CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di CROTONEudita lala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Crotone con sentenza del 13 giungo 2024 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di anni due mesi otto e giorni otto di reclusione e 8.089 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 23 L. 110/75 e 648 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando l'ultronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., che sanziona una condotta già ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 23 L. 110/75. 3. Il ricorrente lamentava anche la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione circa l'entità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nessuno dei motivi di ricorso rientra nelle ipotesi di cui all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., né la ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. può essere fatta rientrare nell'ipotesi di erronea qualificazione del fatto. Come da costante insegnamento di questa Corte, infatti, che qui si intende riprendere e ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5 -n. 33145 del 08/10/2020 Rv. 279842). Nel caso in esame è evidente che il ricorrente denunci dei supposti errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dalla contestazione. 2 .All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.