CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 27283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Benevento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il G iudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato al ricorrente , ai sensi dell’ art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni due e mesi due di reclusione e di euro 400,00 di multa. 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante ildifensor e di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unicomotivo, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione dell ’invalidità della notifica all’imputato e al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, dello stesso codice del decreto di fissazione dell’udienza a seguito di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. A fondamento delle censure deduce di non essere mai venuto a conoscenza dell’udienza in quanto sarebbe risultato, all’atto dell’effettuazione della notifica, sconosciuto al domicilio eletto dove pure aveva sempre continuato ad essere residente. Lamenta, inoltre, che la successiva notifica , effettuata ai sensi del richiamato art. 161, comma 4, cod. proc. pen., doveva comunque considerarsi nulla perché compiuta nei confronti di un altro avvocato, omonimo del suo difensore. Deduce a quest’ultimo riguardo che, sebbene tale vizio fosse stato rappresentato al Giudice, come da verbale di udienza, la questione non era stata accolta e lanotifica era stata erroneamente dichiarata corretta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente in fondato. 2.Sotto un primo aspetto risulta dagli atti del giudizio, dei quali questa Corte può avere diretta contezza a fronte della denuncia di un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 ) , che il ricorrente è risultato sconosciutoal domicilio eletto in Benevento, via Damaso, n. 3,dove è stata fatta la notifica a mezzo del servizio postale. A fronte di ciò non assume rilievo che presso il medesimo indirizzo l’imputato abbia conservato la residenza. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 – 02 ). 3.Rispetto alla dedotta circostanza della avvenuta notifica ad altro difensore omonimo di quello effettivamente munito del mandato e del potere rappresentativo, si rileva che l’udienza risulta comunicata, anche per l’imputato, al difensore presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , che è lo stesso indicato dal difensore del ricorrente negli atti, anche del giudizio di merito. Vi è inoltre che neppureè stato indicato il differente ed erroneo indirizzo dell’assunto legale “omonimo” presso il quale sarebbe stata effettuata la notifica anche all’imputato. E, del resto, all’udienza,il difensore dell’imputato, pur non comparso, h a delegato oralmente un sostituto processuale, circostanza risultante dal verbale, che non è stata contestata nel presente ricorso, cui ad essa neppure ha fatto riferimento. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]