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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26723/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione quanto a determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto reiterativo di identica censura già adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, fermo restando la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, in ordine alla quale nessuna censura è stata svolta, ha ritenuto di non concedere le invocate attenuanti per lOassenza di elementi positivamente apprezzabili, tenuto anche conto della modalità della condotta (il ricorrente si era allontanato dalla abitazione per effettuare una giocata in una sala scommesse) e dei copiosi precedenti; rilevato che nel negare la concessione delle attenuanti generiche, infatti, è sufficiente che il Giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione quanto a determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto reiterativo di identica censura già adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, fermo restando la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, in ordine alla quale nessuna censura è stata svolta, ha ritenuto di non concedere le invocate attenuanti per lOassenza di elementi positivamente apprezzabili, tenuto anche conto della modalità della condotta (il ricorrente si era allontanato dalla abitazione per effettuare una giocata in una sala scommesse) e dei copiosi precedenti; rilevato che nel negare la concessione delle attenuanti generiche, infatti, è sufficiente che il Giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris