CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato indirizzo p . e . c . , ed elettivamente domiciliata in Roma, via V.Tangorra n.9 presso lo studio dell’Abg.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso Iscrizione ipotecaria dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. e presso il cui studio in Roma, via Piemonte n.39 è elettivamente domiciliata. -controricorrente- avverso la sentenzan. 5845/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 10 novembre 20 15 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento di iscrizione ipotecaria e di una serie di iscrizioni a ruolo, solo in parte connesse all’ipoteca, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riformava integralmente la prima decisione, favorevole alla contribuente. In particolare, il Giudice di appello accertava che tutte le cartelle, sottese all’iscrizione ipotecaria, erano state notificate alla contribuente come emergente dai documenti prodotti in secondo grado dal Concessionario. Riteneva, infine, infondata la doglianza della contribuente di mancato invio della comunicazione ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. n.602 del 1973, in quanto la norma era correlat a all’inizio dell’esecuzione in senso stretto e tale non poteva intendersi l’iscrizione ipotecaria. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sei motivi. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate e la ricorrente hanno depositato memorie. Ragioni della decisione.1.Con il primo motivo di ricorso-rubricato: violazione degli artt. 2 e 58 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.-si deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R per avere ritenuto ammissibile in appello la produzione da parte del Concessionario, contumace in primo grado, delle copie delle relate di notificazione delle cartelle. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ., la violazione di legge (artt.2712 e 2719 c.c., artt.214 e 215 c.p.c. e dell’art.22, comma 5, del d.lgs. n.546) commessa dalla C.T.R. nell’avere ritenuto ammissibile la produzione delle copie delle relate, malgrado la contribuente le avesse disconosciute. 3. I primi due motivi, vertenti sulla medesima question e , possono trattarsi congiuntamente e sono infondati. 3.1 In ordine al primo è sufficiente rammentare, al fine della declaratoria di infondatezza, l’orientamento consolidato di questa Corte che ritiene che,nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(v., tra le altre , Cass.n. 17921 del 23/06/2021; Cass.n. 6772 del 07/03/2023 ) ; egualmente in relazione al secondo motivo costituisce altrettanto principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. n. 28096 del 30/12/2009che, in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali). 3.2 Nel caso in esame, dal brano delle controdeduzioni in appello, come riportato in ricorso, non appare che la contribuente abbia formalmente e sostanzialmente disconosciuto la difformità della copia rispetto all’originale quanto piuttosto abbia posto in rilievo l’inidoneità probatoria dei documenti prodotti al fine della verifica sull’esistenza o meno di valida notificaonde il mezzo di impugnazione va rigettato. 4.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.77 del d.P.R. n.602 del 1973 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’invio di una comunicazione prima di procedere all’iscrizione ipotecaria non fosse necessaria perché prevista solo per l’inizio dell’esecuzione. 4.1 La censura è fondata. Questa Corte , a Sezioni Unite , con la sentenza 18.9.2014 n.19667 ha statuito che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l.14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità . Il principio risulta a tutt’oggi seguito dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha, costantemente ritenuto ammissibili i mezzi di impugnazione proposti dai contribuenti pur con l’erroneo riferimento all’art.50, comma 2, d.P.R. n.602/1973 (come nel caso in specie ed eccepito dai controricorrenti),rilevando che se l’art.50, II comma, del d.p.r. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto. In proposito è, ormai, consolidato l'orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n.8447/15; n.9926/15; n.11505/2015; n.15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha,comunque, dedotto la nullità̀della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. Sul punto, quindi, in applicazione dei superiori condivisi principi la sentenza va cassata. 5.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente. Si deduce che, malgrado il Concessionario in appello,per due delle quattro cartelle impugnate non avesse prodotto la documentazione attestante la notificazione (perché trascorsi più di 5 anni), la C.T.R. abbia motivato ritenendo provata la notificazione della totalità delle cartelle impugnate. 5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità laddove la ricorrente riproduce poche righe dell’atto di appello del concessionario, il quale, concordemente all’Agenzia delle entrate, in controricorso, deduce che la rituale notificazione delle predette cartelle era stata provata in giudizio dalla produzione delle conseguenti intimazioni di pagamento ritualmente ricevute e non impugnate dalla parte privata. Il mezzo, quindi in realtà, nei termini in cui è formulato, pare teso più alla denuncia di una insufficienza motivazionale,non più esperibile nel giudizio di cassazione a seguito della riformulazione dell’art.360, primo comma, num.5, cod. proc. civ. 6 Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto il ricorso proposto avverso ulteriori ruoli estranei alla successiva iscrizione ipotecaria inammissibile per difetto di interesse se non in connessione con successivi atti esecutivi. 6.1 Il mezzo di impugnazione è inammissibile per genericità. La ricorrente, infatti, propone censuraavverso il decisum della C.T.R. ma non prende mai posizione sulla circostanza ( che , anzi, ribadisce non essere provata) per cui solo quattro delle cartelle impugnate fossero effettivamente sottese all’ipoteca. La mera prospettazione ipotetica della questione rende, quindi, la stessa priva di rilevanza con conseguente inammissibilità della censura. 7.Per uguali ragioni, e in primo luogo per non avere la ricorrente specificato quando e come avrebbe introdotto tale questione in giudizio, va dichiarata l’inammissibilità anche del sesto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.12, comma 1, d.P.R. n.602 del 1973 e di ulteriori norme di legge.8.In conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo, rigettati i primi due e dichiarati inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. In accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, infondati e inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo