CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Modena, in data 29.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi a) e b) dell'imputazione, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal tribunale di Modena con sentenza del 22.1.2016, disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena, con riferimento all'episodio distrattivo di euro 303.000,00 contestato al capo b), sul quale il giudice di primo grado non si era pronunciato, dichiarando, sul punto, la nullità della sentenza del tribunale con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato; escludeva, inoltre, la disposta confisca, confermando nel resto la sentenza impugnata. Le condotte distrattive su cui si è pronunciata la corte territoriale, pertanto, hanno a oggetto solo le somme di euro 19.200,00 e di euro 16.550,00 prelevate dai conti correnti intestati alla società fallita e versati sul conto personale dell'imputato; mentre la bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo a), è stata contestata nella forma della omessa tenuta e consegna al curatore fallimentare dell'intera documentazione contabile, che ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 216, co. 1, n. 2), I.fall., 49, co. 2, c.p., 25 e 27, Cost., in quanto nel caso in esame non si è concretizzato l'evento previsto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, per cui si procede, essendo stata possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, grazie al rinvenimento di tutta la documentazione contabile presso la "CNA" di Carpi, dove era stata depositata dallo stesso imputato, come riferito da quest'ultimo al curatore fallimentare, il quale, tuttavia, non si era attivato per reperirla, ricostruzione regolarmente effettuata proprio sulla base della suddetta documentazione, dal personale della Guardia di Finanza incaricato delle indagini e dal consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale era stato possibile avere contezza di tutti i conti correnti bancari intestati alla società, quindi anche di tutti i movimenti economici a essi relativi, ivi compresi quelli oggetto della contestazione delle condotte distrattive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la corte territoriale, nel valorizzare a tal fine le condotte distrattive al cui occultamento sarebbe stata finalizzata l'omessa tenuta delle scritture contabili, non considera che la contestazione è inerente all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale generica e non specifica, non potendosi desumere la sussistenza del dolo intenzionale richiesta dalla fattispecie incriminatrice dal solo fatto, costituente invece l'elemento materiale del reato, che le scritture contabili siano tenute in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; 3) violazione di legge con riferimento alla ritenuta natura distrattiva dei due prelievi di denaro dai conti correnti societari in precedenza indicati, in quanto la corte territoriale, da un lato, non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra le condotte distrattive e lo stato di insolvenza della società, che rappresenta, come affermato dalla nota sentenza "Corvetta" di questa Corte, l'evento del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; dall'altro, ha omesso di attribuire rilevanza alla circostanza che l'imputato ha reintegrato, prima della dichiarazione di fallimento, il patrimonio della società attraverso bonifici provenienti dal suo conto corrente per importi corrispondenti "approssimativamente agli importi delle distrazioni contestate", specificamente indicati nell'atto di appello, sicché la decisione della corte territoriale sul punto appare in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta riparata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in ordine alle indicate condotte distrattive, posto che la corte territoriale ha errato nell'escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra la società fallita e [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, che risulta, invece, provato dalla testimonianza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dai documenti prodotti dalla difesa, sicché appare evidente come il prelievo delle somme in precedenza indicate dai conti correnti della società effettuato in funzione del suddetto pagamento, sia avvenuto nell'interesse della società medesima; 5) violazione di legge, sempre con riferimento all'ipotesi distrattiva, che non è configurabile, in quanto i prelievi contestati, operati quando non vi era alcun pericolo di insolvenza della fallita, riguardano il congruo corrispettivo delle prestazioni lavorative fornite dall'imputato alla società fallita, posto che il Cantelli era anche socio-lavoratore della predetta società, la cui attività, soprattutto nell'anno 2013, era consistita quasi solo esclusivamente nella fornitura di manodopera ovvero nella prestazione lavorativa del ricorrente; 6) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, alla luce degli elementi di fatto in precedenza indicati, da un lato difetta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non essendo stata messa concretamente in pericolo dai prelievi in denaro di cui si discute la consistenza patrimoniale della società fallita; dall'altro, non risulta dimostrato l'elemento soggettivo del reato, che implica un'adeguata conoscenza della concreta situazione aziendale e, in genere, patrimoniale e la rappresentazione della futura dichiarazione di fallimento, fondata sull'attualità del dissesto con volontarietà dell'atto distrattivo, nel caso in esame da escludere, perché gli elementi oggettivi del fatto, dai quali si dovrebbe desumere il dolo, stridono inequivocabilmente con i presupposti per la configurabilità del dolo medesimo: 7) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la corte territoriale omesso di considerare le condotte riparatorie poste in essere dall'imputato attraverso i rifinanziamenti operati prima della dichiarazione di fallimento e la contenuta gravità dei fatti, notevolmente ridimensionati dopo l'esclusione della condotta distrattiva di maggiore entità di cui al n. 1 della lett. a) dell'imputazione. 3. Con requisitoria scritta del 24.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022), che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, da valere come memoria, in quanto nelle more è stata richiesta la trattazione in forma orale del ricorso, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con memoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di fiducia dell'imputato nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi in particolare sul profilo della cd, "bancarotta riparata". 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. A tale proposito va, preliminarmente evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, con riferimento alle fattispecie distrattive e di bancarotta fraudolenta documentale di cui si discute, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 4.1. Ciò posto, manifestamenti infondati e versati in fatto appaiono i primi due motivi di ricorso. Come è noto l'obbligo dell'imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili sorge, a norma dell'art. 86 I.fall., dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 1, Ordinanza n, 11218 del 28/04/2021, Rv. 661187). Ciò posto, non sussistono dubbi sul fatto che la contestazione ex capo a) riguardi un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (specifica), di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, I. fall, integrata dalla mancata consegna agli organi del fallimento della documentazione contabile, allorché tale documentazione, come nel caso in esame, incida sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari nella prospettiva di tutela degli interessi della procedura, che è volta a garantire gli interessi dei creditori, coerentemente con il dolo specifico richiesto dalla specifica ipotesi del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, Rv. 269475; Sez. 5, n. 9746 del 12/12/2014, Rv. 262941;). In tema di bancarotta fraudolenta documentale, invero, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fai!. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). In particolare, come è stato osservato in dottrina, la sottrazione delle scritture contabili è rappresentata dalla condotta che determina l'indisponibilità, totale o parziale, delle scritture contabili, a mezzo del loro nascondimento o con il rendere impossibile o difficoltosa la loro materiale apprensione. D'altro canto, come chiarito dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346; Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 12/11/2014, Rv. 262588). Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455). Principi ribaditi in un recente e condivisibile arresto, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale l'omessa tenuta della contabilità anche se relativa alla fase finale della vita dell'impresa e nonostante vi sia stata la consegna di tutta la documentazione al curatore, cuì l'amministratore della società fallita aveva imputato di non avere proceduto alla necessaria sintesi ed organizzazione al fine della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non potendo trasferirsi su quest'ultimo l'obbligo gravante ex lege sull'amministratore (Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, Rv. 283801). Alla luce degli evidenziati principi, risulta, pertanto, del tutto irrilevante che, nel caso in esame, i libri contabili siano stati parzialmente reperiti dalla Guardia di Finanza nel luogo dove l'imputato ha dichiarato di averli lasciati al curatore fallimentare. Il giudice di primo grado, del resto, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, premesso che la curatrice fallimentare ha dichiarato di non avere mai ricevuto le scritture contabili dall'imputato, ha evidenziato che lo stesso Cantelli ha sostenuto di non avere più avuto la disponibilità della documentazione contabile dopo l'anno 2012, per ragioni, tuttavia, che non sono state precisate, sottolineando, inoltre, come anche il consulente della difesa abbia, sul punto, riferito "che la documentazione recuperata relativa all'anno 2012 era incompleta e che, non avendo mai ricevuto quella degli anni precedenti, né quella degli anni successivi, non gli è stato comunque possibile verificare la corrispondenza dei dati ivi registrati alla reale situazione patrimoniale della società" (cfr. p. 5). Va, infine, rilevato che anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo specifico, i rilievi difensivi appaiono, come si è detto, manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto i giudici di merito hanno dedotto la sussistenza del dolo dal collegamento oggettivamente esistente tra l'omessa tenuta e consegna della documentazione contabile e la scoperta di due conti correnti societari, di cui l'imputato aveva negato l'esistenza, individuati solo grazie alle indagini del curatore e della polizia giudiziaria (cfr. pp. 3 e 5 della sentenza di primo grado; 3 e 4 della sentenza di appello), circostanza che rende evidente come la condotta di bancarotta fraudolenta documentale in precedenza descritta fosse funzionale ad arrecare pregiudizio ai creditori, non consentendo loro di apprendere dell'esistenza dei suddetti conti correnti e delle operazioni inerenti la vita dell'impresa che su di essi venivano eseguite a detrimento del patrimonio della società. Siffatto percorso motivazionale appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). Né a risultati diversi si perviene ponendosi nella diversa prospettiva della bancarotta fraudolenta documentale generica, che richiede la dimostrazione del dolo generico, su cui insiste il ricorrente, posto che, come affermato da un recente e condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico- presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). 4.2. Inammissibile deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso. Da un lato, infatti, appaiono manifestamente infondati i rilievi difensivi prospettati sulla base dei principi affermati dalla sentenza "Corvetta" di questa sezione, che rappresenta una pronuncia assolutamente isolata, laddove l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è da tempo dominante nel senso che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento. Come è stato rilevato ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (cfr. Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Rv. 254061; Sez. 5, Sentenza n. 11793 del 05/12/2013, Rv. 26019; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261942; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804). Dall'altro, non può non rilevarsi la genericità della doglianza articolata in punto di "bancarotta riparata". Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte in termini del tutto condivisibili, se è vero che la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, è altrettanto vero che è onere dell'amministratore, il quale si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922). Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente, il quale, già nella formulazione dell'anzidetto motivo di impugnazione, evidenzia come il patrimonio della società fallita sarebbe stato reintegrato attraverso bonifici provenienti dal suo conto corrente per importi non esattamente corrispondenti, ma corrispondenti solo "approssimativamente agli importi delle distrazioni contestate". [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere per l'appunto, che i prelievi dai conti correnti societari con conseguente versamento sul conto corrente personale del prevenuto siano stati antecedenti ai versamenti sui conti correnti societari provenienti dal conto corrente personale del ricorrente, presupposto logicamente indispensabile per attribuire, in ipotesi, efficacia riparatoria ai menzionati versamenti. Per altro verso, pur risultando a fronte di prelievi per euro 35.750,00, versamenti per euro 33.716,46, a tale ultima cifra si perviene, tuttavia, sulla base dell'affermazione, non dimostrata dal prevenuto, che gli assegni emessi in favore di soggetti diversi dalla fallita, siano stati emessi nell'interesse della suddetta società, perché destinati al pagamento di creditori di quest'ultima, costituendo, dunque, una sorta di rifinanziamento indiretto (tra gli assegni di cui si discute, infatti, quelli emessi in favore della società sono sei, per un importo complessivo di euro 16.515,00).4.3 Di natura meramente fattuale e del tutto generici si presentano il quarto e il quinto motivo di ricorso, perché non si comprende se i prelievi dai conti correnti societari di cui si discute trovino giustificazione, nella prospettiva difensiva, nella necessità di remunerare il lavoro prestato dal padre dell'imputato o dallo stesso imputato in favore della società, non in quanto amministratore, ma in qualità di socio-lavoratore. Al riguardo si ritiene sufficiente osservare che, come chiarito da una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica. Ogniqualvolta, invero, l'amministratore di una società dichiarata fallita invochi a propria discolpa che l'atto di disposizione patrimoniale di cui si contesta la natura distrattiva sia stato in realtà posto in essere sia stato giustificato dalla necessità dì pagare un debito della società, è onerato di fornire la prova dell'effettiva esistenza debito, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni (cfr. Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Rv. 279103; Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464).La sussistenza delle indicate circostanze non hanno formato oggetto di specifica prova da parte dell'imputato, il cui ricorso deve, pertanto, sul punto, ritenersi, come si è detto, aspecifico. 4.4. Il sesto motivo di ricorso appare manifestamente infondato, essendo sorretto dalla eccepita mancanza dell'elemento oggettivo della fattispecie distrattiva in parola, alla luce degli elementi di fatto indicati nei precedenti motivi, di cui, tuttavia, è stata evidenziata l'irrilevanza, nonché dalla contestata configurabilità del dolo, in cui l'imputato erroneamente fa rientrare la rappresentazione della futura dichiarazione di fallimento. Al riguardo giova ricordare ancora una volta come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. la già citata Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804). Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, invero, è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407). In questo alveo interpretativo si collocano una serie di condivisibili arresti in cui si è evidenziato che in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data, come nel caso in esame, una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550), potendo assumere rilevanza l'epoca del depauperamento ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua, come nella fattispecie che ci occupa, ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). 4.5. Inammissibile, infine, in quanto finalizzato a ottenere un'inammissibile rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, posto che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una motivazione affatto manifestamente infondata o contraddittoria, giustificata dalla assenza di evidenze positive, ad eccezione della incensuratezza dell'imputato, e della non insignificante gravità del fatto, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, che autorizza il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). I rilievi svolti al riguardo dal ricorrente, invero, o sono manifestamente infondati, laddove invocano in proprio favore le pretese condotte riparatorie di cui si è già detto; o si atteggiano in una generica considerazione sull'entità dello stato passivo, secondo una prospettiva che sembra risolversi nella censura di mancata applicazione in suo favore della circostanza attenuante, di cui all'art. 219, co. 3, I.fall., che, tuttavia, non ha formato oggetto dei motivi di appello; o reiterano le considerazioni di merito, di cui peraltro si è già evidenziata la manifesta infondatezza, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sulla facilità con cui la Guardia di Finanza e il consulente tecnico di parte avevano ricostruito l'andamento degli affari della società fallita e del suo patrimonio sulla base della documentazione rinvenuta nel corso delle indagini. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune