CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2025
Cassazione n. 12557/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Pappalardo e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Centorbi - di fiduciaavverso l’ordinanza del 22/11/2025 del Tribunale di Catania, in funzione di giudicedel riesame,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 22 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame,il Tribunale di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania del 20 ottobre 2025, con la quale GiuseppeMascali è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per idelitti provvisoriamente contestati al capo 1 (rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]8 maggio 2025) e di cui al capo 2 (porto illegale di arma da sparo). [OSCURATO:PERSONA] le indagini preliminari rigettava la richiesta di applicazione della misuracautelare per il delitto di rapina impropria, parimenti provvisoriamente contestataal capo 1, e per la circostanza aggravante di cui all'art. art. 416-bis1 cod. pen.contestata per entrambi i delitti di cui ai capi 1 e 2.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dellacondotta contestata, da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen.;illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivodel reato di cui all’art. 628 cod. pen.Si deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale che aveva escluso chegli indagati avessero agito per tutelare un loro diritto astrattamente azionabile ingiudizio nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; in particolare,sarebbe stato travisato il dato fattuale relativo alla liceità dei rapporti intercorrentitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che il primo, dialogando con il figlio delsecondo (ovvero [OSCURATO:PERSONA] anch'egli suo dipendente) aveva affermato diessere creditore di una somma di circa 35.000 euro, avendo venduto del rame atale Billitteri, soggetto per il quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoda garante (impegnandosi al pagamento della somma in luogo di quest'ultimoqualora non avesse saldato il debito), dichiarando altresì che il recupero di talecredito gli avrebbe permesso di corrispondere all'odierno ricorrente sommerelative a retribuzioni non ancora corrisposte; dunque, secondo la difesa, talericostruzione dei fatti permetterebbe di ritenere che, al momento dell'incontro conil [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] riteneva di vantare un diritto legittimo di ricevere la somma,essendo creditore per le prestazioni lavorative svolte presso la ditta di RosarioViglianisi.2.2. Manifesta illogicità della motivazione relativamente alle esigenzecautelari nonché mancanza di motivazione in relazione all'adeguatezza di unamisura meno afflittiva della custodia in carcere, ai fini della tutela delle esigenzecautelari. Si deduce che nella fattispecie, in assenza circostanze specifichesintomatiche di un legame effettivo e stabile con il contesto criminale diriferimento, non sarebbero emersi dagli atti elementi idonei a sostenere lapresunzione di sussistenza di esigenze cautelari da tutelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati e non consentiti.2. Con il ricorso, pur censurando formalmente la motivazione edenunciando vizi di violazione di legge, si invocano principi estranei alla fasecautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottatidal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, prospettandouna diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.2.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimentocautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'attoimpugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia lacongruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).2.2. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità eai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarioa carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).3. Il primo motivo di ricorso, con il quale sotto il duplice profilo dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione si deduce l'erroneità dellaqualificazione giuridica della condotta quale delitto di cui all'art. 628 cod. pen. inluogo di quello di cui all'art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato.3.1. La Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza o minaccia alla persona si caratterizza per il fatto che ilsoggetto agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione nonmeramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata,di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,3.2. Pertanto, può affermarsi che, ai fini della distinzione del delitto di cuiall’art. 393 cod. pen. da quello di cui all’art. 628 cod. pen., assume decisivo rilievol'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di esseregiudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontàdi attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o nonsussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlolegittimamente realizzare; nella rapina, invece, l’agente non si rappresenta, qualeimpulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tendeall'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto chesa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire unprofitto che sa non spettargli.3.3. Nella fattispecie, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emergeche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non è stataqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle personein quanto non era emerso alcun diritto ragionevolmente azionabile nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], né da parte di [OSCURATO:PERSONA], né da parte di alcuno dei [OSCURATO:PERSONA](pagine 4 e 5 della ordinanza impugnata).Infatti, con riferimento al presunto diritto del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delmateriale ferroso, l'accordo per la fornitura era stato concluso con il compratoreGiuseppe Billitteri e non con [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce dei colloqui telefoniciintercettati intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggressione, non era sostenibile lasussistenza di un diritto del [OSCURATO:PERSONA] di pretendere in via diretta dal [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di un debito contratto dal Billitteri in base ad una presunta garanziada questi prestata.Né emergeva un diritto dei [OSCURATO:PERSONA] azionabile in giudizio nei confronti delCapizzi considerato che, quanto all'invocato rapporto di lavoro e agli stipendiarretrati da pagare con i soldi che avrebbe incassato il [OSCURATO:PERSONA], l'unico rapportodi lavoro documentato risultava quello fra [OSCURATO:PERSONA] e la ‘[OSCURATO:PERSONA], il quale non risultava inadempiente, avendo corrisposto tutti glistipendi fino a maggio 2025 (come da buste paga prodotte in udienza dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA]). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure volendosupporre che avessero svolto un’attività lavorativa irregolare per conto delViglianisi, non potevano certo pretendere il pagamento dello stipendio da CapizziSalvatore solo perché presunto creditore o “garante” del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questasede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, avendoritenuto che, nella fattispecie, non si configura il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.avendo l'imputato posto in essere la condotta in relazione ad una somma di denarosulla quale non poteva ragionevolmente vantare alcun diritto di credito garantitodall’ordinamento; l’indagato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minaccee violenza, un diritto che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice.4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazionesulla sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile.4.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01)4.2. A tali criteri valutativi si è attenuta l'ordinanza impugnata, con la qualele esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desunte dallapersonalità dell’indagato, gravato da precedenti penali specifici per furti eestorsione e per un reato in materia di stupefacenti commesso nel 2017, edall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emersa, nei limitipropri dell'accertamento cautelare, l'oggettiva gravità dei fatti, commessi con l'usodi un'arma, in concorso con quattro complici, e le cui modalità di esecuzionedenotavano la professionalità criminale degli autori (pag. 6 della ordinanzaimpugnata).4.3. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive nonevidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste edecisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]