CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 40160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 17/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 di. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 21/06/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti - entrambi per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod. pen., in Trapani il 03/02/2015, ed il Salafia, inoltre, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Trapani il 03/02/2015; con la recidiva specifica per il Salafia, e con la recidiva reiterata per il Bua -, riduceva la pena inflitta agli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 512 cod. proc. pen. e 111 Costituzione, 526 cod. proc. pen. e 6 CEDU, e vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito illegittimamente acquisito mediante lettura le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA] menzionando due verbali di vane ricerche, in data 27/02/2017 e 27/07/2017, benché, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fossero stati prodotti solo i verbali di vane ricerche datati 27/02/2019, in cui si dava atto delle ricerche effettuate, riservando ulteriori accertamenti in realtà mai effettuati; in particolare, non erano stati effettuate ricerche presso l'amministrazione carceraria, né presso il luogo di lavoro del Reina, né presso il luogo di nascita della Baranga, in Romania, né presso i vicini di casa, nonostante quanto asserito dalla Corte di merito in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, richiama l'art. 111 della Costituzione, specificando come le ricerche non possano essere limitate ai soli luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., che indica tali luoghi solo a titolo preferenziale, senza escludere ulteriori ricerche in luoghi diversi; 2.2 violazione di legge, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto che il primo giudice avesse calcolato in maniera errato l'aumento per la recidiva, rideterminando, quindi, in peius, ed in assenza di appello del pubblico ministero, l'aumento a titolo di recidiva, nonostante quanto affermato sul punto dalla Corte di cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 159, 512, 526 cod. proc. pen. e 6 CEDU, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito illegittimamente acquisito mediante lettura le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle della teste [OSCURATO:PERSONA] in assenza di complete ricerche, limitate al solo territorio nazionale, nonostante l'origine rumena della Baranga, che avrebbe reso necessarie ricerche nel territorio rumeno, apparendo plausibile che la predetta ed il marito vi si fossero trasferiti; ciò in coerenza con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le ricerche non possano essere limitate ai soli luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., che indica tali luoghi solo a titolo preferenziale, senza escludere ulteriori ricerche in luoghi diversi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, occorre rilevare che, come emerge dagli atti processuali trasmessi a questa Corte - e compulsabili in sede di legittimità considerata la natura processuale dell'eccezione -, risulta che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato depositato un verbale di vane ricerche datato 27/02/2017, da cui risultavano ricerche anagrafiche nei confronti del Reina: in particolare risultavano ricerche effettuate senza esito in Erice ed in Trapani, quest'ultimo comune di residenza del predetto; inoltre, risultava che la ex moglie del Reina avesse riferito di non avere notizie del marito; presso lo SDI, infine, erano state reperite due utenze cellulari, a cui non si riusciva a contattare il Reina. In data 27/02/2019, quindi, si dava atto delle ulteriori ricerche anagrafiche in Trapani ed allo SDI, con esito negativo, sia per il Reina che per la Baranga, per cui il giudice acquisiva i verbali delle dichiarazioni rese dai predetti ex art. 512 cod. proc. pen., dando atto dell'opposizione della difesa. Appare quindi evidente come le ricerche fossero state effettuate, dal 2017 al 2019, come si evince dalle date dei verbali in atti, in tutti i luoghi dove ragionevolmente sarebbe stato possibile reperire i coniugi Reina e Baranga, essendo state le ricerche estese anche attraverso l'acquisizione di informazioni da parte della ex moglie del Baranga, oltre che attraverso il reperimento di due utenze cellulari, senza alcun esito. In tal senso, quindi, il ricorso non si confronta affatto con le risultanze processuali, né indica alcun luogo specifico noto alle autorità dove il Reina aveva svolto attività lavorativa, né presso quale luogo in Romania le ricerche avrebbero potuto essere svolte, posto che non risulta dagli atti né un recapito né un indirizzo in Romania della Baranga; la stessa difesa, come detto, non fornisce, a sostegno del ricorso, alcuna specifica indicazione, né risulta che l'abbia fornita nel corso del giudizio di merito, con conseguente genericità dei ricorsi, sul punto. Ai fini della completezza delle ricerche e della successiva utilizzabilità mediante lettura, delle dichiarazioni rese dal teste divenuto irreperibile, pacificamente non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., essendo necessario anche che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, anche estendendo le ricerche all'estero, se risultino dati specifici in tal senso; tuttavia, tale peculiare situazione deve risultare chiaramente dagli atti, anche alla luce delle deduzioni specifiche effettuate dalle parti, dovendo il giudice dare conto dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470; Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182; Sez. 1, n. 1423 del 26/11/2015, dep. 08/04/2016, N. Rv. 266601; Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155). 2. In relazione al secondo motivo di ricorso del Bua, va ricordato che il primo giudice aveva condannato il ricorrente, in riferimento al capo a), ritenuta la recidiva e la continuazione, ad anni uno mesi uno giorni quindici di reclusione, senza alcuna specificazione del calcolo effettuato. Con l'appello, quindi, il Bua si doleva proprio della mancata specificazione del calcolo da parte del primo giudice, e la Corte di merito in sentenza ha specificato il calcolo della pena effettuato nelle successive scansioni; in particolare, la pena base è stata determinata in mesi di reclusione - di poco superiore alla pena minima per la gravità delle condotte -, aumentata a mesi dieci di reclusione per il Bua, in ragione della contestata recidiva. Ne discende, quindi, che nessuna violazione del divieto di reformatio in peius risulta intervenuto nel caso in esame, non solo perché la pena complessiva risulta diminuita rispetto a quella inflitta dal primo giudice, ma anche perché la Corte territoriale ha escluso l'aumento per la continuazione erroneamente inflitto al Bua, ed ha ricalcolato le scansioni della pena, laddove tale determinazione non era stata fatta dal primo giudice. Né il motivo di ricorso chiarisce - a fronte di una doglianza che in sede di appello investiva proprio la genericità del calcolo della pena da parte del primo giudice - in cosa si sarebbe concretata la reformatio in peius,posto che la Corte di merito ha individuato le porzioni di pena in coerenza con la contestazione e riducendo la pena inflitta al ricorrente. Il motivo, quindi, si palesa come del tutto generico. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa