Malservigi, Rv. 201190, secondo cui "il concetto di detenzione non implica il contatto fisico tra detentore e oggetto detenuto; ne consegue che la permanenza nel reato di detenzione illecita di stupefacenti cessa con il venire meno in capo al detentore della possibilità di riprendere la droga tenuta in nascondiglio noto solo a lui e, quindi, anche con il sequestro della sostanza"). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i