CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 16418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BSYWX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VOGHERA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2-17• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Voghera condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.). [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 20 agosto 2020, veniva trovato a bordo di un'autovettura nel territorio di Stradella, nonostante fosse stato emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che, in altre occasioni, aveva cercato di sottrarsi alle conseguenze delle sue condotte, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, come affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M