CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 30892/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, anche per il codifensore [OSCURATO:PERSONA], per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. - confermava l’ordinanza emessa in data 17 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 390 cod. pen., aggravato dalla finalità dell’agevolazione mafiosa ex art. 416 - bis 1 cod. pen. perché secondo la provvisoria contestazione avrebbe agevolato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], capo della omonima ‘ndrina. 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorsocon cui ha dedotto: -violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle chat sky ecc e alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto conversante e utilizzatore dell’ID 8M9G0L.Le modalità attraverso le quali lo Stato estero avrebbeproceduto alla acquisizione delle chat sarebbero contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. La difesa -sebbene avesse chiesto e ottenuto copia degli atti relativi ai sotto fascicoli dell’Ordine di indagine Europea -non era riuscita ad aprire i relativi files perché protetti da una password. Per tale ragione non era stato possibile accertare se i messaggi riversati nel presente procedimento fossero stati estratti dal server francese e non era stato assicurato l’accesso all’algoritmo utilizzato per decriptare il contenuto delle chat, di guisa che la difesa non aveva potuto verificare se vi fosse corrispondenza tra la messaggistica acquisita e quella originale inviata e ricevuta dai telefonini criptati. Le descritte modalità operative sarebbero, dunque, in contrasto con quanto affermato dalla Corte EDU con la sentenza del 30 aprile 2024 secondo cui lo Stato deve garantire i diritti di difesa e del giusto processo; -violazione di legge, in relazione all’art. 416 – bis 1 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, nonostante non fosse emerso che IlarioComito avesse inteso agevolare la cosca piuttosto che il [OSCURATO:PERSONA],al quale era legato da un datato rapporto di amicizia; -violazione di legge, in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Giudice della cautela confermato il pericolo di recidiva nonostante l’assenza di indici fattuali di un concreto rischio di ricaduta nel crimine. [OSCURATO:PERSONA] non era inserito in circuiti criminali, svolgeva regolare attività lavorativa ed era dedito alla famiglia. Inoltre, il coinvolgimento nei fatti di causa avevainteressato un breve periodo (da novembre 2020 a febbraio 2021). 3.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato memorie difensive. Hainsistito sulla questione delmancato rilascio della password per potere aprire i C.D.contenenti gli OIE e la copia forense delle chat estrapolate dal server francese. Tale omissione non avrebbe consentito al difensore - ma a monte nemmeno al Tribunale (che non era in possesso della password) -di verificare la completezza e la correttezza dei criteri utilizzati dal Giudice della cautela per l’identificazione di IlarioComito. 4. Alla odierna udienza- che si è s volta alla presenza delle parti a seguito di istanza di trattazione orale presentata dal ricorrente- il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettive conclusioni richiamate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. La questione introdotta con il primo motivo di ricorso non è fondata per un duplice ordine di motivi. 2.1. La doglianza sulla mancata disponibilità della password necessaria per aprire i relativi files è stata sollevata tardivamente solo dopo l’udienza del riesame ed è stata formulata in modo generico,perchè riferita a files di cui non è stato indicato il contenuto. Quanto alle ulteriori censure è sufficiente il richiamo alla sentenza delle Sez. Un. “Gjuzi”, secondo cui «in materia di comunicazioni digitali, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente». 2.2. Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi: la presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolaritàescludono la paventata violazione del diritto di difesa. Parimenti, con argomentazioni esaustive e saldamente ancorate al dato istruttorio, il Giudice della cautela ha indicato (pagg. 6 e ss dell’ordinanza) una serie di elementi fattuali sintomatici –quanto meno a livello indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.-della riconducibilità alla persona del [OSCURATO:PERSONA] dell’utilizzatore dell’ID 8M9G0L con nickname “[OSCURATO:PERSONA]” ed “Ehwj”. Non è, infatti, censurabile sotto il profilo della logica la chiave di lettura delle conversazioni decriptate, lì dove l’esplicito riferimentoad una serie di dati personali, a vicende familiari e ai rapporti di comparaggio con il [OSCURATO:PERSONA] sono state congruamente ritenute evocative dell a identità digitale del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo difetta di carenza di interesse : la misura degli arresti domiciliari è applicabile sulla sola base della pena edittale prevista per il reato provvisoriamente in contestazione,a prescindere dalla configurabilitào meno della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa. 3.1. Inogni caso, la motivazione in parte qua non presenta profili di illogicità manifesta, per avere i Giudici della cautela chiarito , in modo persuasivo e completo, le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avesse agito non solo nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], al quale era effettivamente legato anche da rapporti di comparanza, ma anche con l’intenzione specifica di agevolare la omonima ‘ndrina all’interno della quale il [OSCURATO:PERSONA] rivestiva un ruolo apicale( cfr pagg. 9 e ss dell’ordinanza). Di contro le doglianze sollevate sono generiche,se non altro per l’omesso confronto critico con le puntuali valutazioni espresse nel provvedimento impugnato. 4. L’ultimo motivo in tema di esigenze cautelari non solo è reiterativo di questioni che sono state correttamente affrontate e risolte, ma è volto a offrire una differente chiave di lettura degli elementi fattuali valutati dai Giudici della cautela con argomentazioni per nulla illogiche e incomplete (cfr pag. 10 del provvedimento); lettura alternativa non consentita in questa Sede. La “persistentevicinanza” del [OSCURATO:PERSONA] “ai contesti di criminalità organizzata “ e, quindi, il rischio concreto di recidivanza sono stati, infatti, desunti non solo dalla caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] - che vanta precedenti per omicidio, armi e partecipazione alla cosca di ‘ndrangheta Ruga di Monasterace- ma anche e soprattutto dal concreto modus agendi del ricorrente che nel periodo oggetto di monitoraggio –per quanto breve- aveva fatto registrare una disponibilità assidua pressocchè quotidiana nel far fronte alle esigenze del latitante e nel mantenere rapporti con gli intranei al sodalizio. Peraltro, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato come anche la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di strumenti di comunicazione criptati rappresentasse un ulteriore significativo elemento di conferma quanto meno della piena contiguità del ricorrente a circuiticriminali. 5. Al rigetto del ricorso segue,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 25/06/2