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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 28829/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5982/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma via Germanico n. 172 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] spa -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8084/08/154 depositata il 15.09.2015.

Oggetto: riscossione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuta cartella di pagamento per euro 258.905,40 a seguito di avviso di accertamento notificato il 28.4.2011 quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo di aver rinunziato all’eredità del de cuius con atto in data 5.11.2010 presso gli Uffici del Tribunale di Napoli.

La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso, rilevando che essendo definitivo l’avviso di accertamento, la pretesa non poteva più esser contestata con l’impugnazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, accolto dalla CTR Campania.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Caruso.

Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: E’ stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato, che ha allegato istanza congiunta di rinunzia al giudizio, sottoscritta dal difensore della ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di compensazione delle spese.

Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia dell’estinzione delgiudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Le spese devono essere compensate. p.q.m. dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5982/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma via Germanico n. 172 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] spa -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8084/08/154 depositata il 15.09.2015. Oggetto: riscossione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ricevuta cartella di pagamento per euro 258.905,40 a seguito di avviso di accertamento notificato il 28.4.2011 quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo di aver rinunziato all’eredità del de cuius con atto in data 5.11.2010 presso gli Uffici del Tribunale di Napoli. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso, rilevando che essendo definitivo l’avviso di accertamento, la pretesa non poteva più esser contestata con l’impugnazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, accolto dalla CTR Campania. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Caruso. Resta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: E’ stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato, che ha allegato istanza congiunta di rinunzia al giudizio, sottoscritta dal difensore della ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di compensazione delle spese. Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia dell’estinzione delgiudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.. Le spese devono essere compensate. p.q.m. dichi
Sentenza Cassazione n. 28829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris