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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 05877/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 luglio 2024 la Corte di appello dì Caltanissetta riformava parzialmente, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza con cui il Tribunale di Gela, il 1 marzo 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 14 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 12 di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte; che, ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori; che la norma richiamata è stata così modificata dalla legge n. 103 del 2017 ed è entrata in vigore in data 3 agosto 2017; che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 11 maggio 2018, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 luglio 2024 la Corte di appello dì Caltanissetta riformava parzialmente, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza con cui il Tribunale di Gela, il 1 marzo 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 14 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 12 di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte; che, ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori; che la norma richiamata è stata così modificata dalla legge n. 103 del 2017 ed è entrata in vigore in data 3 agosto 2017; che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 11 maggio 2018, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ore i
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