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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06296/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15096-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587; -intimato- avverso la sentenza n. 3346/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15096 sez.

ML -ud. 24-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso l’avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato prescritti i contributi richiesti all'odierna ricorrente a seguito de ll'iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui allaL. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,comma 26, per l'attività professionale forense svolta nell'anno 2011;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto, invece, che la condotta del la professionista che ave sse ome sso di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) integrasse il « doloso occultamento» del de bito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., sicché il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dalla data di scadenza per il versamento dei contributi relativi all’anno 2011, ma rimaneva sospeso ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.;

3. avverso tale pronuncia,l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura;

4. l'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATOCHE: con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. nr. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art . 116 della legge nr. 388 del 2000 e con gli art t . 2934 e 2941 c od .c iv . nonché motivazione illogica e contraddittoriaper avere la Corte di appello - pur fissando astrattamente il dies a quo del termine di prescrizione al Ric. 2021 n. 15096 sez.

ML -ud. 24-11-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi piuttosto che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi-ritenuto che il termine stesso fosse sospeso per « l’omissione volontaria […] del reddito all’[OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]»; parte ricorrente assume la prescrizione dei crediti vantati dall’Istituto nei confronti della ricorrente inquanto la comunicazione, inviata a mezzo Raccomandata A/R, atto di naturanegoziale avente carattere recettizio, è pervenuta alla destinataria il 22.08.2017 e dunque oltre il 09 luglio 2017, termine quinquennale di prescrizione ex art. 3,comma 9, della legge nr. 335 del 1995 ; il motivo è fondato nei termini che seguono; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018 , Ca ss. n. 19403 del 2019 , e, più di recente, Cass. n. 4898del 2022, e Cass. n. 5578 del 2022 , alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. c.p.c.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273del 2021), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1 ( 9 luglio 2012 ), in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011;

6. quanto, invece, alla ritenuta sospensione del decorso della prescrizione, si è osservato c he l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

«ricorr e quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il Ric. 2021 n. 15096 sez.

ML -ud. 24-11-2022 -4- creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito»(Cass. n. 19640 del 2018 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis , Cass. n r . 21567 del 2014), con un giudizio rimesso al Giudice del merito; atale riguardo, però, la sentenza impugnata non ha effettuato alcuna valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sortadi automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (v. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

8. per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione;

9. al Giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15096-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587; -intimato- avverso la sentenza n. 3346/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15096 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso l’avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato prescritti i contributi richiesti all'odierna ricorrente a seguito de ll'iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui allaL. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,comma 26, per l'attività professionale forense svolta nell'anno 2011; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto, invece, che la condotta del la professionista che ave sse ome sso di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) integrasse il « doloso occultamento» del de bito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., sicché il termine di prescrizione non iniziava a decorrere dalla data di scadenza per il versamento dei contributi relativi all’anno 2011, ma rimaneva sospeso ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.; 3. avverso tale pronuncia,l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura; 4. l'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; 6. la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOCHE: con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. nr. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art . 116 della legge nr. 388 del 2000 e con gli art t . 2934 e 2941 c od .c iv . nonché motivazione illogica e contraddittoriaper avere la Corte di appello - pur fissando astrattamente il dies a quo del termine di prescrizione al Ric. 2021 n. 15096 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi piuttosto che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi-ritenuto che il termine stesso fosse sospeso per « l’omissione volontaria […] del reddito all’[OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]»; parte ricorrente assume la prescrizione dei crediti vantati dall’Istituto nei confronti della ricorrente inquanto la comunicazione, inviata a mezzo Raccomandata A/R, atto di naturanegoziale avente carattere recettizio, è pervenuta alla destinataria il 22.08.2017 e dunque oltre il 09 luglio 2017, termine quinquennale di prescrizione ex art. 3,comma 9, della legge nr. 335 del 1995 ; il motivo è fondato nei termini che seguono; in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018 , Ca ss. n. 19403 del 2019 , e, più di recente, Cass. n. 4898del 2022, e Cass. n. 5578 del 2022 , alla cui motivazione si rinviaex art. 118 disp. att. c.p.c.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. n. 10273del 2021), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 6 giugno 2012, art. 1, comma 1 ( 9 luglio 2012 ), in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011; 6. quanto, invece, alla ritenuta sospensione del decorso della prescrizione, si è osservato c he l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorr e quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il Ric. 2021 n. 15096 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito»(Cass. n. 19640 del 2018 , in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis , Cass. n r . 21567 del 2014), con un giudizio rimesso al Giudice del merito; atale riguardo, però, la sentenza impugnata non ha effettuato alcuna valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sortadi automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (v. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 8. per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione; 9. al Giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito
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